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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00128/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 350/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A, sito in Via IV Maggio n. 29 [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – N. 350/25R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 4977 /202 4 e pubblicata in data 11.7.2024; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 30.10.2025dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria di un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA], convenne il Condominio “[OSCURATO:PERSONA] fabbricato A”dinanzi al Tribunale di Latina, per ottenerne la condanna – previo accertamento della sua responsabilità - al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, in quanto il locale soggiorno/pranzo e la zona dell’angolo cottura del suo appartamento erano stati interessati da una fuoriuscita di liquami maleodoranti straripati dal lavello e causati dall’ostruzione di una tubazione di scarico della rete fognaria condominiale.

Costituitosi, il Condominio contestò le avverse domande e chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , sua assicuratrice della responsabilità civile, onde essere eventualmente manlevatodalle conseguenze negative del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] si costituì, contestando ladomanda attorea e quella di manleva.

Istruita la causa, il Tribunale di Latina, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accertò l’esclusiva responsabilità del Condominio convenuto e lo condannò al pagamento della somma di € 11.291,19 oltre accessoriin favore di parte attrice; accolse altresì la domanda proposta dal Condominio e condannò la Compagnia a manlevare il chiamante da quanto dovuto all’attrice per effetto della sentenza, regolando le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello, chiedendo dichiararsi l’inoperatività della garanzia e il rigetto della domanda di manleva, con applicazione in N. 350/25R.G. subordine delle condizioni di polizza, compreso il previsto “sottolimite” di € 1.000,00 a sinistro per l’occlusione; chiese altresì la condanna del Condominio e/o di [OSCURATO:PERSONA] a restituirle eventuali somme versate in eccedenza nelle more dell’appello,per il caso di accoglimento totale o parziale dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] A si costituì, contestando il gravame, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 11.7.2024, rigettò l’impugnazione, rilevando che – ferma la responsabilità del Condominio, peraltro neppure contestata dallo stesso –la causa dell’allagamento era da ricercare nel sottodimensionamento della condotta di scarico condominiale e nella conseguente occlusione; che il difetto costruttivo della condotta aveva indirettamente concorsoalla causazione del sinistro; che tra le garanzie specifiche di polizza figurava la rottura accidentale e la occlusione condutture con massimale di € 1.750.000,00 e con franchigia di € 200,00 (peraltro applicata) e che d i seguito era anche riportata ulteriore clausola per “occlusione di condutture -trabocco e/o rigurgito di fogna somma assicurata € 1.000 per sinistro e € 2.000 per anno assicurativo”; che tuttavia, in mancanza dell’allegazione del documento indicato dall’appellante – “ cfr. sez.

C art. 5.2 occlusione per la sola partita fabbricato”- relativa al “sottolimite” di € 1.000 ,00 nei cui limiti dichiarare operante la garanzia, l’appello sul punto non poteva essere accolto, sussistendo un contrasto tra le due suddette clausole, così come risultanti dalla polizza, inserite in contratto predispost o da uno solo dei contraenti, sicché, nel dubbio, esse andavano interpretate contro il predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c. N. 350/25R.G.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in forza di un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso il Condominio, che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la “ Violazione artt. 1362 c.c. e segg. compreso art. 1370 c.c. errata interpretazione del contratto assicurativo n. 1/747/044/0000902585 stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] spa con applicazione della garanzia occlusione pur in assenza di accidentalità visto il dichiarato difetto costruttivo ed omessa applicazione del sottolimite invalicabile di euro 1.000,00 per sinistro per la garanzia occlusione scambiato erroneamente con il valore dell’immobile pari ad euro 1.750.000,00 da cui è derivato l’accoglimento della domanda di manleva spiegata dal Condominio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa.”. 1.2 – Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio, secondo il quale con la censura in esame si denuncerebbe –in thesi –un errore revocatorio, da far valere a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e non già col ricorso per cassazione.

Infatti la statuizione della Corte d’appello si fonda su questioni di cui le parti hanno ampiamente discussonel corso del giudizio, nonché su argomenti in iure , quale la pretesa necessità di applicazione della regola interpretativa contro il predisponente, ex art. 1370 c.c., il che esclude la stessa configurabilità del mero errore di percezione, che solo può giustificare la percorribilità dell’impugnazione per revocazione.

N. 350/25R.G.

D’altra parte, il riferimento all’errore materiale, pur contenuto nell’unico motivo di ricorso, va rettamente inteso: con esso, infatti, la Compagnia intende censurare l’interpretazione della polizza fatta propria dal giudice d’appello, pur sempre riconducibile ad una (pretesa) erronea ricognizione del contenuto pattizio e, dunque, all’erronea attribuzione ad esso di un significato invece non sostenibile, in forza dello specifico contenuto del documento contrattuale in rilievo. 1.3 –Ciò posto, il ricorso è fondato, nei termini di cui appresso.

La Corte capitolina ha del tutto fraintesole risultanze del documento di polizza, riportatoin ricorso, all’evidenza confondendo il valore dell’immobile dichiarato in contratto (il quale costituisce il necessario parametro per i fini di cui all’art. 1908 c.c. nell’assicurazione contro i danni) col massimale per la specifica tipologia di sinistro da occlusione di tubazioni (il quale costituisce il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore di patrimoni, quale è l’assicurazione della r.c.), e così incorrendo nella violazione dell’art. 1362 c.c., non avendo correttamente ricercato la comune volontàdei contraenti e, invece, falsamente applicando l’art.1370 c.c., posto che non è configurabile alcun contrasto circa il contenutodelle due clausole.

La previsione di un “sottolimite” di € 1.000,00 per detta tipologia di sinistro, infatti, era del tutto slegata dal valore dell’immobile (pari ad € 1.750.000,00 e più volte richiamato nelle varie sezioni di polizza, anche ad altri fini)e nessun dubbiopoteva insorgere nell’interprete, se solo si fosse proceduto alla ricerca della comune intenzione dei contraenti al riguardo (“ la clausola è chiara ”, si sostiene in ricorso, p. 10), muovendo dal significato letterale delle parolee pur N. 350/25R.G. a prescindere dalla mancata allegazionedelle condizioni generali di contratto e, specialmente, dell’art. 5.2, come invece ritenuto dalla Corte capitolina. 1.4 – Risulta invece inammissibile l’ulteriore censura circa la non operatività della polizza per la ritenuta (dalla ricorrente) insussistenza del requisito di accidentalitàdell’occorso.

Infatti la Corte d’appello ha accertato che il sinistro per cui è processo era stato sì determinato dal sottodimensionamento della condotta condominiale, dunque da un difetto di costruzione o progettazione, ma quale mera concausa (e, per di più, indiretta), unitamente alla occlusione , evidentemente ritenuta preponderante.

Tale specifica statuizione non è stata oggetto dialtrettanto specifica censura da parte della Compagnia, che ha avanzato le proprie doglianze muovendo dalla pretesa integrale ascrivibilità del sinistro al detto difetto di progettazione/costruzione, senza però tener conto che la Corte d’appello aveva attribuito allo stesso difetto la valenza prima descritta.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento fattuale, riservato al giudice del merito, e non adeguatamente censurato in questa sede di legittimità, non essendo statodenunciato alcun deficit motivazionale, nei termini illustrati dalla nota Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014e successiva giurisprudenza conforme. 2.1 - In definitiva, il ricorso è accolto per quanto di ragione .

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

N. 350/25R.G.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 350/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A, sito in Via IV Maggio n. 29 [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – N. 350/25R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 4977 /202 4 e pubblicata in data 11.7.2024; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 30.10.2025dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria di un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA], convenne il Condominio “[OSCURATO:PERSONA] fabbricato A”dinanzi al Tribunale di Latina, per ottenerne la condanna – previo accertamento della sua responsabilità - al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, in quanto il locale soggiorno/pranzo e la zona dell’angolo cottura del suo appartamento erano stati interessati da una fuoriuscita di liquami maleodoranti straripati dal lavello e causati dall’ostruzione di una tubazione di scarico della rete fognaria condominiale. Costituitosi, il Condominio contestò le avverse domande e chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , sua assicuratrice della responsabilità civile, onde essere eventualmente manlevatodalle conseguenze negative del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] si costituì, contestando ladomanda attorea e quella di manleva. Istruita la causa, il Tribunale di Latina, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accertò l’esclusiva responsabilità del Condominio convenuto e lo condannò al pagamento della somma di € 11.291,19 oltre accessoriin favore di parte attrice; accolse altresì la domanda proposta dal Condominio e condannò la Compagnia a manlevare il chiamante da quanto dovuto all’attrice per effetto della sentenza, regolando le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello, chiedendo dichiararsi l’inoperatività della garanzia e il rigetto della domanda di manleva, con applicazione in N. 350/25R.G. subordine delle condizioni di polizza, compreso il previsto “sottolimite” di € 1.000,00 a sinistro per l’occlusione; chiese altresì la condanna del Condominio e/o di [OSCURATO:PERSONA] a restituirle eventuali somme versate in eccedenza nelle more dell’appello,per il caso di accoglimento totale o parziale dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] A si costituì, contestando il gravame, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 11.7.2024, rigettò l’impugnazione, rilevando che – ferma la responsabilità del Condominio, peraltro neppure contestata dallo stesso –la causa dell’allagamento era da ricercare nel sottodimensionamento della condotta di scarico condominiale e nella conseguente occlusione; che il difetto costruttivo della condotta aveva indirettamente concorsoalla causazione del sinistro; che tra le garanzie specifiche di polizza figurava la rottura accidentale e la occlusione condutture con massimale di € 1.750.000,00 e con franchigia di € 200,00 (peraltro applicata) e che d i seguito era anche riportata ulteriore clausola per “occlusione di condutture -trabocco e/o rigurgito di fogna somma assicurata € 1.000 per sinistro e € 2.000 per anno assicurativo”; che tuttavia, in mancanza dell’allegazione del documento indicato dall’appellante – “ cfr. sez. C art. 5.2 occlusione per la sola partita fabbricato”- relativa al “sottolimite” di € 1.000 ,00 nei cui limiti dichiarare operante la garanzia, l’appello sul punto non poteva essere accolto, sussistendo un contrasto tra le due suddette clausole, così come risultanti dalla polizza, inserite in contratto predispost o da uno solo dei contraenti, sicché, nel dubbio, esse andavano interpretate contro il predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c. N. 350/25R.G. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in forza di un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso il Condominio, che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la “ Violazione artt. 1362 c.c. e segg. compreso art. 1370 c.c. errata interpretazione del contratto assicurativo n. 1/747/044/0000902585 stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] spa con applicazione della garanzia occlusione pur in assenza di accidentalità visto il dichiarato difetto costruttivo ed omessa applicazione del sottolimite invalicabile di euro 1.000,00 per sinistro per la garanzia occlusione scambiato erroneamente con il valore dell’immobile pari ad euro 1.750.000,00 da cui è derivato l’accoglimento della domanda di manleva spiegata dal Condominio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa.”. 1.2 – Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio, secondo il quale con la censura in esame si denuncerebbe –in thesi –un errore revocatorio, da far valere a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e non già col ricorso per cassazione. Infatti la statuizione della Corte d’appello si fonda su questioni di cui le parti hanno ampiamente discussonel corso del giudizio, nonché su argomenti in iure , quale la pretesa necessità di applicazione della regola interpretativa contro il predisponente, ex art. 1370 c.c., il che esclude la stessa configurabilità del mero errore di percezione, che solo può giustificare la percorribilità dell’impugnazione per revocazione. N. 350/25R.G. D’altra parte, il riferimento all’errore materiale, pur contenuto nell’unico motivo di ricorso, va rettamente inteso: con esso, infatti, la Compagnia intende censurare l’interpretazione della polizza fatta propria dal giudice d’appello, pur sempre riconducibile ad una (pretesa) erronea ricognizione del contenuto pattizio e, dunque, all’erronea attribuzione ad esso di un significato invece non sostenibile, in forza dello specifico contenuto del documento contrattuale in rilievo. 1.3 –Ciò posto, il ricorso è fondato, nei termini di cui appresso. La Corte capitolina ha del tutto fraintesole risultanze del documento di polizza, riportatoin ricorso, all’evidenza confondendo il valore dell’immobile dichiarato in contratto (il quale costituisce il necessario parametro per i fini di cui all’art. 1908 c.c. nell’assicurazione contro i danni) col massimale per la specifica tipologia di sinistro da occlusione di tubazioni (il quale costituisce il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore di patrimoni, quale è l’assicurazione della r.c.), e così incorrendo nella violazione dell’art. 1362 c.c., non avendo correttamente ricercato la comune volontàdei contraenti e, invece, falsamente applicando l’art.1370 c.c., posto che non è configurabile alcun contrasto circa il contenutodelle due clausole. La previsione di un “sottolimite” di € 1.000,00 per detta tipologia di sinistro, infatti, era del tutto slegata dal valore dell’immobile (pari ad € 1.750.000,00 e più volte richiamato nelle varie sezioni di polizza, anche ad altri fini)e nessun dubbiopoteva insorgere nell’interprete, se solo si fosse proceduto alla ricerca della comune intenzione dei contraenti al riguardo (“ la clausola è chiara ”, si sostiene in ricorso, p. 10), muovendo dal significato letterale delle parolee pur N. 350/25R.G. a prescindere dalla mancata allegazionedelle condizioni generali di contratto e, specialmente, dell’art. 5.2, come invece ritenuto dalla Corte capitolina. 1.4 – Risulta invece inammissibile l’ulteriore censura circa la non operatività della polizza per la ritenuta (dalla ricorrente) insussistenza del requisito di accidentalitàdell’occorso. Infatti la Corte d’appello ha accertato che il sinistro per cui è processo era stato sì determinato dal sottodimensionamento della condotta condominiale, dunque da un difetto di costruzione o progettazione, ma quale mera concausa (e, per di più, indiretta), unitamente alla occlusione , evidentemente ritenuta preponderante. Tale specifica statuizione non è stata oggetto dialtrettanto specifica censura da parte della Compagnia, che ha avanzato le proprie doglianze muovendo dalla pretesa integrale ascrivibilità del sinistro al detto difetto di progettazione/costruzione, senza però tener conto che la Corte d’appello aveva attribuito allo stesso difetto la valenza prima descritta. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento fattuale, riservato al giudice del merito, e non adeguatamente censurato in questa sede di legittimità, non essendo statodenunciato alcun deficit motivazionale, nei termini illustrati dalla nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014e successiva giurisprudenza conforme. 2.1 - In definitiva, il ricorso è accolto per quanto di ragione . La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. N. 350/25R.G. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche s
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