CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 20214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17784-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 583 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 40/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/04/2016 R.G.N. 338/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.4.2016, la Corte d'appello di Ancona, riformando la pronuncia con cui il Tribunale di Macerata, adito da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione ad avviso di addebito, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e condannato l'INPS alla rifusione delle spese, ha compensato le spese del giudizio di prime cure e condannato l'opponente in primo grado alla rifusione delle spese del gravame; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010) per non avere la Corte di merito considerato che era stato l'INPS, attore sostanziale del processo per opposizione ad avviso di addebito, a dare causa all'incompetenza per territorio del Tribunale adito, indicandolo erroneamente quale giudice competente nell'avviso stesso; che, con il secondo motivo, il ricorrente si duole conseguentemente di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere la Corte territoriale rilevato che la condotta processuale ed extraprocessuale dell'INPS rendeva l'Istituto soccombente rispetto alla declaratoria d'incompetenza per territorio;che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta omesso esanne circa il fatto decisivo dell'erronea indicazione del giudice competente compiuta nell'avviso di addebito; che i tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure; che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la clausola d'impugnazione, obbligatoriamente inserita in ogni atto impositivo ai sensi dell'art. 7, I. n. 212/2000, produce l'effetto di far gravare interamente sull'autorità amministrativa le conseguenze del rischio di errore delle informazioni in essa contenute, di talché l'adesione del destinatario anche ad una sola delle informazioni contenute nella clausola in questione è sufficiente a giustificare la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione, anche quando il contribuente sia riuscito autonomamente a rettificare l'errore incidente su altre informazioni, come l'organo giurisdizionale e le modalità dell'impugnazione (così Cass. n. 18022 del 2010 e, con riferimento alla cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi previdenziali, Cass. n. 25667 del 2017); che è stato parimenti chiarito che, prevedendo l'art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), che «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione», devono conseguentemente ritenersi estesi all'avviso di addebito í medesimi principi di diritto già elaborati per gli altri atti impositivi sulla scorta della citata legge n. 212/2000 (così Cass. n. 19157 del 2021); che, tra questi, rileva qui quello secondo cui l'erronea indicazione del termine per ricorrere e/o del giudice competente possono, se del caso, dar luogo ad errore scusabile idoneo a giustificare una rimessione in termini (giusta Cass. n. 18022 del 2010, cit.) o - come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata - la compensazione delle spese di causa ex art. 92 c.p.c., ma non anche (come invece preteso dall'odierno ricorrente) l'addebito alla parte pubblica, che abbia fondatamente eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla scorta dell'erronea indicazione contenuta nell'avviso di addebito, delle spese del procedimento conclusosi con la declaratoria d'incompetenza, non costituendo l'avviso di addebito domanda giudiziale ex art. 99 c.p.c. e vietando l'art. 91 c.p.c. di gravare delle spese di lite la parte vittoriosa; che non rileva in contrario che l'INPS sia pur sempre attore in senso sostanziale del processo per opposizione ad avviso di addebito, incidendo piuttosto tale affermazione sulla diversa questione della ripartizione dell'onere della prova dei presupposti della pretesa impositiva e del consequenziale atteggiarsi delle preclusioni processuali di cui al combinato disposto degli artt. 414 e 416 c.p.c., ivi comprese quelle derivanti dalla non contestazione (Cass. n. 31704 del 2019 e succ. conf.);che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 1.700,00, di cui C 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari ai 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess