CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 120/2022depositata il 2.2.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4828/2022Numero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 19444/2026Data pubblicazione 12/06/2026Lucio Gatto e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del gennaio 2005,convenivano innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMaria Pierro (proc. n. 484/2005 RG), per ottenere la declaratoria diillegittimità della veduta realizzata dai convenuti sul confine in violazionedella distanza di un metro e mezzo di cui all’art. 905 c.c., con condannaalla chiusura della finestra o alla demolizione delle opere a mezzo dellequali si esercitava la predetta veduta. In subordine, gli attori chiedevanola condanna dei convenuti alla regolarizzazione della medesima aperturaex art. 901 c.c.Costituitisi, i convenuti resistevano alle pretese attoree ed eccepivano lacarenza di legittimazione passiva, la nullità dell’atto introduttivo delgiudizio e, nel merito, la prescrizione estintiva del diritto attoreo ol’intervenuta usucapione del diritto a mantenere la veduta oggetto dicausa per essere stata autorizzata dai danti causa degli attori nel 1976.Espletata la CTU, che constatava la presenza nell'apertura di un'inferriata,che non consentiva la prospectio, i convenuti eliminavano la grata in ferro,e gli attori promuovevano nei loro confronti un separato giudizio (proc.n.266/2008 RG), nel quale chiedevano solo l'accertamento dell'illiceitàdella veduta con la sua eliminazione, o con l'effettuazione degli interventinecessari a renderne impossibile l'esercizio, e la rimozione del tubo discarico adiacente al loro muro.Il Tribunale, con la sentenza n. 4140/2016, dichiarava l’improponibilitàdelle domande avanzate nel primo giudizio, essendo intervenuto nellemore il giudicato di cui alla sentenza n. 1730/2014 del Tribunale diSalerno, resa a definizione del giudizio n. 266/2008 R.G.. Essa avevadichiarato l’illegittimità della veduta prospectio realizzata dai convenutiAvallone-Pierro nella parete di fabbricato di loro proprietà posto sulconfine con la proprietà degli attori, aveva condannato i predettiall’eliminazione della veduta prospectio, mediante riapposizione di unagrata fissa in metallo con maglie di 3 cmq e con l'eliminazione dellaNumero registro generale 4828/2022Numero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 19444/2026Data pubblicazione 12/06/2026sovrastante mensola protettiva realizzata con tegole, nonché allarimozione del tubo di scarico adiacente al muro degli stessi convenuti ericadente nella proprietà degli attori.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza,dichiarativa dell’improponibilità, rilevando che il giudice di prime cure nonaveva correttamente apprezzato la diversità del petitum e della causapetendi dei due giudizi.Costituitisi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano il rigetto delgravame.Con la sentenza n. 120/2022 del 16.1/2.2.2022, la Corte d'Appello diSalerno rigettava l’appello.Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ein qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, hanno propostotempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a tre motivi. GiovanniAvallone e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.La Procura Generale ha concluso per la reiezione del ricorso.Differita l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9.6.2026, GiovanniAvallone e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., i ricorrenti rilevano la violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in riferimento al rapporto tra leazioni ex articoli 901 e 905 c.c., per non avere la Corte di merito rilevatoche il presente giudizio ha ad oggetto anche una questione diversa daquella in cui è intervenuto il giudicato di cui alla sentenza n. 1730/2014del Tribunale di Salerno. Più precisamente, secondo i ricorrenti, il primogiudizio sarebbe stato introdotto al fine di ottenere la regolarizzazione diun’apertura munita di grata qualificabile in quanto tale come luce, mentreil secondo sarebbe stato introdotto per ottenere l’inibizione del prospettoNumero registro generale 4828/2022Numero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 19444/2026Data pubblicazione 12/06/2026che i convenuti avevano realizzato eliminando la grata dalla stessaapertura che, di conseguenza, non costituiva più una luce ma una vedutaillecita. Inoltre, nel secondo giudizio non era stata avanzata la domanda diregolarizzazione della luce ex art. 901 c.c., che esisteva solo nel primogiudizio.2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazionedell'art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in riferimento al rapporto tra leazioni ex articoli 901 e 905 c.c., essendo il giudicato afferente a ungiudizio introdotto successivamente al giudizio di primo grado di questacausa, in ragione del mutamento sopravvenuto dello stato dei luoghi conconseguente inapplicabilità del principio che il giudicato copre il dedotto edil deducibile.3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) e 5) c.p.c.,si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.324 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in riferimento al rapporto tral’azione ex articoli 901 e 902 e l’azione ex art. 905 c.c., per non avertenuto conto la sentenza impugnata del principio secondo cui il vicino puòin ogni tempo chiedere la tutela di cui all’art. 901 c.c. perché il diritto allaregolarizzazione della luce non è soggetto ad estinzione e per omessapronuncia su tale ultima domanda.Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilitàdel ricorso ex art. 360 bis comma primo n. 1) c.p.c. sollevata daicontroricorrenti.I ricorrenti, infatti, per superare la giurisprudenza di questa Corte cheaccertino situazioni giuridiche o soluzioni di questioni di fatto e di dirittorelative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause (Cass.sez. lav. n.25269/2016; Cass. n. 20629/2016; Cass. sez. lav.n.25862/2010; Cass. sez. lav. n. 8650/2010; Cass. sez. lav.Numero registro generale 4828/2022Numero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 19444/2026Data pubblicazione 12/06/2026n.18381/2009; Cass. sez. lav. n.10623/2009; Cass. sez. un.n.13916/2006), hanno prospettato l'elemento di fatto che nel primoprocedimento essi non avevano chiesto solo di accertare l'illiceità dellaveduta in questione ex art. 905 c.c. con l'adozione dei provvedimentinecessari al ripristino della relativa distanza legale, ma anche diregolarizzare la luce ex art. 901 c.c.I tre motivi di ricorso sono esaminabili congiuntamente, poiché inerentitutti all'improponibilità per giudicato esterno preclusivo dichiarata dalgiudice di primo grado del procedimento n. 484/2005 RG del Tribunale diSalerno, e confermata in appello, sulla base della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.1730/2014 (pronunciata tra le stesse parti nel procedimenton. 266/2008 RG e non impugnata), censurata in questa sede per ledifferenze di petitum e di causa petendi tra gli indicati procedimenti, perl'inoperatività del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibilelegata alla considerazione che la sentenza di primo grado haespressamente riconosciuto che nel diverso procedimento n. 266/2008 RGla domanda di regolarizzazione della luce non era stata proposta, e peromessa pronuncia su tale ultima domanda, che invece nel procedimenton. 484/2005 RG, definito successivamente, era stata proposta, essendosianche accertato tramite l'espletata CTU che l'apertura del muro difabbricato sul confine col giardino degli originari attori si trovava adun'altezza dal pavimento di m 0,92, e non di m 2,5, come richiesto per leluci.I motivi sono infondati, perché è vero che nel procedimento n. 484/2005RG del Tribunale di Salerno era stata domandata da [OSCURATO:PERSONA] eGatto Lucio (deceduto nelle more con subentro quali eredi dei ricorrenti)anche la regolarizzazione della luce ex art. 901 c.c., non richiesta invecenel procedimento n. 266/2008 RG dello stesso tribunale, ma non inaggiunta allo accertamento dell'illiceità della veduta esercitata dallamedesima apertura ed alla condanna dei convenuti all'esecuzione degliNumero registro generale 4828/2022Numero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 19444/2026Data pubblicazione 12/06/2026interventi conseguenziali volti ad eliminarla, bensì in via solo gradata perl'ipotesi, poi non verificatasi, in cui l'apertura non fosse stata qualificatacome veduta, ma come luce irregolare.In realtà poiché nel 2007, dopo l'espletamento della CTU nel procedimenton.484/2005 RG, i convenuti avevano rimosso la grata metallica inprecedenza apposta all'apertura in questione, che impediva la prospectio,e nel procedimento n. 266/2008 RG era stata accertata la presenza dellaveduta illecita per violazione della distanza dell'art. 905 c.c. ed era statoordinato ai convenuti di ripristinare la grata metallica con maglie di 3 cmq,che in precedenza impediva la prospectio e che avevano rimosso, lasentenza di primo grado, sopravvenuta al giudicato esterno della sentenzadel Tribunale di Salerno n. 1730/2014 del secondo giudizio, ha dichiaratol'improponibilità della sola identica domanda sulla quale dovevapronunciarsi, quella proposta in via principale nel primo giudizio diaccertamento dell'illiceità della veduta e di imposizione degli interventiconseguenziali volti ad escluderla, che già era stata accolta con sentenzapassata in giudicato tra le stesse parti nel secondo giudizio, preclusiva siadel riesame della stessa domanda, sia della riconvenzionale di usucapionedella servitù di veduta che i convenuti avevano invocato nel primogiudizio.Sulla domanda subordinata del primo giudizio relativa alla regolarizzazionedelle luci, la sentenza di primo grado non doveva invece adottare alcunaulteriore pronuncia rispetto a quella di improponibilità riferita alladomanda principale già definitivamente accolta, in quanto nel primogiudizio la domanda di regolarizzazione ex art. 901 c.c. (non proposta nelprocedimento n.266/2008 RG) era stata proposta solo in via subordinataper l'ipotesi, non verificatasi, in cui fosse negata l'esistenza di una vedutaillecita ex art. 905 c.c., di talché neppure è configurabile un'omessapronuncia ex art. 112 c.p.c., né può essere utilmente richiamato ilprincipio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, derivando laNumero registro generale 4828/2022Numero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 19444/2026Data pubblicazione 12/06/2026possibilità della regolarizzazione ex art. 901 c.c. della veduta irregolaresolo dal suo futuro ripristino conseguente all'esecuzione della sentenzadel Tribunale di Salerno n. 1730/2014 nella parte riferita all'eliminazionedella veduta esistente.In base al principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati insolido al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente,liquidate in dispositivo, da distrarsi a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],antistatario.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti,liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CAe rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legaleantistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico deiricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso