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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20810/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di bilanciamento ex art. 69, quarto comma, cod. pen., è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Esso implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, la valutazione del giudice non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si vedano pag. 1-2 della sentenza impugnata con riferimento agli elementi posti a fondamento dell'esclusione della prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità della rapina, introdotto con sentenza Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86 rispetto alle due aggravanti applicate, una delle quali rappresentata dalla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; con adeguata motivazione, la Corte distrettuale ha posto in luce la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'assenza di qualsivoglia resipiscenza, stante la mancanza di interventi risarcitori); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MDEPOSfl CANCr; :;75102026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di bilanciamento ex art. 69, quarto comma, cod. pen., è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Esso implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, la valutazione del giudice non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si vedano pag. 1-2 della sentenza impugnata con riferimento agli elementi posti a fondamento dell'esclusione della prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità della rapina, introdotto con sentenza Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86 rispetto alle due aggravanti applicate, una delle quali rappresentata dalla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; con adeguata motivazione, la Corte distrettuale ha posto in luce la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'assenza di qualsivoglia resipiscenza, stante la mancanza di interventi risarcitori); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MDEPOSfl CANCr; :;75102026
Sentenza Cassazione n. 20810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris