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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18682/2026

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oberto Allegraunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1064/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il13/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perché ricorrono lecondizioni di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione in P.Q.MNumero registro generale 1543/2023Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 18682/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oberto Allegraunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1064/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il13/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perché ricorrono lecondizioni di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione in P.Q.MNumero registro generale 1543/2023Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 18682/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18682/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris