CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1968
Cassazione n. 31062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1968 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] .E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 19 gennaio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2016 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di truffa. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deducono vizi circa il riconoscimento della recidiva appare manifestamente infondato e reiterativo di questioni di fatto già devolute all'analisi della corte di appello che ha sottolineato l'accresciuta pericolosità manifestata dalla consumazione del nuovo delitto con valutazione esente da censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 I Consigliere e [OSCURATO:PERSONA]