CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26462/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Toscana, 10 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 2060/2014, depositata il 30 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cui la predetta s.p.a. aveva ceduto l’azienda nel corso del giudizio di primo grado) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, Oggetto: revocatoria fallimentare depositata il 30 settembre 2014, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., di tre pagamenti effettuati, nel cd. periodo sospetto, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in bonis in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e le ha conseguentemente condannate in solido alla restituzione del relativo importo, pari ad euro 64.907,75, oltre interessi legali; - il giudice di appello ha ritenuto che l ’attrice avesse dimostrato la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione, desumibile dalla diffusione di notizie presso la stampa in ordine alla gravità della situazione finanziaria del gruppo societario di cui notoriamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. faceva parte, dall’andamento in borsa del titolo della capogruppo e dal contenuto dei dati esposti nel relativo bilancio, nonché dall’indiscusso ritardo dei pagamenti oggetto di causa, effettuato solo a seguito dell’emanazione e notifica di decreti ingiuntivi; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo le ricorrenti denun ciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, primo e sesto commi, Cost., e 132 e 281-sexies cod. proc. civ., per la totale omissione dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in quanto la sentenza sarebbe stata redatta secondo la tecnica d el «copia e incolla», richiamando integralmente la motivazione di una precedentesentenza relativa a diverso caso; - evidenziano, in particolare, da un lato, i l riferimento ad elementi di fatto non dedotti in giudizio o, comunque, erronei, e, dall’altro, il deficit motivazionale conseguente all’omessa considerazione di circostanze specifiche idonee a differenziare il caso in esame da quello cui si riferiva la diversa sentenza utilizzata quale base dell’impianto argomentativo; -il motivo è infondato; -occorre rammentare che la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro provvedimento giudiziario non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositiva (cfr. Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642); -pertanto, nulla osta a che la motivazione della sentenza contenga passi argomentativi identici a quelli già svolti in altra decisione e sia costruita secondo una tecnica redazionale del cd. «copia- incolla», con gli opportuni adattamenti diretti ad adeguare i comuni passaggi argomentativi alle specificità del caso; -la redazione della motivazione della sentenza secondo una siffatta tecnica può esporre il giudice – in misura maggiore che non nell'ipotesi di utilizzo di altre tecniche redazionali – al rischio di trascurare domande, eccezioni e deduzioni ovvero di rendersi incomprensibile, ma in questo caso l'omessa pronuncia, il difetto o l'apparenza della motivazione o l’omesso esame di fatti decisivi e controversi andranno denunciati e valutati di per sé, con esclusivo riferimento al contenuto oggettivo della sentenza e, dunque, indipendentemente dal fatto che essa sia stata redatta attraverso la ricopiatura di altri atti; -ciò posto, la sentenza impugnata si sottrae al prospettato vizio di omessa motivazione, in quanto, come già riferito, reca l’indicazione delle ragioni della fondatezza della domanda dell’amministrazione straordinaria e, in particolare, della sussistenza della scientia decoctionis – unico element o controverso – , ravvisate nella presenza di indici interni (relativi al singolo creditore) ed esterni (comuni al contesto economico di operatività) di conoscibilità dell’insolvenza della debitrice; -con il second o motivo le ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nella mancata considerazione, in concreto, degli elementi cui ancorare la valutazione di sussistenza della scientia decoctionis; - il motivo è in ammissibile, in quanto si risolve, nella sostanza, in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla c orte di appello la quale ha ritenuto che sussistessero elementi da cui poter evincere la ricorrenzadi tale requisito; - una si ffatta critica non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass.22 settembre 2014, n. 19959); - con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione, rispettivamente, al principio di non contestazione e di prudente apprezzamento nella valutazione delle prove, per avere la corte del merito ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse ammesso di aver avuto tempestiva conoscenza dell’acquisizione di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; -il motivo è inammissibile; - quanto al primo aspetto, la questione prospettata è priva di concludenza; - infatti, la Corte di appello ha desunto la consapevolezza dell a creditrice dell’avvenuto acquisto del solvens da parte del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] – circostanza rilevante in quanto ritenuta indice esterno (o indiretto) presuntivo della scientia decoctionis – non solo dalla riferita ammissione, ma anche e soprattutto dalle informazioni rese pubbliche dalla stampa specializzata, la quale non solo aveva comunicato tale notizia, ma aveva annesso alla stessa anche considerazioni prognostiche negative in ordine alla vantaggiosità dell’operazione per l’acquirente; - pertanto, la circostanza relativa all’ammissione o meno del fatto da parte dell’accipiens non presenta una rilevanza determinante al fine dell’accertamento operato sul punto dal giudice di merito; - quanto al secondo aspetto, si osserva che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove –come nel caso in esame – si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è non ammissibile, se non in relazione alla violazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non prospettata dai ricorrenti (così, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); - con il quarto motivo le ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per mutatio libelli , in relazione all’introduzione di nuove circostanze di fatto da cui desumere la sussistenza della scientia decoctionis e, per tale via, all’ampliamento dell’ambito della cognizione; - il motivo è inammissibile, atteso che il vizio di omessa pronuncia non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito, per cui il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dare luogo a tale vizio, non potendo assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass.28 marzo 2014, n. 7406); -con l’ultimo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per falsa applicazione dell’art. 2929 (recte, 2729) c.c. e 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui ha fondato la sua decisione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza; - evidenz iano, in particolare, che l’elemento indiziario cd. interno indicato dalla c orte di appello, rappresentato dal ritardo nei pagamenti, era privo dei requisiti della gravità e della precisione, mentre quelli cd. esterni valorizzati dalla decisione non erano concordanti, né gravi; - aggiungono che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare il diverso settore merceologico di operatività e la diversa struttura dimensionale delle società coinvolte nelle operazioni in esame; -il motivo è inammissibile; - l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass.17 gennaio 2019, n. 1234); - la concretizzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione instrumenti operativi per la soluzione delle concrete controversi, costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidanocome in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorre