CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 14823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 23/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] diBrindisiUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza concui il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brindisi ha pronunciatosentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicando la pena di anni due emesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di furtoaggravato.Il ricorrente deduce violazione di legge anche processuale e vizio dimotivazione per non aver la sentenza valutato la sussistenza di elementi peremettere una decisione di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.2. Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «deplano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dallalegge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso unasentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore dellanovella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori deicasi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3. Infatti, sulla base del nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione dellavolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misuradi sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casiper i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza5 giugno 2018, n.38235).Ne consegue che è inammissibile l’unico motivo con cui si deduce violazionedi legge e difetto o vizio di motivazione rispetto alla quantificazione della penadella quale non si lamenta l’illegalità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, MessnaouiAmine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.278337).4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi attia escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]