CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 maggio 1965; avverso la sentenza del 17 giugno 2021, della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 26 luglio 20200, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Milano, con riferimento alla posizione della ricorrente, ha confermato la decisione di primo grado ritenendola responsabile dei reati di furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di credito. 2. La ricorrente articola due motivi d'impugnazione, contestando l'omesso riconoscimento tanto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., quanto delle circostanze attenuanti generiche, nonostante dalla difesa fossero stati evidenziati plurimi significativi elementi, idonei a fondare i relativi presupposti applicativi. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, dove si dà conto delle ragioni della ritenuta inapplicabilità tanto della non tenuità del fatto, quanto dell'insussistenza di elementi idonei a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e comunque diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione conseguente ad un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1