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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2019

Cassazione n. 13112/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17947/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 133 (CF P.Iva 00880671003), in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto della società [OSCURATO:PERSONA] 2018 s . r.l., rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Camillis n. 4, presso lo studio deldifensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore - -intimato - avversoil decreto del Tribunale di Bari, depositato in data 12.3.2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.La MPS Gestione crediti Banca s.p.a., in nome e per conto della MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a., proponeva domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di ottenere il riconoscimento di: 1) un credito ipotecario per la somma di euro 184.856,68, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, quale debito residuo del mutuo ipotecario n. 330213 del 5 novembre 2001, garantito da ipoteca volontaria datata8 novembre 2011; 2) un credito chirografario per la somma di euro 3.390.649,77, quale debito residuo del finanziamento n. 741557491/57, del conto anticipi Factor n. 10302340-73, del conto anticipi 9416/57458410 e del conto corrente n. 3281/29; 3) un credito ipotecario per la somma di euro 721.878,26, per debito residuo di mutuo ipotecario 74155754918.

2. In data 19 Febbraio 2016 il giudice delegato, accogliendo la proposta dei curatori fallimentari, dichiarava esecutivo lo stato passivo, rigettando tutte le istanze di ammissione del predetto istituto di credito.

3. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a., il Tribunale di Bari, con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione, accogliendo parzialmente l'opposizione così proposta dalla banca, ammetteva la società istanteal passivo fallimentare in via ipotecaria per la somma di euro 24.497,06, nonché per l’ulteriore somma,in via chirografaria, di euro 3.390.649,77 e, sempre in via ipotecaria , per l'ulteriore credito di euro 473.422,98.

Il Tribunale ha rilevato che: a) intema di opposizione allo stato passivo, la titolarità del credito in capo all'opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicché grava sull'attore l'onere della sua allegazione e della relativa prova, dando conto, in caso di credito bancario, del titolo e dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, mentre il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la bancaha, a sua volta , l'onere di integrare la documentazione, e comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate, con l’ulteriore conseguenza che il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conti, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio; b) tenuto conto delle risultanze dell'accertamento peritale ed applicati i principi giuridici anche in tema di pattuizione di interessi usurai etenuta in considerazione, altresì, la copiosa documentazione allegata dalle banche opponenti in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, occorreva ammettere i seguenti crediti: b1) con riguardo al mutuo ipotecario n. 330213 del 5 novembre 2011, depurato di interessi (stante il rilevato superamento del tasso soglia e degli ulteriori oneri non documentati), il credito della società Mps capital Services doveva essere ammesso con il privilegio ipotecario per euro 24.497,6, inluogo di euro 184.856,68, richiesti dall'opponente; b2) con riguardo al mutuo chirografario n.741557491-57, acceso in data 16 luglio 2010, attesa la prova del credito, risultante dalla documentazione in atti, ed il mancato superamento del tasso soglia, il credito della società Mps doveva essere ammesso nella misura di euro 3.390.649,77, pari all'importo richiesto nella domanda di insinuazione al passivo; b3) in ordine al mutuo ipotecario n.741557549/18, per euro 745.000, acceso in data 16 luglio 2010, esclusa l’usurarietàdei tassi e delle condizioni applicate, risultava provato l'accredito infavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla scorta della documentazione in atti, con il conseguente credito residuo , per s orte capitale,dell'opponente pari ad euro 473.422,98, come peraltro evidenziato nella certificazione ex art.50 t.u.b. alla quale doveva riconoscersi natura di confessione stragiudiziale.

2. Il decreto, pubblicatoil 12.3.2019 , è stat o impugnat o da ITALFONDIARIO s.p.a.con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la società ricorrente lamenta “ errato esame e valutazione delle prove a sostegno del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a.”.1.1 Il motivo è inammissibile già per come rubricato e per come, poi, articolato. 1.2 Osserva infatti la società ricorrente che la motivazione dell'impugnata decreto si fonderebbe unicamente sull’erronea valutazione da parte del Tribunale di Bari delle risultanze istruttoriedella espletata C .t.u contabile e sulla documentazione comprovante il credito vantato dall'Istituto bancario verso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

Osserva ancora la ricorrente che, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale di Bari, il credito bancario, come determinato dalla C.t.u.in euro 473.422,98 (quale residuo capitale del mutuo ipotecario alla data del 31 m arzo 2012 ) , s arebbe frutto , evidentemente,di un'errata lettura della documentazione prodotta in atti, e ciò con particolare riferimento al mancato esame congiunto della certificazione ex art. 50 T . u . b . e del piano di ammortamento del suddetto mutuo ipotecario.

Se la certificazioneex art . 50 T . u . b . evidenzi ava - precisa la ricorrente- l'ammortamento del mutuo fino alla data di chiusura del conto del 12 giugno 2012, dettagliando le tre rate trimestrali scadute dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2012 e precisando l'ammontare della capitale residuo, il piano di ammortamento rilevava,invece,in dettaglio le rate future, ossia i futuri pagamenti a cui sarebbe stata tenuta la società fallita per onorare il debito contratto con l'istituto creditizio.

Con la conseguenza - aggiunge la società ricorrente – che il credito di euro 721.878,26, la cui erogazione non eramai stata oggetto di contestazione da parte del fallimento, sarebbe stato interamente documentato ed individuabile nella sua composizione,anche per le rate scadute comprese tra il 31 m arzo 2011 ed i l 31 marzo 2012, con il residuo capitale a scadere alla data dell'ultima rata impagata. 1.3 Si evidenzia inoltre sempre da parte della società ricorrente l'errore in cui sarebbe in corso il Tribunale di Bari laddove nel decreto impugnato, in relazione al mutuo ipotecario n. 330213 del 5 novembre 2011, avrebbe ridotto il credito vantato dall'Istituto creditizio fino ad euro 24.497,06, in ragione del superamento del tasso soglia, così aderendo all'ipotesi di calcolo del C.t.u. incaricato.

Rileva sempre la ricorrente l'erroneità dei calcoli effettuati dal C.t.u. per l ’ evidente confusione tra i tassi m oratori e quelli corrispettivi, con conseguente erronea indicazione del superamento del c.d. tasso soglia.

2. Le doglianze proposte dalla società ricorrente risultano, l'evidenza, inammissibili in quanto, per un verso, volte ad un nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione all’entità dei crediti di cui siera chiesta l'ammissione al passivo fallimentare.

E ciò senza neanche articolare , sulle questioni sopra prospettate,il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione,il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnatoin sede di legittimità, laddove quest'ultimo dovesse omettere l'esame di un “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell ’adozione della decisione giudiziale.

Sul punto risulta utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte ( Sez.

U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Orbene, la ricorrente, lungi dall'articolare il vizio di cui all’ art . 360, primo comma, n. 5, c . p . c. , nei termini da ultimo ricordati, si è invece limitata a proporre a questa Corte di legittimità una lettura diversa ed alternativadegli atti istruttori rispetto a quella dei giudici del merito, per un nuovo apprezzamento della questio facti, nei termini ritenuti dalla ricorrente più corretti, in punto di quantificazione dei crediti oggetto delle domande di insinuazione al passivo, proponendo doglianze che si pongono, con tutta evidenza,ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudizio di legittimità.

3. Le ulteriori censure proposte nel motivo di ricorso qui in esame, in merito al presunto mancato superamento nel cosiddetto tasso soglia, oltre a ripetere i medesimi profili di inammissibilità da ultimo ricordati in punto di limiti di cognizione del giudizio di illegittimità, presentano ulteriori profili di irricevibilità posto che le relative doglianzesono state prospettate in modo generico e non autosufficiente, proprio laddove avevano evidenziato il presunto errore di calcolo del C.t.u. contabile in riferimento al pr ofilo del cumulo tra interessi di mora ed interessi corrispettivi.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17947/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 133 (CF P.Iva 00880671003), in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto della società [OSCURATO:PERSONA] 2018 s . r.l., rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Camillis n. 4, presso lo studio deldifensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore - -intimato - avversoil decreto del Tribunale di Bari, depositato in data 12.3.2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.La MPS Gestione crediti Banca s.p.a., in nome e per conto della MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a., proponeva domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di ottenere il riconoscimento di: 1) un credito ipotecario per la somma di euro 184.856,68, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, quale debito residuo del mutuo ipotecario n. 330213 del 5 novembre 2001, garantito da ipoteca volontaria datata8 novembre 2011; 2) un credito chirografario per la somma di euro 3.390.649,77, quale debito residuo del finanziamento n. 741557491/57, del conto anticipi Factor n. 10302340-73, del conto anticipi 9416/57458410 e del conto corrente n. 3281/29; 3) un credito ipotecario per la somma di euro 721.878,26, per debito residuo di mutuo ipotecario 74155754918. 2. In data 19 Febbraio 2016 il giudice delegato, accogliendo la proposta dei curatori fallimentari, dichiarava esecutivo lo stato passivo, rigettando tutte le istanze di ammissione del predetto istituto di credito. 3. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a., il Tribunale di Bari, con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione, accogliendo parzialmente l'opposizione così proposta dalla banca, ammetteva la società istanteal passivo fallimentare in via ipotecaria per la somma di euro 24.497,06, nonché per l’ulteriore somma,in via chirografaria, di euro 3.390.649,77 e, sempre in via ipotecaria , per l'ulteriore credito di euro 473.422,98. Il Tribunale ha rilevato che: a) intema di opposizione allo stato passivo, la titolarità del credito in capo all'opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicché grava sull'attore l'onere della sua allegazione e della relativa prova, dando conto, in caso di credito bancario, del titolo e dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, mentre il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la bancaha, a sua volta , l'onere di integrare la documentazione, e comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate, con l’ulteriore conseguenza che il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conti, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio; b) tenuto conto delle risultanze dell'accertamento peritale ed applicati i principi giuridici anche in tema di pattuizione di interessi usurai etenuta in considerazione, altresì, la copiosa documentazione allegata dalle banche opponenti in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, occorreva ammettere i seguenti crediti: b1) con riguardo al mutuo ipotecario n. 330213 del 5 novembre 2011, depurato di interessi (stante il rilevato superamento del tasso soglia e degli ulteriori oneri non documentati), il credito della società Mps capital Services doveva essere ammesso con il privilegio ipotecario per euro 24.497,6, inluogo di euro 184.856,68, richiesti dall'opponente; b2) con riguardo al mutuo chirografario n.741557491-57, acceso in data 16 luglio 2010, attesa la prova del credito, risultante dalla documentazione in atti, ed il mancato superamento del tasso soglia, il credito della società Mps doveva essere ammesso nella misura di euro 3.390.649,77, pari all'importo richiesto nella domanda di insinuazione al passivo; b3) in ordine al mutuo ipotecario n.741557549/18, per euro 745.000, acceso in data 16 luglio 2010, esclusa l’usurarietàdei tassi e delle condizioni applicate, risultava provato l'accredito infavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla scorta della documentazione in atti, con il conseguente credito residuo , per s orte capitale,dell'opponente pari ad euro 473.422,98, come peraltro evidenziato nella certificazione ex art.50 t.u.b. alla quale doveva riconoscersi natura di confessione stragiudiziale. 2. Il decreto, pubblicatoil 12.3.2019 , è stat o impugnat o da ITALFONDIARIO s.p.a.con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la società ricorrente lamenta “ errato esame e valutazione delle prove a sostegno del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a.”.1.1 Il motivo è inammissibile già per come rubricato e per come, poi, articolato. 1.2 Osserva infatti la società ricorrente che la motivazione dell'impugnata decreto si fonderebbe unicamente sull’erronea valutazione da parte del Tribunale di Bari delle risultanze istruttoriedella espletata C .t.u contabile e sulla documentazione comprovante il credito vantato dall'Istituto bancario verso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. Osserva ancora la ricorrente che, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale di Bari, il credito bancario, come determinato dalla C.t.u.in euro 473.422,98 (quale residuo capitale del mutuo ipotecario alla data del 31 m arzo 2012 ) , s arebbe frutto , evidentemente,di un'errata lettura della documentazione prodotta in atti, e ciò con particolare riferimento al mancato esame congiunto della certificazione ex art. 50 T . u . b . e del piano di ammortamento del suddetto mutuo ipotecario. Se la certificazioneex art . 50 T . u . b . evidenzi ava - precisa la ricorrente- l'ammortamento del mutuo fino alla data di chiusura del conto del 12 giugno 2012, dettagliando le tre rate trimestrali scadute dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2012 e precisando l'ammontare della capitale residuo, il piano di ammortamento rilevava,invece,in dettaglio le rate future, ossia i futuri pagamenti a cui sarebbe stata tenuta la società fallita per onorare il debito contratto con l'istituto creditizio. Con la conseguenza - aggiunge la società ricorrente – che il credito di euro 721.878,26, la cui erogazione non eramai stata oggetto di contestazione da parte del fallimento, sarebbe stato interamente documentato ed individuabile nella sua composizione,anche per le rate scadute comprese tra il 31 m arzo 2011 ed i l 31 marzo 2012, con il residuo capitale a scadere alla data dell'ultima rata impagata. 1.3 Si evidenzia inoltre sempre da parte della società ricorrente l'errore in cui sarebbe in corso il Tribunale di Bari laddove nel decreto impugnato, in relazione al mutuo ipotecario n. 330213 del 5 novembre 2011, avrebbe ridotto il credito vantato dall'Istituto creditizio fino ad euro 24.497,06, in ragione del superamento del tasso soglia, così aderendo all'ipotesi di calcolo del C.t.u. incaricato. Rileva sempre la ricorrente l'erroneità dei calcoli effettuati dal C.t.u. per l ’ evidente confusione tra i tassi m oratori e quelli corrispettivi, con conseguente erronea indicazione del superamento del c.d. tasso soglia. 2. Le doglianze proposte dalla società ricorrente risultano, l'evidenza, inammissibili in quanto, per un verso, volte ad un nuovo apprezzamento della prova documentale per accreditare innanzi a questa Corte di legittimità un nuovo e rinnovato giudizio in relazione all’entità dei crediti di cui siera chiesta l'ammissione al passivo fallimentare. E ciò senza neanche articolare , sulle questioni sopra prospettate,il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., unico strumento attraverso il quale è possibile oggi sindacare, con ricorso per cassazione,il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnatoin sede di legittimità, laddove quest'ultimo dovesse omettere l'esame di un “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini dell ’adozione della decisione giudiziale. Sul punto risulta utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte ( Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Orbene, la ricorrente, lungi dall'articolare il vizio di cui all’ art . 360, primo comma, n. 5, c . p . c. , nei termini da ultimo ricordati, si è invece limitata a proporre a questa Corte di legittimità una lettura diversa ed alternativadegli atti istruttori rispetto a quella dei giudici del merito, per un nuovo apprezzamento della questio facti, nei termini ritenuti dalla ricorrente più corretti, in punto di quantificazione dei crediti oggetto delle domande di insinuazione al passivo, proponendo doglianze che si pongono, con tutta evidenza,ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudizio di legittimità. 3. Le ulteriori censure proposte nel motivo di ricorso qui in esame, in merito al presunto mancato superamento nel cosiddetto tasso soglia, oltre a ripetere i medesimi profili di inammissibilità da ultimo ricordati in punto di limiti di cognizione del giudizio di illegittimità, presentano ulteriori profili di irricevibilità posto che le relative doglianzesono state prospettate in modo generico e non autosufficiente, proprio laddove avevano evidenziato il presunto errore di calcolo del C.t.u. contabile in riferimento al pr ofilo del cumulo tra interessi di mora ed interessi corrispettivi. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont
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