CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Firenze con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile di due episodi di furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge penale in relazione all'art. 337 cod. pen. in quanto la condotta dell'imputato era finalizzata a opporsi alle cure mediche e non all'attività di piantonamento dei militi, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Invero, la graduazione della pena, in relazione sia agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia all'individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1