Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25721/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.23896/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza del Tribunale di Ragusa n. 645 /201 8 depositata i l 28/05/2018.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5/07/2023.

Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFul- vio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ascoltatol’avv. [OSCURATO:PERSONA] (su delega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) per il ricorrente. 2di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 2010 il condomino [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi al Giudice di pace di Ragusa la delibera del 7/07/2010 del [OSCURATO:PERSONA]- nena.

In primo grado l’impugnazione veniva rigetta ta.

In appello, i l Polizzi domandava la riforma integrale della pronuncia per i seguenti motivi: (a) erronea attribuzione a lui dell'obbligodi pagamento di spese connesse alla manutenzione del verde condominiale (punti 1 e 3); (b) sua partecipazione alle spese previste per le assemblee straordinarie; erronea attribuzione delle spese inerenti allamanutenzione della cadi- toia(punto 5); generici tà e indeterminatezza nella nomina del tecnico per l'adeguamento dell'impianto fognario ed acque bianche(punto 6); lacunosità eindeterminatezza nella nomina del tecnico con riferimento ad unaraccomandata del 23/06/2010 (punto 9) ; erro nea attribuzione a lui dell’installazione di una molla nei cancelletti pedonali (varie ed eventuali).

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 339 co. 3 c.p.c.perché il valore della causa non supera € 1.100 . ( Trattan- dosi infatti di causa instaurata prima del 2017, si applica tale limite di valore, non quello di € 2.500, al fine di individuare il novero delle cause da decidersi secondo equità ex art. 113 co. 2 c.p.c.).

Ricorre in cassazione Polizzi con un motivo.

Resiste il Condominio con controricorso.

Cass. 10134/2021 ha rimesso dalla sesta sezione in pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria.

Ragioni della decisione

1. - Con l’unico motivo si censura che il Tribunale di Ragusa abbia dichiarato inammissibile l’appello sull’assunto che le somme oggetto di contestazione fossero inferiori a € 1.100, con conseguente qualifica- zione della pronuncia del Giudice di p ace come pronuncia secondo equità e quindi appellabile solo per i motivi ex art. 339 co. 3 c.p.c.

S i 3di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. deduce violazione degli artt. 10, 12, 112, 339 c.p.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi.

La parte censurata della sentenza è la seguente: « Secondo l'appel- lante il limite [della competenza per valore del giudice di pace] sarebbe superato[per le] somme dovu te in relazione al punto 5 dell'ordine del giorno (lavori di ristrutturazione solaio garages: programmazione inizio interventi), ma in realtà si tratta di lavori già deliberati di cui viene stabilito il mero avvio con la delibera oggetto della presente impugna- zione.

Le somme contestate sono pertanto inferiori a€ 1.100 con con- seguente interpretazione della decisione del giudice di pace come posta in essere secondo equità».Il Tribunale si riferisce ad una precedente delibera del 17/02/2010, mentre le spese deliberate in altri punti all’or- dine del giorno non superano €

1.100. Il ricorrente fa valere essenzialmente l’argomento che la contesta- zione deveintendersi riferita all’intera delibera e che quindi è il valore di questaa d over essere preso in considerazione ai fini della determi- nazione del giudice competente. 2.1.- Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha avuto l’opportunità di mettere in evidenza (cfr. Cass. 9068/2022, che si richiama in particolare a Cass.19250/2021), la giurisprudenza di legittimità è approdata recente- mente al convincimento che , ai fini della individuazione del giudice competente per valorea conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda propostadaun con- dominoal fine di contestare l’an o il quantum della quota di partecipa- zione alle spese condominiali a lui attribuita , il valore da prendere in considerazione non si commisura all’entità del singolo importo conte- stato, ma all’intero ammontare dell a spes a (della cui frazione in capo all’impugnantesi controverte), così come risulta dal riparto approvato 4di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dall’assemblea del condominio.

Tale convincimento ha determinato il superamento del precedente orientamentoopposto, che determinava il valore della causa sulla base della singola frazionecontestata dell’im- porto complessivo del relativo capo di spesa .

Così, tra le altre, per l’orientamento recentemente superato, Cass. 971/2001 in una fatti- specie in cui si discutevadella ripartizione del 50% delle spese di pulizia secondo i piani in cui si trovano le unità immobiliari, mentre era incon- testato l’altro 50% secondo i millesimi.

2.2. - Entrambi gli orientam enti (il precedente e l’attuale) condivi- dono il punto di partenza: cioè, il collegamento tra ambito oggettivo del giudicato e competenza del giudice.

Esso può esprimersi in questi termini: sul dirittosu cui il giudice è chiamato (dalla legge o dalle parti) a pronunciarsi con autorità di cosa giudicata, egli deve essere fornito di competenza.

L’art. 34 c.p.c. esprime tale collegamentonella maniera più evidente(«Il giudice, se per legge o per esplicit a domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una que- stione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla compe- tenza diun giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo»).

Il legame tra limiti oggettivi del giudicato e competenza del giudice è avvertito come così intenso, che talune autorevoli voci dottrinali lo hanno percorso addiritturain senso inverso: cioè, da to un certo conte- nuto delle norme sulla competenza se ne sono tra tte conseguenze sull’ambito oggettivo del giudicato in ipotesi in cui tale ambito è incerto ed oggetto di dibattito tra dottrina e giurisprudenza.

Esemplare è proprioil ruolo giocato dalla interpretazione della dispo- sizione rilevante nel caso di specie:l’art. 12 c.p.c.

S e condo un ’ opinione classica della dottrina, da tale norma (« Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o allarisoluzione di un rapporto giuridico ob- bligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in 5di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contestazione») si dovrebbe poter desumere che, ove sia dedotta una singola coppia pretesa-obbligo che si fonda o che è parte di un rapporto complesso(ad es., una rata rispetto al credito nel suo complesso op- pure uno o più canoni di locazione rispetto al rapporto contrattuale nel suo complesso) e il convenuto si limiti a contestarel’esistenza o la va- lidità del rapporto complesso, l’autorità di cosa giudicata si estende all’accertamento di tale rapporto, indipendentemente dal fatto che esso sia tratto ad oggetto ad oggetto di una esplicita domanda di accerta- mento incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c.

A tale opinione è opportuno giustapporre l’orientamento- in un certo senso opposto - della giurisprudenza di legittimità .

Opposto in questo senso: dato un certo ambito oggettivo del giudicato , se ne traggono conseguenze interpretative sull’art. 12 c.p.c.

Infatti, la giurisprudenza di legittimitàsostiene che l’art. 12 c.p.c.

«subisce deroga» nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, preso in considerazione nella sua interezza e non già solo nella parte contestata (così come vorrebbe l’art. 12 c.p.c.) ai fini della determinazione del valore della causa (così, fra le altre, Cass.2737/2012, in una fattispecie in cui una parte aveva chiestola restitu- zione di € 51.650 circa rispetto a un contratto del valore all’epoca di circa 265 milioni di lire).

2.3. –Applicando al caso di specie le considerazioni svolte nel para- grafo precedente, l’orientamento giurisprudenziale recentemente su- peratotrovava corrispondenza in quella voce dottrinale di cui al penul- timo capoverso del paragrafo precedente: dato un certo co ntenuto dell’art. 12 c.p.c.se ne traevano conseguenze sull’ambito oggettivo del giudicatoin tema di limiti oggettivi del giudicato delle impugnazioni di delibere condominiali (in tema di spese).

Tale orientamentomuoveva 6di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dalla considerazione che la pronuncia sulla controversiaavente ad og- getto la ripartizione di una parte soltanto dell’ammontare della voce di spesa deliberata dall’assemblea contesta ex art. 12 c.p.c. solo una parte del rapporto obbligatorio e quindi ciò indica che non è investita con efficacia di giudicatola validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità.

Con le parole di Cass. 971/2001, cit.: «per determinare il valore della causa de[ve]farsi riferimento […] a quella parte della delibera impugnata (50% dell'importo della spesaper l’ im- presa di pulizie) sulla cui validità vi è contestazione tra le parti: la de- cisione in ordine a tale contestazione non comporta necessariamente una pronuncia -con efficacia di giudicato - di invalidità dell'intera deli- bera concernente la voce di spesa in questione».

Viceversa, l’orientamento recentemente affermatosi (Cass.9068/2022, 19250/2021)è in linea con il generale orientamento giuri- sprudenziale sull’art. 12 c.p.c. (cfr. il capoverso finale del paragrafo precedente), come infatti è stato espressamente osservato da Cass.9068/2022:dato un certo ambito oggettivo del giudicato sulle delibere condominiali, se ne traggono conseguenze interpretative sull’art. 12 c.p.c. (che quindi è messo fuori gioco).

