CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37481/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 135/21 del [OSCURATO:PERSONA]; vista la richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020; sentite le conclusioni delle parti; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 12.2.2021, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 416-ter c.p. Secondo l'accusa egli, candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Leporano (TA) avrebbe accettato il sostegno di componenti di un'organizzazione mafiosa ex art 416-bis c.p. per ottenere voti con le modalità previste da quest'ultima norma, in cambio di favori. 2. Il Tribunale del Riesame confermava la misura rigettando il ricorso. In particolare, l'ordinanza impugnata, premesso che la condotta attribuita all'indagato è anteriore alla novella dell'art. 416-ter ad opera della legge n. 43 del 2019, ha ritenuto, sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche, che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse stretto un patto elettorale con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], partecipanti al sodalizio mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] in cambio dell'aggiudicazione di appalti a ditte indicate dal suddetto gruppo criminoso. 3. Sulla base di conversazioni in cui sono coinvolti Soprano o Costanzo sarebbe emerso, infatti, il chiaro riferimento ad Agosta, anche solo per la messa in opera di una strategia elettorale tesa a non nominarlo, in quanto in carcere in quel momento, ma nella consapevolezza che fosse ben noto che essi agivano per suo conto. 4. Sarebbero emerse, poi, idee progettuali per aree del paese di Leporano e, in altre conversazioni, chiari riferimenti ad accordi con [OSCURATO:PERSONA] per finanziare progetti imprenditoriali di loro interesse, anche mediante uso dei fondi europei. 5. [OSCURATO:PERSONA] è poi intercettato in una serie di telefonate sia con tale Stani che con il Costanzo in cui vi sono riferimenti a "Domenico" e all'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di buoni carburante da distribuire durante la campagna elettorale, ma spendibili solo presso un distributore della famiglia Agosta, nonché, in una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] da una parte e Costanzo e Soprano dall'altra, in cui Costanzo afferma, rivolto ad [OSCURATO:PERSONA] "e tu devi mettere le famiglie a lavorare" ed [OSCURATO:PERSONA] risponde, in sostanza, che, ottenuta la posizione di consigliere comunale, avrà accesso ad una serie di persone e di contatti per l'utilizzo di fondi pubblici. 6. Ancora, l'ordinanza si sofferma su una conversazione, alla quale afferma che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presente anche se non risulta intervenire nella conversazione, in cui Costanzo, Soprano ed uno sconosciuto pianificano un'azione intimidatoria nei confronti del suddetto Stani, anch'egli impegnato nel sostegno ai candidati nella campagna elettorale per conto del sodalizio criminale, per il fatto che egli avrebbe speso apertamente il nome di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Sulla base di questi elementi, il Riesame ritiene sussistenti gravi indizi del reato in questione, considerando irrilevante il dato formale secondo cui Costanzo e Soprano risultano incensurati e tra i precedenti di Agosta non vi sia alcuna condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., e rigetta il ricorso, confermando la misura degli arresti domiciliari. 8. Ricorre l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 273 c.p.p. per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 416-ter c.p., nonché ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per vizio di motivazione, contestando, in sostanza, la sussistenza del reato e censurando la motivazione dell'ordinanza impugnata. 8.1. L'indagato censura in primo luogo il fatto che l'ordinanza non chiarisce in quale condotta tipica del reato rientra la fattispecie concreta e cioè se l'accordo per ottenere i voti è stato compiuto con soggetti notoriamente appartenenti ad un sodalizio mafioso oppure attraverso modalità mafiose. 8.2. Nel primo caso, non vi sarebbe alcuna prova sia dell'appartenenza di Costanzo e Soprano a tale sodalizio e, comunque, della consapevolezza in capo all'[OSCURATO:PERSONA]. 8.3. Nel secondo caso, non vi sarebbe alcuna prova del fatto che l'indagato si sarebbe prestato a favorire l'organizzazione mafiosa, ma tutt'al più avrebbe promesso di aiutare un singolo soggetto, peraltro risultante incensurato e la cui appartenenza ad organizzazione mafiosa non sarebbe dimostrata in atti, e tanto meno la consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe poi stato alcun accaparramento di voti con modalità mafiose; anzi, l'episodio relativo alla pianificata "punizione" di Stani perché spendeva apertamente il nome di Agosta confermerebbe la tesi opposta, e cioè che non vi era alcuna volontà di avvalersi all'esterno del vincolo intimidatorio derivante dall'appartenenza all'associazione. 9. La motivazione sarebbe, quindi, anche viziata presentando elementi di illogicità e contraddizione. 10. Il sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 11. Il difensore dell'indagato ha comunque chiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 137 del 2020. 12. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 13. A seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 62 del 2014, la disposizione incriminatrice dell'art. 416-ter c.p. prevede che il reato in questione sia integrato dalla accettazione, da parte di chiunque, della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. (cioè avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità. Il comma 2 rende punibile anche chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. 13.1. Si introduce innanzitutto, oltre alla punibilità per il soggetto (uomo politico o intermediario) che accetta la promessa di procurare consensi elettorali attraverso l'impiego dell'intimidazione mafiosa - già contemplata nella precedente versione - l'assoggettamento alla medesima pena per colui che promette di procurare voti con le modalità mafiose, prima non prevista. 13.2. Tra l'altro, anche la dottrina ritiene, sul punto, che la lettera della norma non preveda che il soggetto con cui il candidato conclude l'accordo debba necessariamente essere affiliato alla consorteria, ma potrà essere anche un estraneo, un intermediario, o un esponente del sodalizio operante uti singulus. Questo rileva ai fini della considerazione difensiva secondo cui non vi sarebbe prova che Costanzo e Soprano appartenessero al gruppo criminale ed erano incensurati. Peraltro, il tenore dell'ordinanza impugnata è nel senso che gli stessi non fossero affatto estranei alla cosca mafiosa, ma ne fossero partecipi. 14. Questa Corte (sez. 6, n. 36382 del 3/6/2014, Rv. 260168), ha affermato che occorre verificare se la promessa di procacciamento dei voti oggetto di pattuizione sia caratterizzata esplicitamente dall'utilizzo delle modalità di intimidazione e prevaricatorie di cui all'art. 416 bis, c. 3, c.p. 15. In epoca coeva (sez. 6, n. 37374, del 6/5/2014, Rv. 260167) aveva anche sottolineato che, innanzi tutto, il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, è reato di pericolo, per cui è sufficiente che nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni, pronuncia che la dottrina ha ritenuto non in contrasto con la già citata sez. 6, n. 36382 del 3/6/2014, Rv. 260168 in relazione al nuovo elemento costitutivo di fattispecie delle modalità mafiose, che devono espressamente caratterizzare la promessa di procurare consensi elettorali, confermando la natura di reato-accordo dell'art. 416 ter c.p., nel cui ambito l'effettivo utilizzo del metus mafioso non rileva ai fini del perfezionamento del reato. 16. Nella giurisprudenza della Corte si è poi delineata la distinzione tra la situazione in cui il soggetto che si impegna a reclutare i voti è intraneo all'organizzazione mafiosa o meno. Nel primo caso, sez. 6, n. 25302 del 19/5/2015, Rv. 263845, ha ritenuto che solo quando il soggetto che si impegna a reclutare í suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione. 17. Il principio è stato confermato da sez. 6, n. 16397 del 3/3/2016, Rv. 266738, secondo cui nella suddetta situazione, di accordo con l'intraneo, il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione; in termini sostanzialmente analoghi, successivamente, sez. 1, n. 36079 del 10/5/2016, Rv. 268003. 18. Ancora, sez. 6, n. 9442 del 20/2/2019, Rv. 275157, ha precisato che l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza, mentre è stato ritenuto irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze. 19. Nel caso di specie, l'ordinanza ritiene, sulla base di elementi di fatto, che fosse intercorso un patto tra [OSCURATO:PERSONA] (candidato), Soprano e Costanzo (appartenenti a consorteria mafiosa) in base al quale questi ultimi avrebbero procurato i voti al primo, ed egli, se eletto, avrebbe favorito il gruppo di cui essi facevano parte con atti nell'esercizio delle funzioni di consigliere (per esempio, si parla di progetti edilizi da finanziare con fondi europei). Inoltre, ritenendo l'ordinanza impugnata Soprano e Costanzo intranei all'organizzazione, sulla base degli elementi specificamente indicati, la manifestazione del requisito dell'utilizzo del metodo mafioso non si pone, quindi, come necessaria. 20. L'esistenza del patto è desunta da vari elementi di prova: le intercettazioni telefoniche, il cui contenuto (pag. 5) fa riferimento molto chiaro alla volontà del gruppo (Soprano e Costanzo, ma sopra a loro Agosta, in quel momento in carcere) di avere persone di fiducia nella politica locale, in particolare nel paese di Leporano, ed in cui (pag. 7) si fa espresso riferimento ad "Antonio" come soggetto che, se eletto, farà dei favori al gruppo, laddove l'ordinanza precisa che l'unico candidato di nome Antonio alle elezioni comunali di Leporano era l'[OSCURATO:PERSONA]. 20.1. Peraltro, che [OSCURATO:PERSONA] avesse contatti con Soprano è provato dall'intercettazione riportata a pag 8 e 9 in cui si evidenzia che egli era presente alla conversazione tra Soprano ed un uomo, in merito alla "vicenda Stani" su si tornerà. 21. Ancora, l'ordinanza mette in rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato buoni carburante del valore di 10 euro ciascuno, ma spendibili solo presso il distributore di carburanti della famiglia Agosta (cioè la famiglia del soggetto apicale dell'articolazione mafiosa, in quel momento in carcere), che venivano consegnati a chi prometteva il voto in suo favore. 22. Quanto alla modalità di procacciamento dei voti, si è già detto che, considerando l'ordinanza Soprano e Costanzo intranei alla consorteria mafiosa (pag. 6), non sarebbe necessaria la manifestazione del metodo mafioso. 23. In ogni caso, l'ordinanza mette in rilievo anche la consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] dell'utilizzo di tale metodo, in particolare nella c.d. "vicenda Stani", persona contro cui Soprano e Costanzo volevano compiere un'azione violenta perché aveva speso in campagna elettorale il nome di Agosta. L'ordinanza evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] era presente ai discorsi sul punto, da cui desume la piena consapevolezza in capo al candidato Avolio sia della personalità di Soprano e Costanzo, sia dell'uso del metodo di intimidazione o comunque della violenza. 24. Non è sul punto accoglibile la tesi secondo cui proprio il "rimprovero" a Stani di avere speso il nome di Agosta dimostrerebbe la assenza di contesto mafioso dell'intera vicenda, perchè sarebbe veramente anomalo che la prova dell'assenza di un simile contesto debba essere desunta dalla minaccia dell'esercizio di violenza fisica ai danni di chi stava diffondendo notizie che tale scenario potevano rendere visibile. 25. Del tutto irrilevante è, poi, lo scarso successo dell'intera operazione, desunto dalla non rilevante quantità di voti raccolti. Si è già sottolineato in precedenza come il reato sia di pericolo, e prescinda del tutto dall'esito della competizione elettorale.26. In conclusione, l'ordinanza evidenzia, sulla base di elementi fattuali non sindacabili in questa sede, gravi indizi dell'esistenza del reato, ravvisando un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e due esponenti di una consorteria mafiosa, laddove il procacciamento dei voti sarebbe stato ottenuto non solo avvalendosi di tal solo elemento, idoneo ad incutere timore, ma anche con la prospettazione dell'uso di violenza contro chi, in qualunque modo, interferisse con il pianificato svolgimento della campagna elettorale, anche laddove questo prevedeva di non spendere il nome del soggetto apicale in carcere. 27. Considerando, anche, che si è in fase cautelare ove si tratta di valutare indizi del reato, sussistono allo stato gli elementi per ritenere corretta l'ordinanza impugnata e per confermarla. 28. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende