CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 8037/2022depositata il 21/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento IMU 2013emesso dal Comune di Pollica, contestando la legittimità della pretesatributaria per motivi di decadenza, prescrizione, carenza di motivazione,errata attribuzione della categoria catastale, rendita e duplicazione diimposizione.2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno accoglieva il ricorso,annullando l'avviso di accertamento per difetto di motivazione eNumero registro generale 6396/2023Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12112/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarando inammissibili i documenti tardivamente depositati dalComune.3. Il Comune di Pollica proponeva appello contro la sentenza di primogrado, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento e contestandola decisione della CTP.4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania ha accoltol'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado econfermando la legittimità dell'avviso di accertamento.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato ricorso per Cassazione contro lasentenza di secondo grado, affidandosi a sei motivi di censura.6. Il Comune di Pollica ha depositato controricorso.7. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2948, 2964, 1334, 1335 c.c. eart. 1, comma 163, L. n. 296/2006 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.),assumendo che la sentenza impugnata ha erroneamente equiparato laprescrizione alla decadenza. In particolare, sostiene che la prescrizione siaun fenomeno estintivo del credito e non del potere impositivo con laconseguenza che decorre dalla ricezione dell'atto da parte del contribuentee non dalla sua spedizione. Rileva che nel caso di specie l’avviso diaccertamento è stato notificato oltre il termine di prescrizione di cinqueanni.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, conv. in l. n.248/2006, art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, art. 1, comma 175, l. n.296 /2006 (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), sostenendo che il giudice di 2°grado abbia erroneamente applicato il termine di decadenza di sei anni,previsto per i casi di omessa dichiarazione IMU, nonostante laNumero registro generale 6396/2023Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12112/2026Data pubblicazione 30/04/2026contribuente non fosse tenuta alla dichiarazione, essendo il bene già notoal Comune, con la conseguenza che il termine di decadenza applicabile,secondo la ricorrente, sarebbe di cinque anni, scaduto il 31 dicembre 2018con conseguente venir meno del potere impositivo dell’ente territoriale.3. Con il terzo motivo assume la nullità della sentenza per violazione degliartt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c., 112 c.p.c.,art. 111 Cost., art. 6 e 13 CEDU (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.),sostenendo che la sentenza non abbia riscontrato numerosi motivi diricorso ed eccezioni preliminari, tra cui l'inammissibilità dell'appello pergiudicato interno parziale e per mancata sottoscrizione digitale. Oltre aciò, la sentenza non avrebbe affrontato le questioni di legittimitàcostituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.4. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4 c.p.c., art.118 disp. att. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), assumendo chela sentenza contiene una motivazione apparente per aver liquidatonumerosi motivi di ricorso con una generica affermazione di irrilevanza einfondatezza, senza fornire un'adeguata disamina logica e giuridica.5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23, 57, 32, 53 e 56 d.lgs. 546/92, art. 111 Cost.,art. 6 CEDU (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), per avere il giudice di2° grado erroneamente ammesso documenti e difese tardive del [OSCURATO:PERSONA], violando i termini perentori di costituzione e depositodocumentale previsti dagli artt. 23 e 32 d.lgs. 546/92, riformando unasentenza di primo grado corretta rispetto ai documenti valutabili, violandoil principio di equità processuale.6. Con il sesto motivo, infine, censura la sentenza per violazione e falsaapplicazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, art. 822c.c., art. 3 d.lgs. 504/1992, art. 58, comma 1, d.lgs. 446/97, art. 18 L.388/2000 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) perché il giudice di 2°Numero registro generale 6396/2023Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12112/2026Data pubblicazione 30/04/2026grado avrebbe erroneamente ritenuto che la spiaggia in concessione fossesoggetta a IMU, non considerando che il presupposto dell'imposta è ilpossesso di un immobile con diritto reale di godimento: in tesi dellaricorrente, la concessione demaniale non attribuisce un diritto reale e nonpuò essere considerata un bene sottoponibile a IMU. Oltre a ciò, lamentache l'imposizione viola il principio di legalità e proporzionalità sancitodall'art. 1 del primo [OSCURATO:PERSONA] CEDU.7. Il terzo motivo, che va preliminarmente esaminato per ragioni dipregiudizialità logica-giuridica, è fondato, con assorbimento degli altrimotivi.7.1. Come noto, la decisione implicita di una questione (connessa a unaprospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmentesollevata o rilevabile d'ufficio) sussiste quando queste risultino superate etravolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzionedi un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.7.2. Alcune questioni possono, quindi, risultare assorbite dalla decisionepresa dal giudicante. A tal riguardo, si distingue tra assorbimento c.d.proprio, che si verifica quando la decisione della domanda assorbitadivenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente,con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame delladomanda rimasta assorbita, ed assorbimento c.d. improprio, che si haquando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità diprovvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto delladomanda formulata e dichiarata assorbita (Cass. 06/02/2025, n. 2953).7.3. Questa Corte, per quanto qui interessa, ha affermato tuttavia che, aprescindere dalla forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica laspecifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e indiritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza diNumero registro generale 6396/2023Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12112/2026Data pubblicazione 30/04/2026una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sulpunto (Cass. 14/09/2023 n. 26507).7.4. Orbene, il giudice di 2° grado, nell’affermare che “Gli argomenti didoglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti nonrilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a unaconclusione di segno diverso” è incorso nella predetta nullità delladecisione per omessa pronuncia, per non aver specificato le ragioni delritenuto assorbimento delle altre questioni, tra cui rileva, per la sua naturapregiudiziale, l’omessa pronuncia da parte del giudice di 2° grado sullaquestione, eccepita tempestivamente dalla contribuente nellecontrodeduzioni di appello, del giudicato interno parziale che, in tesi dellaricorrente, si era formato in relazione all’omessa impugnazione da partedel Comune del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ritenutodal giudice di prime cure, poiché incomprensibile rispetto al suocontenuto, ossia rispetto agli elementi utilizzati al fine del calcolo IMU(rendita, valore catastale e categoria catastale), con conseguenteinammissibilità dell’appello stante la natura autonoma di tale capo dellasentenza di primo grado.7.5. In particolare, così si legge nella motivazione della sentenza di primogrado “(….) Carattere dirimente, con assorbimento delle ulteriori censure,riveste la doglianza rubricata sub III), di difetto di motivazione dell’avvisodi accertamento impugnato, non ricavandosi, dal medesimo, alcuna chiaraesplicitazione dei criteri, in base ai quali il Comune di Pollica è giunto alladeterminazione dell’imposta, richiesta alla società ricorrente, partendo dauna serie di dati catastali dei quali, del pari, non è stata affatto specificatala fonte (e che sono stati oggetto di radicale contestazione, da parte dellaricorrente medesima); onde ne risulta confermato che alla società è statoimpedito, riguardo a tali elementi determinativi dell’imposta, un validoesercizio del diritto di difesa. Conformemente alle dette ragioni, assorbentiNumero registro generale 6396/2023Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12112/2026Data pubblicazione 30/04/2026delle ulteriori doglianze, sollevate dalla ricorrente, il ricorso va così accoltoe l’atto gravato consequenzialmente annullato (…)”.7.6. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la formazione dellacosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione puòverificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomiperchè fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicchèl'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verificaquando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino inessa il suo presupposto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016;Sez. 2 -, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020).7.7. Si è pure specificato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del23/08/2007; Sez. L -, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018; Sez. 3 -,Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018) che, mentre il giudicato interno puòformarsi solo su capi di sentenza autonomi, sono privi del caratteredell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meripresupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare uncapo unico della decisione.7.8. Anche per Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, intema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazionicontenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicatointerno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamenteautonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tuttoindipendente e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppuredella valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri,concorrano a formare un capo unico della decisione.7.9. Orbene, con riferimento al caso di specie, è palese chel’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, nonessendo comprensibili dallo stesso l’esegesi dei criteri di calcolo dell’IMU,Numero registro generale 6396/2023Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12112/2026Data pubblicazione 30/04/2026costituisca un capo autonomo della sentenza, perché fondato su autonomipresupposti di fatto e di diritto, concernenti il ritenuto mancatoassolvimento da parte dell’ente territoriale dell’obbligo motivazionaledell’atto di accertamento in questione, ossia di un requisito di validitàdell’atto impugnato, trattandosi di statuizione completa quanto a fatto,norma ed effetto giuridico.7.10. Tale autonomo capo, però, come da specifica eccezione della difesadella società contribuente in appello, non è stata oggetto di alcunargomento di censura nell’atto di appello del Comune, che neppure nellamemoria depositata in cassazione in prossimità dell’udienza camerale hapreso posizione sul punto sollevato da controparte nel controricorso.7.11. Ciò ha, quindi, determinato la formazione del giudicato internoparziale sul tale autonomo capo della sentenza di primo grado, perchéidoneo a sostenerla di per sé, considerata la definitiva statuizione diinvalidità dell’atto di accertamento impugnato per difetto di motivazione,con conseguente inammissibilità dell’appello proposto dall’ente territoriale.7.12. Del resto, sotto il profilo processuale, è indubitabile che la questionedell’inammissibilità dell’appello per giudicato interno (derivante dallamancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza) è unaquestione di diritto processuale che la Cassazione può esaminare edecidere direttamente, quale giudice del fatto processuale, senzanecessità di rimetterla al giudice del rinvio in quanto attiene all’ambitodella potestas iudicandi del giudice di merito e, quindi, può essere fattavalere e decisa nel giudizio di legittimità.8. In definitiva, il terzo motivo va accolto, con conseguenteassorbimento degli altri, e, pertanto, visto l’art. 382 ultimo comma c.p.c.,la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, dichiarandol’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza diprimo grado.Numero registro generale 6396/2023Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 12112/2026Data pubblicazione 30/04/20269. Le spese del 2° grado di merito e del giudizio di legittimità seguonola soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dellaricorrente. P.Q.MLa Corteaccoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti i restanti, e, letto l’art.382ultimo comma c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata,dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune avverso lasentenza di primo grado.Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del procuratoreantistatario della ricorrente, delle spese processuali del secondo grado dimerito e del giudizio di legittimità che liquida per quello di appello in Euro3.900,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVAcome per legge e, per quello di legittimità, in Euro 3.000,00 percompenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali,CNA e IVA come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria didata 13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia