CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 13613/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12184/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 117, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge -ricorrente - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge -resistente - avverso la SENTENZA della CORTE d ’ APPELLO ROMA n. 2731/2023 depositata il 13/04/2023. R.g. n. 12184 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle; Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3686 del 17/04/2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la parte appellante, nella persona dell’avente causa [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato al pagamento delle spese processuali con il seguente capo del dispositivo:«condanna l’appellante [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alle parti appellate, Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate Riscossione, le spese processuali che liquida, per ciascuna di esse, in euro 662,00 per il primo grado (di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva, euro 200,00 per la fase istruttoria ed euro 200,00 per la fase decisionale) ed euro 673,00 per il secondo grado (di cui euro 142,00 per la fase di studio, euro 142,00 per la fase introduttiva, euro 179,00 per la trattazione ed euro 210,00 per la fase decisionale) oltre a spese generali ed oneri accessori di legge se dovuti»; il ricorrente deduce che il Ministero della Giustizia era rimasto contumace in primo grado e, pertanto , nulla gli era dovuto a titolo di spese di lite per detta fase; il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della discussione orale; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorso è stato trattenuto in decisione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: il ricorso è fondato, considerati complessivamente i motivi in esso formulati, per evidente intima connessione; R.g. n. 12184 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle il Ministero della Giustizia era contumace in primo grado e, pertanto,in suo favore non poteva pronunciarsi alcuna condanna alle spese di lite per quel grado di giudizio , poiché il giudice non può attribuire il rimborso di spese non erogate perché attinenti ad una fase processuale in cui la parte, sebbene vittoriosa, sia rimasta contumace ( trattasi di un principio pressocché comune, per la cui applicazione si veda le oramai risalent i sentenz e di questa Corte n. 2994 del 27/03/1987 Rv. 452092 - 01 ; n. 922 d el 12/03/1975 Rv. 374311 -01; n. 3269 del 27/11/1973 Rv. 367118 - 01) ; si tratta di circostanza di cui, quantomenoin punto di fatto, non si è palesemente avveduta la Corte d’appello di Roma, laddove ha riconosciuto al Ministero della Giustizia le spese di lite per il primo grado di giudizio, ponendole a carico del soccombente in appello PierpaoloDal Canto; il ricorso deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D al C anto con riferimento al primo grado di giudizio e in favore del Ministero della Giustizia; il ricorso è suscettibile di decisione nel merito , ai sensi dell ’ art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ciò anche per evidenti ragioni di economia processuale, al fine di evitare la rimessione al giudice del rinvio della decisione che può essere adottata in questa sede processuale, mediante l ’ espunzione dal dispositivo del la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3686 del 17/04/2023della condanna alle spese processuali per il primo grado di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, i l cui import o è di euro 662,00 , di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva, euro 200,00 per la fase istruttoria ed euro 200,00 per la fase decisionale; R.g. n. 12184 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle la qui gravata sentenza non merita altri interventi nel resto, neppure in punto di liquidazione delle spese del grado di appello, restando confermata la soccombenza di chi vi è stato condannato; le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza del Ministero della Giustizia, non ostandovi la circostanza che esso abbia depositato unicamente l’atto di costituzione ai fini della eventuale discussione orale, posto che in ogni caso vi è soccombenza dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale non ha preso posizione in ordine all’illegittima condanna alle spese del [OSCURATO:PERSONA] in suo favore (né assumendo rilevanza la circostanza che - a seguito della modifica dell’art. 380-bis c.p.c., operata dall ’ art. 1, comma 1 - bis , del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 197 del 2016 - sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale: così Cass. n. 16921 del 07/07/2017 Rv. 644947 -01); e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, essesono liquidate come da dispositivo; p. q. m. la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e decidendo nel merito cassa la sentenza impugnata in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizioin favore del Ministero della Giustizia . Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente,delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e Iva come per legge. Così deciso in Roma, nel