CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 30656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6431/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de lla Puglia, n.2992/2020, depositata i l 23/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata ha respintol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 1344/2015, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta di registro, con il quale l’Ufficio aveva contestato la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla l. 6/08/1954 n. 604,chiedendo il pagamento delle imposte di registro e trascrizione con l’aliquota ordinaria, per non avere il contribuente presentato nel triennio successivo all’acquisto di terreno (atto registrato in data 24.10.2008, recanten. 10039, serie 1T) il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti per il diritto al regime agevolato. 1.1. In particolare, la CTR ha ritenuto che l’appello non potesse essere accolto perché parte appellante non aveva replicato alla eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di ius postulandi (in ragione della eccepita decadenza del dirigente che aveva sottoscritto l’appello) e che la pretesa sarebbe in ogni caso infondata, in quanto comunque paralizzata dalla richiesta di rimborso presentata nel termine triennale. 2. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi. 3. L’intimato non ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. 1.1. La CTR avrebbe posto a fondamento della propria decisione l’omessa contestazione della decadenza del dirigente che aveva sottoscritto l’appello, da cui sarebbe derivata la carenza dei poteri, preclusiva della validità dell’appello stesso (dunque inammissibile) senza verificare in concreto la circostanza. 1.2. La CTR ha considerato dirimente, valutandola ai sensi dell’art. 115 c.p.c., la sentenza n. 37/2015, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8 c. 24 d.l. 16/2012 e s.m.i. con la quale si disponeva con procedura semplificata la provvisoria attribuzione dei poteri dirigenziali, nelle more dell’espletamento dei concorsi, a personale già in servizio presso la Agenzia.La sentenza, ad avviso della difesa erariale, sarebbeviziata da error in procedendo, per violazione dell’art. 115 c.p.c., che si rifletterebbe sulla validità della decisione gravata, in quanto la CTR non avrebbeverificato in concreto se la declaratoria di incostituzionalità spiegasse conseguenze anche sulla validità dell’atto di appello, atteso che – pur in presenza di mancata contestazione da parte della Agenzia in merito alla circostanza –l’atto risultava sottoscritto anche da altri funzionari. 1.3. La doglianza è fondata. 1.4. La censura va infatti accolta , atteso che il principio di non contestazione non si applica alle questioni di diritto (quale quella dell’affermata inammissibilità dell’appello per decadenza del dirigente), come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2844/2024). 2. Deve dunque procedersinella successiva analisi dei motivi. Va rilevato, sul punto, che la C.T.R. non si è spogliata della potestas iudicandi, visto che non ha dichiarato inammissibile l’appello, ma lo ha rigettato (Cass. Sez. U. n. 20107/2024). Ne consegue che avrebbe dovuto rispondere al motivo di ricorso. 3. Proseguendo dunque nell’analisi, con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 e 4 l. 604/1954. La CTR avrebbe errato nell’affermare che la istanza di rimborso presentata nel termine di prescrizione triennale sarebbe idonea a paralizzare la pretesa oggetto del provvedimento impugnato, atteso che la questione è del tutto slegata e sganciata dalla decadenza dal regime agevolato per tardiva o mancata presentazione dei documenti richiesti dagli artt. 3, 4 e 5 della l. 6/08/1954 n. 604. 3.1. Anche tale motivo è fondato. 3.2. La CTR è incorsa in violazione di legge, atteso che l’art. 4 della legge 604/1954 dispone che le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno -termine elevato a tre anni dall’art. 2, comma 1, del d.l. 542/96, conv. con l. 649/96- da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto, specificando che in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente. Il successivo art. 5 chiarisce che “ Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, né quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4)”. 3.2. La giurisprudenza di questa Corte, pur con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione (Cass. 13/08/2002, n. 12189(Rv. 556923 – 01 ); conf., Cass. 11/2/2014, n. 3082), ha ritenuto che “il diritto al "rimborso" sorga con il pagamento delle somme dovute e che da tale data decorra il termine triennale di ‘prescrizione’. Ed è evidente come una domanda preventiva al pagamento non possa dirsi di ‘rimborso’”. 3.3. Non è, quindi, sufficiente la mera presentazione della istanza - come invece affermato dalla CTR - a giustificare la paralisi della richiesta di pagamentodell’Agenzia. 4. Se ne deve quindi concludere, stante la fondatezza dei motivi, per la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice di gravame, in diversa composizione, affinché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di