CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29181/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 580/2018, depositata il 03/04/2018, RG n. 2252/2015; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di accertamento della natura subordinata (con inquadramento nel livello D del c.c.n.l. Case di [OSCURATO:PERSONA] non medico) dell'attività di fisioterapista prestata da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di reiterati contratti di collaborazione formalmente, in favore della Casa di [OSCURATO:PERSONA] she di condanna della società al pagamento della somma di € 44.792,06 a titolo di differenze retributive, oltre accessori; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per errata sussunzione della fattispecie nell'ambito dell'art. 2094 cod. civ; osserva a tal fine che la sentenza impugnata, pur ritenendo pacifiche circostanze rilevanti al fine del della autonoma qualificazione del rapporto (quali ad es. comunicazione periodica di disponibilità da parte della Fagiolini), aveva deciso la controversia sulla base di indici sussidiari, discostandosi dalla verifica del fondamentale canone dell'eterodirezione; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto pacifica la osservanza di un monte ore minimo di 36 ore settimanali, accertamento che assume in contrasto con le risultanze processuali; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza dall'azione sollevata nei gradi di merito; tale eccezione era stata fondata sulla circostanza che il rapporto, ove pure riconosciuto come di natura subordinata, in quanto scaturente da contratto a termine, identificato nella prospettazione della odierna ricorrente con la collaborazione coordinata e continuativa che si assume instaurata ai sensi dell'art. 69 d. Igs n. 276/2003, avrebbe dovuto essere impugnato in via stragiudiziale, come non avvenuto; 4. preliminarmente, stante il carattere dirimente collegato al suo eventuale accoglimento, deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso. Esso è infondato: la eccezione di decadenza deve •Le=4 t wrg--- intendersi infatti implicitameritérstarrte- la incompatibilità di una diversa soluzione con l'accoglimento della originaria domanda; in ogni caso, la eccezione risulta infondata nel merito in quanto, a prescindere dal difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione in ordine allo sviluppo del contraddittorio nelle fasi di merito in relazione alla questione della riconducibilità del rapporto di collaborazione instaurato inter partes all'ambito dei contratti a progetto disciplinato dagli artt. 69 e sgg. d. Igs. n. 276/2003, non sussistono spazi di applicabilità della decadenza ex art. 6 legge n. 604/1966 nel testo modificato dall'art. 32 I. n. 183/2010; invero quest'ultima disposizione, per quel che in questa sede rileva, richiede ai fini dell'applicazione del termine di decadenza che si verta in ipotesi di contratto di lavoro a termine stipulato ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ipotesi pacificamente non ricorrente nella concreta fattispecie, dovendosi escludere, stante il carattere di stretta interpretazione della norma sulla decadenza, la possibilità di una sua estensione oltre i casi ed i limiti specificamente regolati (sul carattere di stretta interpretazione dell'art. 32 cit. quale norma sulla decadenza, non suscettibile di estensione analogica, v. Cass.n. 85/2015, Cass. n. 6735/2014, Cass. n. 14996/2012, Cass. n. 3305/2012, Cass. n. 3056/2012); 5. il primo ed il secondo motivo di ricorso esaminati congiuntamente per connessione sono infondati;5.1 la Corte di merito ha confermato la natura subordinata del rapporto tra le parti, instaurato sulla base di collaborazioni formalmente autonome, valorizzando alcune circostanze quali l'osservanza di un orario minimo di 36 ore settimanali, remunerato con somma oraria fissa, la percezione di compensi a cadenza mensile, la fornitura gratuita da parte della società di strumenti di lavoro, della divisa e del relativo servizio di pulizia, l'inserimento in turni, sulla base di disponibilità in precedenza manifestata dalla Fagiolini, l'obbligo di assoggettamento alle indicazioni ed al controllo del trattamento terapeutico da parte dei medici, la soggezione ai richiami del capo del personale ed all'autorizzazione dei coordinatori per allontanarsi dal reparto ( intesi questi ultimi come espressione del potere direttivo del datore di lavoro), ritenendo provato sia l'indice primario della subordinazione rappresentato dall'eterodirezione sia gli indici cd. sussidiari, tradizionalmente riconosciuti come sintomatici della esistenza di un rapporto di lavoro dipendente; 5.1. quanto ora osservato esclude il denunziato vizio di sussunzione risultando la riconducibilità della concreta fattispecie all'ambito del rapporto di lavoro subordinato del tutto coerente con gli accertati indici rivelatori della subordinazione ed in particolare con il riscontrato assoggettamento della Fagiolini al potere direttivo della società [OSCURATO:PERSONA]; 5.2. le contestazioni in ordine alla corretta valutazione degli elementi da cui desumere l'esistenza della eterodirezione sono inammissibili in quanto investono un accertamento devoluto al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta e sufficiente (Cass. n. 5574/2004), come nel caso di specie; l'accertamento ricostruttivo alla base della decisione non è inficiato dalle censure articolate, richiedendosi a tal fine la deduzione di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n 5 cod. proc. civ., neppure formalmente prospettato dall'odierna parte ricorrente e comunque precluso dall'esistenza di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma , cod. proc. civ; 5.3. la censura che investe il carattere pacifico di alcune circostanze alla base della valutazione del giudice di merito, quali ad es. il rispetto del monte di 36 ore settimanali, sono inammissibili in quanto anche ove fondate sono prive di rilievo decisivo atteso che l'accertamento della natura subordinata è frutto di valutazione complessiva nella quale gli aspetti di rilievo attinenti all'eterodirezione non sono posti in discussione, dovendo ulteriormente osservarsi che la valutazione della Corte territoriale risulta ancorata a parametri corretti anche in relazione alle caratteristiche della prestazione (v. in particolare in tema di attività prestata da fisioterapista : Cass. 8364/2014 ; Cass. 5574/2004); 6. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 20„00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma