CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 26320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29470-2017 proposto da: E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] s.t.a r.l ., r appresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia 66, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 29470 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 998/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a duemotivi, avverso la sentenza n. 998/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2017, con cui è stato rigettato l’appello avverso la sentenza 1146/2015 del Tribunale di Venezia di rigetto della sua domanda di costituzione coattiva di elettrodotto, proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; − [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 25 ottobre 2022, ma, con atto ritualmente sottoscritto, E DISTRIBUZIONE SPAha rinunciato al ricorso principale; − [OSCURATO:PERSONA] ha rit ualmente accettato la rinuncia ed entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese; ritenuto che: -il giudizio di cassazione dev’essere, in conseguenza, dichiarato estinto e l'adesione del controricorrente implica, ex art. 391 comma IV cod. proc. civ., che questa Corte non debba pronunciarsi sulle spese; - non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15); Ric. 2017 n. 29470 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 3 - P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile dell