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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14943/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena nella misura sulla quale è intervenuto l'accordo tra le parti.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo vizi della motivazione in merito alla quantificazione della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. In particolare va ribadito che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena nella misura sulla quale è intervenuto l'accordo tra le parti. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo vizi della motivazione in merito alla quantificazione della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p. 2. In particolare va ribadito che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 14943/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris