CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo deduce, senza alcun fondamento giuridico, la tacita abrogazione, o in subordine l'incostituzionalità, della norma incriminatrice, l'una esclusa dalla giurisprudenza pacifica di questa Corte e l'altra esclusa, da ultimo, da Corte cost. n. 211 del 2022; che i successivi motivi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'offensività della condotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulle attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del yi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna r4f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i