Cioè: anche laddove la contro- versia cada solo sulla quota di partecipazione alle spese condominiali del singolo condomino, il valore della causa è da determin are « sulla base dell'attoimpugnato e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione» (così, Cass. 9068/2022).

Ciò perché l’effetto di invalidazione della (even- tuale) pronuncia di accoglimento dell’impugnazione proietta la propria efficacia sull’intera deliberazione ed opera nei confronti di tutti i con- domini, come nei confronti di tutti loro continua ad operare l’obbliga- torietà ex art. 1137 co. 1 c.c. in caso di rigetto dell’impugnazione. 7di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2.4. –Giova a sostenere l’orientamento più recenteanche una specie di argomentazione che è orientata dapprima alla preferibilità delle sue conseguenze applicative e che poi, sulla base ditale opzione di conve- nienza pratica, ne seleziona il fondamentosistematico-giuridico o sem- plicemente legislativo.

Ovviamente riveste un carattere relativo tale scansione logicadell’argomento tra un «dapprima pratico » e un «poi sistematico-giuridico».

Essa non implica infatti che ci si abbandoni ad un praticismo incompatibile con la tradizione del modo di pensare dei giuristi europeo-continentali, prima checon il sistema del diritto posi- tivo (italiano o di un altro paesedi civil law).

Tale scansione è preceduta pur sempre da una originaria ricognizionesistematica del diritto posi- tivo che si conclude con l’accreditare come sistematicamente/dogma- ticamente o semplicemente legislativamente parimenti plausibili al- meno due soluzioni.

È l’esito ambivalente di siffatta ricognizione che legittima (dal punto di vista sistematico, non già da un punto di vista praticistico) la scelta della soluzione preferibile in virtù del le sue con- seguenze applicative.

Il ragionamento appena svolto entra in gioco per impostare la solu- zione del problema di individuare il giudice competente a conoscere dell’impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di una do- manda giudiziale proposta da un condomino che contesta l’an o il quan- tum della quota di spese condominiali a lui attribuita.

In questa ipotesi, l’originaria ricognizione del diritto positivo muove –come si è visto – dal collegamento sistematico tra i limiti oggettiv i del giudicato e la disciplina della competenza.

Senonché si riscontrano incertezze, con più soluzioni plausibili, sia sul fronte della delimitazione oggettiva del giudicato, che sul fronte della disciplina della compe- tenza, a cagione del ruolo ambivalente che l’art. 12 c.p.c. può svolgere (sul punto si rinvia indietro, al paragrafo n. 2.2.). 8di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

A questo punto entra in campo legittimamente la scansione logica dell’argomento tra un «dapprima pratico»e un «poi sistematico-giuri- dico»o legislativo.

Il dapprima pratico si risolve nel seguente rilievo.

Pur se funzionali al rispetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), le questioni sulla competenza hanno da risolver si in limine litis, quindi in modo snello, allo stato degli atti e sulla base di una cognizione sommaria.

Pertanto, la cognizione in tema di compe- tenza deve potersi appuntare su aspetti di semplice, quasi automatica determinazione.

Orbene, è evidente che, al fine di individuare il giudice competente per valore in materia di impugnazione di una delibera as- sembleare, ove si tratti di una domanda proposta da un condomino che contesta l’an o il quantum della quota di partecipazione alle spese con- dominiali a lui attribuita dalla delibera, sia più semplice e au tomatico determinare il valore della causa sulla base dell’intero ammontare della somma oggetto della delibera e non già sulla base della quota di spesa contestata dall’attore (che in concreto possono essere più quote da sommare tra di loro, eccetera), altrimenti si corre il rischio che, per risolvere in limine litis la questione di competenza, si finisca per anti- cipare l’accertamento di merito relativo al se le quote sono effettiva- mente dovuteo meno.

Effettuata la scelta della soluzione più conveniente dal punto di vista pratico, la si può ancorare alla ricostruzione sistematico - giuridica più sintonica, tra le due che si contendono il campo su un piede di pari plausibilità(si tratta del «poi sistematico- giuridico ») .

È questo il modo in cui ha operato la giurisprudenza di legittimità nel passare dall’orien- tamento precedente a quello attuale, e così nel passare dalla tesi che delimitava l’ambito oggettivo del giudicato alla quota contestata alla 9di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tesi che commisura i limiti oggetti all’effetto invalidante che colpisce la delibera nel suo complesso.

2.5. – Inoltre, siffatta argomentazione orientata alle conseguenze consente di offrire al l’orientamento giurisprudenziale più recent e un fondamento legislativo ulteriore.

Le ragioni di semplificazionedella de- cisionesulle questioni di competenza , cui si è accennato , trovano un ancoraggio legislativo robusto ed anche una base di razionalità note- vole direttamente nell’art. 38 co. 4 c.p.c.

I nfatti, disponendo che l e decisionisulle questioni di competenza valgono (di regola) ai soli fini della competenza(quindi non anche ai fini del merito, cosicché possono aver luogosulla base di una cognizione sommaria), l’art. 38 co. 4 c.p.c. ha inteso evitare di costringere il giudice ad anticipare l ’ accertamento di merito a cognizione piena, ove una medesima questione rilevi sia perla competenza del giudice che per il merito della causa.

Ciò orienta anche unainterpretazione corrispondente di una disposizione in fondo ambigua (cfr. indietro, il paragrafo n. 2.2.)come l’art. 12 c.p.c.

In que- sto senso: al fine di individuare il giudice competente, la parte conte- stata del rapporto obbligatoriofinisce con l’identificarsi con la delibera di spesanel suo complesso, mentre ai fini del merito la contestazione si appunta sullesingole quot e di spes a chiamat e in causa dal condo- mino impugnante.Alternativamente si può radicalmente argomentare che in tal caso l’art. 12 c.p.c. subisce deroga, sulla falsariga dell’orien- tamento giurisprudenziale affermatosi nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto nel suo complesso , ancorché sia contestata praticamente solo unaparte di esso.

La prova del nove si ha ritornando in conclusione a riflettere sul caso di specie.

La semplificazione decisoria apportata dalcriterio che si con- fermasi apprezza particolarmente qui , ove il Tri bunale ha per l’appunto 10di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. affrontato una questione di merito (l’essere una certa spesa già stata deliberata da una precedente assemblea di condominio ) per risolvere unamera questione di competenza.

3. -Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, la causa è rinviata al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso magistrato, al quale è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.23896/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza del Tribunale di Ragusa n. 645 /201 8 depositata i l 28/05/2018. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5/07/2023. Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFul- vio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Ascoltatol’avv. [OSCURATO:PERSONA] (su delega scritta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) per il ricorrente. 2di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2010 il condomino [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi al Giudice di pace di Ragusa la delibera del 7/07/2010 del [OSCURATO:PERSONA]- nena. In primo grado l’impugnazione veniva rigetta ta. In appello, i l Polizzi domandava la riforma integrale della pronuncia per i seguenti motivi: (a) erronea attribuzione a lui dell'obbligodi pagamento di spese connesse alla manutenzione del verde condominiale (punti 1 e 3); (b) sua partecipazione alle spese previste per le assemblee straordinarie; erronea attribuzione delle spese inerenti allamanutenzione della cadi- toia(punto 5); generici tà e indeterminatezza nella nomina del tecnico per l'adeguamento dell'impianto fognario ed acque bianche(punto 6); lacunosità eindeterminatezza nella nomina del tecnico con riferimento ad unaraccomandata del 23/06/2010 (punto 9) ; erro nea attribuzione a lui dell’installazione di una molla nei cancelletti pedonali (varie ed eventuali). Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 339 co. 3 c.p.c.perché il valore della causa non supera € 1.100 . ( Trattan- dosi infatti di causa instaurata prima del 2017, si applica tale limite di valore, non quello di € 2.500, al fine di individuare il novero delle cause da decidersi secondo equità ex art. 113 co. 2 c.p.c.). Ricorre in cassazione Polizzi con un motivo. Resiste il Condominio con controricorso. Cass. 10134/2021 ha rimesso dalla sesta sezione in pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo si censura che il Tribunale di Ragusa abbia dichiarato inammissibile l’appello sull’assunto che le somme oggetto di contestazione fossero inferiori a € 1.100, con conseguente qualifica- zione della pronuncia del Giudice di p ace come pronuncia secondo equità e quindi appellabile solo per i motivi ex art. 339 co. 3 c.p.c. S i 3di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. deduce violazione degli artt. 10, 12, 112, 339 c.p.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi. La parte censurata della sentenza è la seguente: « Secondo l'appel- lante il limite [della competenza per valore del giudice di pace] sarebbe superato[per le] somme dovu te in relazione al punto 5 dell'ordine del giorno (lavori di ristrutturazione solaio garages: programmazione inizio interventi), ma in realtà si tratta di lavori già deliberati di cui viene stabilito il mero avvio con la delibera oggetto della presente impugna- zione. Le somme contestate sono pertanto inferiori a€ 1.100 con con- seguente interpretazione della decisione del giudice di pace come posta in essere secondo equità».Il Tribunale si riferisce ad una precedente delibera del 17/02/2010, mentre le spese deliberate in altri punti all’or- dine del giorno non superano € 1.100. Il ricorrente fa valere essenzialmente l’argomento che la contesta- zione deveintendersi riferita all’intera delibera e che quindi è il valore di questaa d over essere preso in considerazione ai fini della determi- nazione del giudice competente. 2.1.- Il motivo è fondato. Come questa Corte ha avuto l’opportunità di mettere in evidenza (cfr. Cass. 9068/2022, che si richiama in particolare a Cass.19250/2021), la giurisprudenza di legittimità è approdata recente- mente al convincimento che , ai fini della individuazione del giudice competente per valorea conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda propostadaun con- dominoal fine di contestare l’an o il quantum della quota di partecipa- zione alle spese condominiali a lui attribuita , il valore da prendere in considerazione non si commisura all’entità del singolo importo conte- stato, ma all’intero ammontare dell a spes a (della cui frazione in capo all’impugnantesi controverte), così come risulta dal riparto approvato 4di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dall’assemblea del condominio. Tale convincimento ha determinato il superamento del precedente orientamentoopposto, che determinava il valore della causa sulla base della singola frazionecontestata dell’im- porto complessivo del relativo capo di spesa . Così, tra le altre, per l’orientamento recentemente superato, Cass. 971/2001 in una fatti- specie in cui si discutevadella ripartizione del 50% delle spese di pulizia secondo i piani in cui si trovano le unità immobiliari, mentre era incon- testato l’altro 50% secondo i millesimi. 2.2. - Entrambi gli orientam enti (il precedente e l’attuale) condivi- dono il punto di partenza: cioè, il collegamento tra ambito oggettivo del giudicato e competenza del giudice. Esso può esprimersi in questi termini: sul dirittosu cui il giudice è chiamato (dalla legge o dalle parti) a pronunciarsi con autorità di cosa giudicata, egli deve essere fornito di competenza. L’art. 34 c.p.c. esprime tale collegamentonella maniera più evidente(«Il giudice, se per legge o per esplicit a domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una que- stione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla compe- tenza diun giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo»). Il legame tra limiti oggettivi del giudicato e competenza del giudice è avvertito come così intenso, che talune autorevoli voci dottrinali lo hanno percorso addiritturain senso inverso: cioè, da to un certo conte- nuto delle norme sulla competenza se ne sono tra tte conseguenze sull’ambito oggettivo del giudicato in ipotesi in cui tale ambito è incerto ed oggetto di dibattito tra dottrina e giurisprudenza. Esemplare è proprioil ruolo giocato dalla interpretazione della dispo- sizione rilevante nel caso di specie:l’art. 12 c.p.c. S e condo un ’ opinione classica della dottrina, da tale norma (« Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o allarisoluzione di un rapporto giuridico ob- bligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in 5di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contestazione») si dovrebbe poter desumere che, ove sia dedotta una singola coppia pretesa-obbligo che si fonda o che è parte di un rapporto complesso(ad es., una rata rispetto al credito nel suo complesso op- pure uno o più canoni di locazione rispetto al rapporto contrattuale nel suo complesso) e il convenuto si limiti a contestarel’esistenza o la va- lidità del rapporto complesso, l’autorità di cosa giudicata si estende all’accertamento di tale rapporto, indipendentemente dal fatto che esso sia tratto ad oggetto ad oggetto di una esplicita domanda di accerta- mento incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c. A tale opinione è opportuno giustapporre l’orientamento- in un certo senso opposto - della giurisprudenza di legittimità . Opposto in questo senso: dato un certo ambito oggettivo del giudicato , se ne traggono conseguenze interpretative sull’art. 12 c.p.c. Infatti, la giurisprudenza di legittimitàsostiene che l’art. 12 c.p.c. «subisce deroga» nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, preso in considerazione nella sua interezza e non già solo nella parte contestata (così come vorrebbe l’art. 12 c.p.c.) ai fini della determinazione del valore della causa (così, fra le altre, Cass.2737/2012, in una fattispecie in cui una parte aveva chiestola restitu- zione di € 51.650 circa rispetto a un contratto del valore all’epoca di circa 265 milioni di lire). 2.3. –Applicando al caso di specie le considerazioni svolte nel para- grafo precedente, l’orientamento giurisprudenziale recentemente su- peratotrovava corrispondenza in quella voce dottrinale di cui al penul- timo capoverso del paragrafo precedente: dato un certo co ntenuto dell’art. 12 c.p.c.se ne traevano conseguenze sull’ambito oggettivo del giudicatoin tema di limiti oggettivi del giudicato delle impugnazioni di delibere condominiali (in tema di spese). Tale orientamentomuoveva 6di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dalla considerazione che la pronuncia sulla controversiaavente ad og- getto la ripartizione di una parte soltanto dell’ammontare della voce di spesa deliberata dall’assemblea contesta ex art. 12 c.p.c. solo una parte del rapporto obbligatorio e quindi ciò indica che non è investita con efficacia di giudicatola validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità. Con le parole di Cass. 971/2001, cit.: «per determinare il valore della causa de[ve]farsi riferimento […] a quella parte della delibera impugnata (50% dell'importo della spesaper l’ im- presa di pulizie) sulla cui validità vi è contestazione tra le parti: la de- cisione in ordine a tale contestazione non comporta necessariamente una pronuncia -con efficacia di giudicato - di invalidità dell'intera deli- bera concernente la voce di spesa in questione». Viceversa, l’orientamento recentemente affermatosi (Cass.9068/2022, 19250/2021)è in linea con il generale orientamento giuri- sprudenziale sull’art. 12 c.p.c. (cfr. il capoverso finale del paragrafo precedente), come infatti è stato espressamente osservato da Cass.9068/2022:dato un certo ambito oggettivo del giudicato sulle delibere condominiali, se ne traggono conseguenze interpretative sull’art. 12 c.p.c. (che quindi è messo fuori gioco). Cioè: anche laddove la contro- versia cada solo sulla quota di partecipazione alle spese condominiali del singolo condomino, il valore della causa è da determin are « sulla base dell'attoimpugnato e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione» (così, Cass. 9068/2022). Ciò perché l’effetto di invalidazione della (even- tuale) pronuncia di accoglimento dell’impugnazione proietta la propria efficacia sull’intera deliberazione ed opera nei confronti di tutti i con- domini, come nei confronti di tutti loro continua ad operare l’obbliga- torietà ex art. 1137 co. 1 c.c. in caso di rigetto dell’impugnazione. 7di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. –Giova a sostenere l’orientamento più recenteanche una specie di argomentazione che è orientata dapprima alla preferibilità delle sue conseguenze applicative e che poi, sulla base ditale opzione di conve- nienza pratica, ne seleziona il fondamentosistematico-giuridico o sem- plicemente legislativo. Ovviamente riveste un carattere relativo tale scansione logicadell’argomento tra un «dapprima pratico » e un «poi sistematico-giuridico». Essa non implica infatti che ci si abbandoni ad un praticismo incompatibile con la tradizione del modo di pensare dei giuristi europeo-continentali, prima checon il sistema del diritto posi- tivo (italiano o di un altro paesedi civil law). Tale scansione è preceduta pur sempre da una originaria ricognizionesistematica del diritto posi- tivo che si conclude con l’accreditare come sistematicamente/dogma- ticamente o semplicemente legislativamente parimenti plausibili al- meno due soluzioni. È l’esito ambivalente di siffatta ricognizione che legittima (dal punto di vista sistematico, non già da un punto di vista praticistico) la scelta della soluzione preferibile in virtù del le sue con- seguenze applicative. Il ragionamento appena svolto entra in gioco per impostare la solu- zione del problema di individuare il giudice competente a conoscere dell’impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di una do- manda giudiziale proposta da un condomino che contesta l’an o il quan- tum della quota di spese condominiali a lui attribuita. In questa ipotesi, l’originaria ricognizione del diritto positivo muove –come si è visto – dal collegamento sistematico tra i limiti oggettiv i del giudicato e la disciplina della competenza. Senonché si riscontrano incertezze, con più soluzioni plausibili, sia sul fronte della delimitazione oggettiva del giudicato, che sul fronte della disciplina della compe- tenza, a cagione del ruolo ambivalente che l’art. 12 c.p.c. può svolgere (sul punto si rinvia indietro, al paragrafo n. 2.2.). 8di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. A questo punto entra in campo legittimamente la scansione logica dell’argomento tra un «dapprima pratico»e un «poi sistematico-giuri- dico»o legislativo. Il dapprima pratico si risolve nel seguente rilievo. Pur se funzionali al rispetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), le questioni sulla competenza hanno da risolver si in limine litis, quindi in modo snello, allo stato degli atti e sulla base di una cognizione sommaria. Pertanto, la cognizione in tema di compe- tenza deve potersi appuntare su aspetti di semplice, quasi automatica determinazione. Orbene, è evidente che, al fine di individuare il giudice competente per valore in materia di impugnazione di una delibera as- sembleare, ove si tratti di una domanda proposta da un condomino che contesta l’an o il quantum della quota di partecipazione alle spese con- dominiali a lui attribuita dalla delibera, sia più semplice e au tomatico determinare il valore della causa sulla base dell’intero ammontare della somma oggetto della delibera e non già sulla base della quota di spesa contestata dall’attore (che in concreto possono essere più quote da sommare tra di loro, eccetera), altrimenti si corre il rischio che, per risolvere in limine litis la questione di competenza, si finisca per anti- cipare l’accertamento di merito relativo al se le quote sono effettiva- mente dovuteo meno. Effettuata la scelta della soluzione più conveniente dal punto di vista pratico, la si può ancorare alla ricostruzione sistematico - giuridica più sintonica, tra le due che si contendono il campo su un piede di pari plausibilità(si tratta del «poi sistematico- giuridico ») . È questo il modo in cui ha operato la giurisprudenza di legittimità nel passare dall’orien- tamento precedente a quello attuale, e così nel passare dalla tesi che delimitava l’ambito oggettivo del giudicato alla quota contestata alla 9di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tesi che commisura i limiti oggetti all’effetto invalidante che colpisce la delibera nel suo complesso. 2.5. – Inoltre, siffatta argomentazione orientata alle conseguenze consente di offrire al l’orientamento giurisprudenziale più recent e un fondamento legislativo ulteriore. Le ragioni di semplificazionedella de- cisionesulle questioni di competenza , cui si è accennato , trovano un ancoraggio legislativo robusto ed anche una base di razionalità note- vole direttamente nell’art. 38 co. 4 c.p.c. I nfatti, disponendo che l e decisionisulle questioni di competenza valgono (di regola) ai soli fini della competenza(quindi non anche ai fini del merito, cosicché possono aver luogosulla base di una cognizione sommaria), l’art. 38 co. 4 c.p.c. ha inteso evitare di costringere il giudice ad anticipare l ’ accertamento di merito a cognizione piena, ove una medesima questione rilevi sia perla competenza del giudice che per il merito della causa. Ciò orienta anche unainterpretazione corrispondente di una disposizione in fondo ambigua (cfr. indietro, il paragrafo n. 2.2.)come l’art. 12 c.p.c. In que- sto senso: al fine di individuare il giudice competente, la parte conte- stata del rapporto obbligatoriofinisce con l’identificarsi con la delibera di spesanel suo complesso, mentre ai fini del merito la contestazione si appunta sullesingole quot e di spes a chiamat e in causa dal condo- mino impugnante.Alternativamente si può radicalmente argomentare che in tal caso l’art. 12 c.p.c. subisce deroga, sulla falsariga dell’orien- tamento giurisprudenziale affermatosi nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto nel suo complesso , ancorché sia contestata praticamente solo unaparte di esso. La prova del nove si ha ritornando in conclusione a riflettere sul caso di specie. La semplificazione decisoria apportata dalcriterio che si con- fermasi apprezza particolarmente qui , ove il Tri bunale ha per l’appunto 10di 10 – 2 3896 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. affrontato una questione di merito (l’essere una certa spesa già stata deliberata da una precedente assemblea di condominio ) per risolvere unamera questione di competenza. 3. -Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, la causa è rinviata al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso magistrato, al quale è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La
Sentenza Cassazione n. 25721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris