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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18298/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2023); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale l'imputato censura l'operata qualificazione giuridica del fatto (in tentativo di furto aggravato piuttosto che in danneggiamento), è generico, perché meramente reiterativo di identiche doglianze già «genericamente» proposte con i motivi di gravame (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), disattese dalla Corte territoriale con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto al lume delle modalità di commissione del fatto stesso, atte a dimostrare oltre, ogni ragionevole dubbio che la condotta violenta tenuta dall'imputato al suo rientro nella sala-giochi fosse stata indirizzata in via esclusiva ad impossessarsi del denaro di proprietà del gestore del locale, con l'intento di appianare la perdita sofferta nella serata precedente); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2023); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale l'imputato censura l'operata qualificazione giuridica del fatto (in tentativo di furto aggravato piuttosto che in danneggiamento), è generico, perché meramente reiterativo di identiche doglianze già «genericamente» proposte con i motivi di gravame (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), disattese dalla Corte territoriale con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto al lume delle modalità di commissione del fatto stesso, atte a dimostrare oltre, ogni ragionevole dubbio che la condotta violenta tenuta dall'imputato al suo rientro nella sala-giochi fosse stata indirizzata in via esclusiva ad impossessarsi del denaro di proprietà del gestore del locale, con l'intento di appianare la perdita sofferta nella serata precedente); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024
Sentenza Cassazione n. 18298/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris