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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14639/2026

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resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gaeta-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 900/2022 depositatail 09/02/2022.Numero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con atto di citazione notificato il 31.10.2014 [OSCURATO:PERSONA], premessa lapropria qualità di socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnava avanti alTribunale di Roma la deliberazione con la quale l’assemblea dei soci,all’adunanza del 4 giugno 2014 - cui non aveva partecipato -, avevaapprovato il bilancio relativo all’esercizio 2014, dal quale risultavanoperdite per € 322.697,00.A fondamento dell’impugnazione la socia allegava che il bilancio diesercizio era stato redatto in violazione dei principi di chiarezza,correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c. e, comunque, delleprescrizioni dettate dagli artt. 2424 e ss. c.c..La società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si costituiva e sollevava l’eccezione diincompetenza deducendo che le censure formulate integravano cause diinvalidità ai sensi dell’art. 2479-ter, primo co., c.c., onde le domandeproposte dalla socia appartenevano alla cognizione arbitrale, stante laclausola compromissoria per arbitrato rituale prevista dall’art. 45 dellostatuto sociale; contestava poi nel merito le avverse doglianze.Il Tribunale, con sentenza n. 8579/2018 del 13 febbraio 2018, dichiaravala propria incompetenza con riferimento alla sola domanda relativa altrasferimento della sede legale.

Dichiarava, poi, l’invalidità delladeliberazione con la quale l’assemblea dei soci, all’adunanza del 4 giugno2014, aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013, nonchél’invalidità delle determinazioni adottate ex art. 2482-ter c.c.Numero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026dall’assemblea dei soci all’adunanza del 25 giugno 2014, in cui venivadeliberato l’aumento di capitale.In esito al giudizio di gravame, la Corte di appello di Roma riformava lasentenza di primo grado con esclusivo riguardo al capo sulle spese.Per quanto qui rileva, il Giudice di appello rilevava: che l’impugnazionedella socia [OSCURATO:PERSONA] si basava sulla mancata informazione e sulla mancataconvocazione ed era perciò sottratta alla competenza arbitrale; che laperdita della qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] era stata la conseguenza dellasua mancata adesione al piano di risanamento sociale da attuarsi conl’abbattimento delle perdite, “[m]a tale mancata adesione [era] stataproprio la logica scelta della socia che aveva lamentato la mancanza dichiarezza, veridicità e correttezza dei bilanci e della relativa informazioneche potevano consentirle di operare una propria scelta ponderata”; checon la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. non si era attuata alcuna mutatiolibelli, posto che l’attrice nell’atto di citazione aveva fatto riferimento airregolarità dei bilanci in relazione a poste che erano state ulteriormenteprecisate nella memoria in questione; che la determinazione relativaall’esperimento della consulenza tecnica, assunta dal Tribunale dopo chela causa era stata rimessa al collegio, avrebbe dovuto essere censurata“immediatamente alla prima udienza successiva”.Avverso tale decisione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto unricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito IlariaMariaelena [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 806 c.p.c. e 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, in relazioneNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026all’art. 819-ter, comma 1, c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 2,c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di incompetenzadel giudice ordinario in conseguenza della clausola compromissoria.Si sostiene che entrambi i Giudici del merito – i quali non avevano ritenutoarbitrabile la deliberazione di approvazione del bilancio per difetto dichiarezza e precisione – avrebbero dovuto comunque ritenere arbitrabilela parte di domanda che investiva la deliberazione ex art. 2482 ter c.c. diaumento del capitale, dalla cui mancata adesione era conseguitaindirettamente la perdita, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della qualità di socia, equindi dichiarare la propria incompetenza a giudicare sulla stessa,trattandosi di materia disponibile inerente al rapporto sociale.Con un secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver laCorte di appello rigettato l’eccezione relativa alla mancata allegazionedell’interesse ad agire in concreto.Si afferma che in caso di impugnazione della delibera di approvazione delbilancio d’esercizio, il socio deve dimostrare di aver subito un pregiudizio acausa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più vocicontabili, dovendo specificatamente indicare quali poste sono state iscrittein violazione dei principi legali.Viene osservato che nella specie l’attrice non aveva allegato la sussistenzadi un interesse ad agire diverso da quello derivante dalla suaestromissione dalla compagine sociale; evenienza, questa, cherappresentava però solo un effetto indiretto della deliberazione di aumentodel capitale sociale.Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionee/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n.Numero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/20264, c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunziato; si oppone,poi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte distrettuale esaminato ledomande nuove proposte da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria ex art. 183, co. 6,n. 1, c.p.c..Si rimprovera al giudice di appello di aver esteso il thema decidendum alladelibera assembleare del 4 giugno 2014 di approvazione del bilancio diesercizio al 31 dicembre 2013, che in realtà non era stata oggetto dispecifiche doglianze, sebbene formalmente menzionata nell’atto dicitazione dalla [OSCURATO:PERSONA]: in tal modo la sentenza impugnata sarebbeincorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c..Con un quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 188, 189 e 191 e ss. c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in ordine all’ammissione dellaconsulenza tecnica ed alla valutazione delle relative risultanze, conriferimento alle doglianze d’impugnazione delle deliberazioni assembleari.Si rileva che il Tribunale, ad istruzione ormai esaurita, dopo aver deciso dinon disporre consulenza tecnica d’ufficio, ha successivamente ritenuto diammetterla in virtù del “mutamento giurisprudenziale di sezione”.Si sostiene che il provvedimento di ammissione della consulenza tecnicaavrebbe, infatti, gravemente alterato il contraddittorio, trattandosi diconsulenza “percipiente”, in quanto finalizzata al reperimento diretto difonti di prova, e non alla valutazione di dati già acquisiti: la consulenzaavrebbe avuto lo scopo di accertare fatti non allegati dall’attrice,ponendosi pertanto come fonte oggettiva di prova, impropriamenteutilizzata per la decisione della causa.Numero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il primo motivo, con cui si contesta la competenza del Tribunalerelativamente a quella parte di domanda che investiva la deliberazione exart. 2482-ter c.c. di aumento del capitale, dalla cui mancata adesione èconseguita indirettamente la perdita, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della qualità disocia, è inammissibile.Giova ricordare che l'art. 806 c.p.c. individua per esclusione l'ambitodell'arbitrabilità, che è circoscritta alle controversie su diritti disponibili enon più, come in precedenza, a quelle (unitamente ad altre ipotesispecificamente elencate dal vecchio testo dell'art. 806) che “non possonoformare oggetto di transazione" (avuto riguardo alla previsione dell'art.1966 c.c.).Il limite della disponibilità, è stato detto in dottrina, si fonda sulla stessaconfigurazione del giudizio arbitrale, dal momento che rimane, tra arbitroe giudice, una differenza fondamentale: il giudice decide per autoritàpropria, mentre l'arbitro deriva il suo potere dalle parti: è per tale motivoche per il giudice è del tutto irrilevante che le parti possano disporre dellasituazione sostanziale sottopostagli, mentre l'arbitro, derivando il suopotere da quello delle parti, non può decidere una controversia relativa adiritti sottratti alla disponibilità delle parti stesse.

L'area dellacompromettibilità in arbitrato, che, alla luce della disposizione, è la regola,coincide dunque oggi con quella della disponibilità dei diritti.

Dopo averallora osservato che la disponibilità va commisurata al diritto oggetto dellacontroversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vistadella decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidentertantum, essendo gli arbitri stessi tenuti a sospendere il procedimentoarbitrale solo se sorge questione pregiudiziale su materia che non puòessere oggetto di convenzione d'arbitrato e che, per legge, deve essereNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026decisa con autorità di giudicato (art. 819-bis, comma 1, n. 2), occorreaggiungere, quanto al rapporto tra indisponibilità del diritto oggetto dicontroversia ed inderogabilità o imperatività della disciplina sostanziale,che l'inderogabilità o imperatività della norma che regola il diritto nonrende automaticamente quest'ultimo indisponibile (Cass. n. 9344 del2018).Ciò posto, nel caso di specie l’impugnativa ha riguardato le delibereassembleari concernenti rispettivamente l’approvazione del bilancio diesercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e l’aumento del capitale sociale.La Corte di appello ha ritenuto che anche in relazione a tale ultimadelibera la controversia non fosse compromettibile in arbitri ex art. 806c.p.c in quanto essa afferiva a diritti indisponibili, posto che il socio avevalamentato la mancata informazione e la mancata convocazione, e ciòcoerentemente con l’indirizzo espresso da questa Corte (cfr.

Cass27736/2018) secondo cui attengono a diritti indisponibili, come tali noncompromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., le controversie relativeall'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggettoillecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche diufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter cc,quelle prese in assoluta mancanza di informazione.La decisione si sottrae alla critica che le viene mossa, che non coglie laratio decidendi nei termini sopra esposti.Il secondo motivo è parimenti inammissibile.La Corte d’appello, ha reputato che l'iniziale, incontestata, legittimazionedell'attrice a proporre la domanda di annullamento non fosse venuta menoper il fatto che la stessa attrice aveva successivamente subito la perditadella qualità di socia: perdita che era inevitabilmente dipesa dalla scelta diNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026non concorrere all’operazione di risanamento per la mancanza di chiarezzadel bilancio.A questa conclusione il Giudice distrettuale è pervenuto richiamandosi alprincipio, enunciato da questa Corte, secondo il quale il socio che abbiacessato di esser tale può impugnare una deliberazione assembleareadottata al tempo in cui egli era ancora socio e titolare di un diritto attualeche risulti leso dalla deliberazione stessa (Cass. 26842/2008).

Il motivonon intercetta la ratio decidendi della pronuncia, secondo cui, in definitiva,la perdita di qualità di socio della controricorrente, che è dipesa dallaricostituzione del capitale per perdite, fu determinata da una scelta (quelladi non concorrere all’operazione di risanamento) necessitata dallamancata chiarezza del bilancio.Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità essendo statoredatto in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.: esso denuncia l’illegittimoampliamento del thema decidendum alla delibera assembleare del 4giugno 2014 (di approvazione del bilancio).La prospettazione del vizio ex art 112 c.p.c. avrebbe richiesto, se nonla trascrizione testuale e completa dell’atto di citazione, quanto meno unasufficiente determinazione del suo contenuto in modo da renderlopienamente comprensibile, tale da consentire l'individuazione dell’esattoambito della domanda originaria.

Come è noto, infatti, la deduzione dierrores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez.

U. n.20181/2019).Tale carenza impedisce di valutare il fondamento della censura, tenutoconto che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cpc puòriguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessaNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulticomunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass.Sez.

U. 12310/15).Il quarto motivo difetta di specificità essendo redatto anch’esso inviolazione dell’art 366 n. 6 c.p.c.

La ricorrente non trascrive neppure ipassaggi più significativi dell’ordinanza con cui è stata ammessa la c.t.u.,con ciò impedendo a questa Corte di valutare la fondatezza delladoglianza.Invero, secondo quanto emerge dalla ricostruzione della vicendaprocessuale riportata nel controricorso, l’ordinanza di ammissione dellac.t.u. era stata adottata dal Tribunale a seguito dello scioglimento diriserva assunta all’udienza del 18 ottobre 2016, in conseguenzadell’eccezione dell’attrice che aveva contestato la mancanza dimotivazione in relazione al rigetto delle istanze istruttorie di cuiall’ordinanza del 22 luglio 2015.Ora, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice delmerito, la cui decisione è censurabile in sede di legittimità solo sotto ilprofilo della motivazione, nella specie pienamente sussistente.Il Tribunale ha disposto la c.t.u. al fine di poter meglio verificare lafondatezza “tecnica” delle affermazioni attoree, alla luce delle risultanzedella documentazione sociale, accertando se il bilancio della convenuta al31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale al marzo 2014 fornivano“una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione dellaSistema [OSCURATO:SOCIETA]. e se risultavano osservate, nella relativa redazione,le prescrizioni codicistiche ed i principi contabili con specifico riferimentoagli ammortamenti, alle immobilizzazioni, ai crediti nonché ai debitiNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026tributari e verso soci, ed, in generale, in relazione alle voci oggetto dicensura da parte dell’attrice”.Il primo Giudice ha sostanzialmente agito nell'esercizio del poteremodificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate"), che consente algiudicante - su istanza delle parti o d'ufficio - di rivisitare la questionedecisa ed eventualmente revocare o modificare il provvedimentoistruttorio, qualora ritenuto non corretto o inopportuno.Peraltro, anche sul punto il ricorso mostra di non confrontarsi con la ratiodecidendi dell’impugnata pronuncia, secondo cui eventuali contestazionirelative al contenuto dell’adottata statuizione avrebbero dovuto sollevarsinella prima udienza successiva.Il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento in favore dei controricorrenti delle spese di legittimità che siliquidano in complessive € 6.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, al 15%per spese generali e accessori di legge; Dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma 22.04.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gaeta-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 900/2022 depositatail 09/02/2022.Numero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con atto di citazione notificato il 31.10.2014 [OSCURATO:PERSONA], premessa lapropria qualità di socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnava avanti alTribunale di Roma la deliberazione con la quale l’assemblea dei soci,all’adunanza del 4 giugno 2014 - cui non aveva partecipato -, avevaapprovato il bilancio relativo all’esercizio 2014, dal quale risultavanoperdite per € 322.697,00.A fondamento dell’impugnazione la socia allegava che il bilancio diesercizio era stato redatto in violazione dei principi di chiarezza,correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c. e, comunque, delleprescrizioni dettate dagli artt. 2424 e ss. c.c..La società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si costituiva e sollevava l’eccezione diincompetenza deducendo che le censure formulate integravano cause diinvalidità ai sensi dell’art. 2479-ter, primo co., c.c., onde le domandeproposte dalla socia appartenevano alla cognizione arbitrale, stante laclausola compromissoria per arbitrato rituale prevista dall’art. 45 dellostatuto sociale; contestava poi nel merito le avverse doglianze.Il Tribunale, con sentenza n. 8579/2018 del 13 febbraio 2018, dichiaravala propria incompetenza con riferimento alla sola domanda relativa altrasferimento della sede legale. Dichiarava, poi, l’invalidità delladeliberazione con la quale l’assemblea dei soci, all’adunanza del 4 giugno2014, aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013, nonchél’invalidità delle determinazioni adottate ex art. 2482-ter c.c.Numero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026dall’assemblea dei soci all’adunanza del 25 giugno 2014, in cui venivadeliberato l’aumento di capitale.In esito al giudizio di gravame, la Corte di appello di Roma riformava lasentenza di primo grado con esclusivo riguardo al capo sulle spese.Per quanto qui rileva, il Giudice di appello rilevava: che l’impugnazionedella socia [OSCURATO:PERSONA] si basava sulla mancata informazione e sulla mancataconvocazione ed era perciò sottratta alla competenza arbitrale; che laperdita della qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] era stata la conseguenza dellasua mancata adesione al piano di risanamento sociale da attuarsi conl’abbattimento delle perdite, “[m]a tale mancata adesione [era] stataproprio la logica scelta della socia che aveva lamentato la mancanza dichiarezza, veridicità e correttezza dei bilanci e della relativa informazioneche potevano consentirle di operare una propria scelta ponderata”; checon la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. non si era attuata alcuna mutatiolibelli, posto che l’attrice nell’atto di citazione aveva fatto riferimento airregolarità dei bilanci in relazione a poste che erano state ulteriormenteprecisate nella memoria in questione; che la determinazione relativaall’esperimento della consulenza tecnica, assunta dal Tribunale dopo chela causa era stata rimessa al collegio, avrebbe dovuto essere censurata“immediatamente alla prima udienza successiva”.Avverso tale decisione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto unricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito IlariaMariaelena [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 806 c.p.c. e 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, in relazioneNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026all’art. 819-ter, comma 1, c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 2,c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di incompetenzadel giudice ordinario in conseguenza della clausola compromissoria.Si sostiene che entrambi i Giudici del merito – i quali non avevano ritenutoarbitrabile la deliberazione di approvazione del bilancio per difetto dichiarezza e precisione – avrebbero dovuto comunque ritenere arbitrabilela parte di domanda che investiva la deliberazione ex art. 2482 ter c.c. diaumento del capitale, dalla cui mancata adesione era conseguitaindirettamente la perdita, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della qualità di socia, equindi dichiarare la propria incompetenza a giudicare sulla stessa,trattandosi di materia disponibile inerente al rapporto sociale.Con un secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver laCorte di appello rigettato l’eccezione relativa alla mancata allegazionedell’interesse ad agire in concreto.Si afferma che in caso di impugnazione della delibera di approvazione delbilancio d’esercizio, il socio deve dimostrare di aver subito un pregiudizio acausa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più vocicontabili, dovendo specificatamente indicare quali poste sono state iscrittein violazione dei principi legali.Viene osservato che nella specie l’attrice non aveva allegato la sussistenzadi un interesse ad agire diverso da quello derivante dalla suaestromissione dalla compagine sociale; evenienza, questa, cherappresentava però solo un effetto indiretto della deliberazione di aumentodel capitale sociale.Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionee/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n.Numero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/20264, c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunziato; si oppone,poi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte distrettuale esaminato ledomande nuove proposte da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria ex art. 183, co. 6,n. 1, c.p.c..Si rimprovera al giudice di appello di aver esteso il thema decidendum alladelibera assembleare del 4 giugno 2014 di approvazione del bilancio diesercizio al 31 dicembre 2013, che in realtà non era stata oggetto dispecifiche doglianze, sebbene formalmente menzionata nell’atto dicitazione dalla [OSCURATO:PERSONA]: in tal modo la sentenza impugnata sarebbeincorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c..Con un quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 188, 189 e 191 e ss. c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in ordine all’ammissione dellaconsulenza tecnica ed alla valutazione delle relative risultanze, conriferimento alle doglianze d’impugnazione delle deliberazioni assembleari.Si rileva che il Tribunale, ad istruzione ormai esaurita, dopo aver deciso dinon disporre consulenza tecnica d’ufficio, ha successivamente ritenuto diammetterla in virtù del “mutamento giurisprudenziale di sezione”.Si sostiene che il provvedimento di ammissione della consulenza tecnicaavrebbe, infatti, gravemente alterato il contraddittorio, trattandosi diconsulenza “percipiente”, in quanto finalizzata al reperimento diretto difonti di prova, e non alla valutazione di dati già acquisiti: la consulenzaavrebbe avuto lo scopo di accertare fatti non allegati dall’attrice,ponendosi pertanto come fonte oggettiva di prova, impropriamenteutilizzata per la decisione della causa.Numero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il primo motivo, con cui si contesta la competenza del Tribunalerelativamente a quella parte di domanda che investiva la deliberazione exart. 2482-ter c.c. di aumento del capitale, dalla cui mancata adesione èconseguita indirettamente la perdita, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della qualità disocia, è inammissibile.Giova ricordare che l'art. 806 c.p.c. individua per esclusione l'ambitodell'arbitrabilità, che è circoscritta alle controversie su diritti disponibili enon più, come in precedenza, a quelle (unitamente ad altre ipotesispecificamente elencate dal vecchio testo dell'art. 806) che “non possonoformare oggetto di transazione" (avuto riguardo alla previsione dell'art.1966 c.c.).Il limite della disponibilità, è stato detto in dottrina, si fonda sulla stessaconfigurazione del giudizio arbitrale, dal momento che rimane, tra arbitroe giudice, una differenza fondamentale: il giudice decide per autoritàpropria, mentre l'arbitro deriva il suo potere dalle parti: è per tale motivoche per il giudice è del tutto irrilevante che le parti possano disporre dellasituazione sostanziale sottopostagli, mentre l'arbitro, derivando il suopotere da quello delle parti, non può decidere una controversia relativa adiritti sottratti alla disponibilità delle parti stesse. L'area dellacompromettibilità in arbitrato, che, alla luce della disposizione, è la regola,coincide dunque oggi con quella della disponibilità dei diritti. Dopo averallora osservato che la disponibilità va commisurata al diritto oggetto dellacontroversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vistadella decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidentertantum, essendo gli arbitri stessi tenuti a sospendere il procedimentoarbitrale solo se sorge questione pregiudiziale su materia che non puòessere oggetto di convenzione d'arbitrato e che, per legge, deve essereNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026decisa con autorità di giudicato (art. 819-bis, comma 1, n. 2), occorreaggiungere, quanto al rapporto tra indisponibilità del diritto oggetto dicontroversia ed inderogabilità o imperatività della disciplina sostanziale,che l'inderogabilità o imperatività della norma che regola il diritto nonrende automaticamente quest'ultimo indisponibile (Cass. n. 9344 del2018).Ciò posto, nel caso di specie l’impugnativa ha riguardato le delibereassembleari concernenti rispettivamente l’approvazione del bilancio diesercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e l’aumento del capitale sociale.La Corte di appello ha ritenuto che anche in relazione a tale ultimadelibera la controversia non fosse compromettibile in arbitri ex art. 806c.p.c in quanto essa afferiva a diritti indisponibili, posto che il socio avevalamentato la mancata informazione e la mancata convocazione, e ciòcoerentemente con l’indirizzo espresso da questa Corte (cfr. Cass27736/2018) secondo cui attengono a diritti indisponibili, come tali noncompromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., le controversie relativeall'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggettoillecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche diufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter cc,quelle prese in assoluta mancanza di informazione.La decisione si sottrae alla critica che le viene mossa, che non coglie laratio decidendi nei termini sopra esposti.Il secondo motivo è parimenti inammissibile.La Corte d’appello, ha reputato che l'iniziale, incontestata, legittimazionedell'attrice a proporre la domanda di annullamento non fosse venuta menoper il fatto che la stessa attrice aveva successivamente subito la perditadella qualità di socia: perdita che era inevitabilmente dipesa dalla scelta diNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026non concorrere all’operazione di risanamento per la mancanza di chiarezzadel bilancio.A questa conclusione il Giudice distrettuale è pervenuto richiamandosi alprincipio, enunciato da questa Corte, secondo il quale il socio che abbiacessato di esser tale può impugnare una deliberazione assembleareadottata al tempo in cui egli era ancora socio e titolare di un diritto attualeche risulti leso dalla deliberazione stessa (Cass. 26842/2008). Il motivonon intercetta la ratio decidendi della pronuncia, secondo cui, in definitiva,la perdita di qualità di socio della controricorrente, che è dipesa dallaricostituzione del capitale per perdite, fu determinata da una scelta (quelladi non concorrere all’operazione di risanamento) necessitata dallamancata chiarezza del bilancio.Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità essendo statoredatto in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.: esso denuncia l’illegittimoampliamento del thema decidendum alla delibera assembleare del 4giugno 2014 (di approvazione del bilancio).La prospettazione del vizio ex art 112 c.p.c. avrebbe richiesto, se nonla trascrizione testuale e completa dell’atto di citazione, quanto meno unasufficiente determinazione del suo contenuto in modo da renderlopienamente comprensibile, tale da consentire l'individuazione dell’esattoambito della domanda originaria. Come è noto, infatti, la deduzione dierrores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. n.20181/2019).Tale carenza impedisce di valutare il fondamento della censura, tenutoconto che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cpc puòriguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessaNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulticomunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass.Sez. U. 12310/15).Il quarto motivo difetta di specificità essendo redatto anch’esso inviolazione dell’art 366 n. 6 c.p.c. La ricorrente non trascrive neppure ipassaggi più significativi dell’ordinanza con cui è stata ammessa la c.t.u.,con ciò impedendo a questa Corte di valutare la fondatezza delladoglianza.Invero, secondo quanto emerge dalla ricostruzione della vicendaprocessuale riportata nel controricorso, l’ordinanza di ammissione dellac.t.u. era stata adottata dal Tribunale a seguito dello scioglimento diriserva assunta all’udienza del 18 ottobre 2016, in conseguenzadell’eccezione dell’attrice che aveva contestato la mancanza dimotivazione in relazione al rigetto delle istanze istruttorie di cuiall’ordinanza del 22 luglio 2015.Ora, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice delmerito, la cui decisione è censurabile in sede di legittimità solo sotto ilprofilo della motivazione, nella specie pienamente sussistente.Il Tribunale ha disposto la c.t.u. al fine di poter meglio verificare lafondatezza “tecnica” delle affermazioni attoree, alla luce delle risultanzedella documentazione sociale, accertando se il bilancio della convenuta al31 dicembre 2013 e la situazione patrimoniale al marzo 2014 fornivano“una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione dellaSistema [OSCURATO:SOCIETA]. e se risultavano osservate, nella relativa redazione,le prescrizioni codicistiche ed i principi contabili con specifico riferimentoagli ammortamenti, alle immobilizzazioni, ai crediti nonché ai debitiNumero registro generale 9116/2022Numero sezionale 1805/2026Numero di raccolta generale 14639/2026Data pubblicazione 18/05/2026tributari e verso soci, ed, in generale, in relazione alle voci oggetto dicensura da parte dell’attrice”.Il primo Giudice ha sostanzialmente agito nell'esercizio del poteremodificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate"), che consente algiudicante - su istanza delle parti o d'ufficio - di rivisitare la questionedecisa ed eventualmente revocare o modificare il provvedimentoistruttorio, qualora ritenuto non corretto o inopportuno.Peraltro, anche sul punto il ricorso mostra di non confrontarsi con la ratiodecidendi dell’impugnata pronuncia, secondo cui eventuali contestazionirelative al contenuto dell’adottata statuizione avrebbero dovuto sollevarsinella prima udienza successiva.Il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento in favore dei controricorrenti delle spese di legittimità che siliquidano in complessive € 6.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, al 15%per spese generali e accessori di legge; Dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma 22.04.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14639/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris