Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2019
ECLI:EU:T:2019:684
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0121
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
24 settembre 2019 (
*1
)
«Aiuti di Stato – Industria chimica – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Risorse statali – Vantaggio – Recupero – Continuità economica – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑121/15,
[OSCURATO:PERSONA] a.s
., con sede in Nováky (Slovacchia), rappresentata da C. Arhold, P. Hodál e M. Staroň, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da L. Armati e G. Conte, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
AlzChem AG
, con sede in Trostberg (Germania), rappresentata inizialmente da P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos e I. Georgiopoulos, avvocati, successivamente da M. Alexiadis, A. Borsos e V. Dolka, avvocati,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento degli articoli 1 e da 3 a 5 della decisione (UE) 2015/1826 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33797 – (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2015, L 269, pag. 71
),
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da G. [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. [OSCURATO:PERSONA] e O. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I.
Fatti
1
[OSCURATO:PERSONA] chemické závody, a.s. v konkurze (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») era un’azienda chimica di proprietà privata con tre divisioni. Tale società gestiva uno stabilimento chimico nella regione di Trenčín (Slovacchia). Le sue principali attività erano la produzione di carburo di calcio e gas tecnici, di polivinilcloruro e relativi sottoprodotti e, in misura crescente, di sostanze chimiche di base e speciali a basso tonnellaggio.
2
L’8 ottobre 2009, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], allora di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e che aveva dichiarato la propria incapacità di proseguire l’attività e depositato il bilancio, è stata avviata una procedura fallimentare.
3
Il 5 novembre 2009, la Repubblica slovacca ha adottato lo zákon č. 493/2009 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 493/2009 su una serie di misure concernenti le società di importanza strategica e che modifica talune leggi; in prosieguo: la «legge sulle società di importanza strategica»). Tale legge, entrata in vigore il 1
o
dicembre 2009, conferiva allo Stato un diritto di prelazione nell’acquisto di società strategiche sottoposte a procedura fallimentare e prescriveva la presenza di un curatore fallimentare al fine di assicurare il proseguimento dell’attività della società strategica nel corso di tale procedura. Il 2 dicembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata dalle autorità slovacche una «società strategica» in virtù della suddetta legge, ed ha fruito di tale status fino alla scadenza di quest’ultima, il 31 dicembre 2010 (in prosieguo: il «primo periodo del fallimento»). La [OSCURATO:PERSONA] è stata l’unica società cui è stata applicata detta legge, la quale imponeva al curatore fallimentare di proseguire l’attività della società e di impedire i licenziamenti collettivi ingiustificati.
4
Il 28 dicembre 2009, è stato formato il «comitato competente», ai sensi dell’articolo 82 dello zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 7/2005 sul fallimento e sulla ristrutturazione e che modifica talune leggi; in prosieguo: la «legge fallimentare») (in prosieguo: il «comitato competente»). Detto comitato era composto, in conformità a detta legge, dal comitato dei creditori, il quale rappresentava i creditori chirografari che, alla data di apertura della procedura fallimentare, erano titolari di crediti non garantiti nei confronti della società in stato di fallimento e che avevano iscritto i loro crediti come «crediti prefallimentari» (in prosieguo: il «comitato dei creditori»), dai creditori privilegiati, ossia i creditori i cui crediti erano garantiti da talune garanzie, e dal súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín, Slovacchia).
5
Il 29 dicembre 2009, il primo curatore è stato sostituito per motivi personali da un nuovo curatore (in prosieguo: il «curatore»).
6
Il 17 giugno 2010, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) ha ordinato al curatore di vendere la [OSCURATO:PERSONA] come impresa in attività in conformità alle fasi della procedura da questi elaborate. Dopo l’annuncio della gara d’appalto il 12 agosto 2010 (in prosieguo: la «gara d’appalto del 2010»), il 24 novembre 2010, il comitato competente ha respinto l’unica offerta presentata. Il 3 dicembre 2010, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) ha ordinato al curatore di redigere un’analisi circostanziata della situazione economica della [OSCURATO:PERSONA]. In funzione dei risultati di tale analisi, il curatore doveva o accettare o respingere l’unica offerta presentata. L’analisi è stata ultimata l’8 dicembre 2010 e il curatore ha annunciato che l’offerta sarebbe stata respinta.
7
Dopo il 31 dicembre 2010, alla [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la legge fallimentare (in prosieguo: il «secondo periodo del fallimento»). Nella riunione congiunta del 26 gennaio 2011 tra i creditori riuniti in seno al comitato dei creditori e i creditori privilegiati, il curatore li ha informati che i costi di gestione generati dall’attività della [OSCURATO:PERSONA] erano superiori ai proventi di gestione. Inoltre, egli ha comunicato loro la sua analisi economica datata 23 dicembre 2010, che è stata integrata da una presentazione dei dirigenti. I summenzionati creditori hanno deciso il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione del 26 gennaio 2011»). A seguito dell’approvazione di tale decisione da parte del súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) con decisione del 17 febbraio 2011, il curatore ha proseguito tale attività.
8
Il 7 giugno 2011, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) ha emesso un’ordinanza esecutiva con la quale chiedeva al curatore di procedere alla vendita della [OSCURATO:PERSONA] in conformità alla procedura di gara d’appalto organizzata da detto tribunale (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto del 2011»). Dopo l’annuncio della gara d’appalto in data 12 luglio 2011 (in prosieguo: la «gara d’appalto del 2011»), il 29 novembre 2011 sono state presentate due offerte.
9
Il 13 ottobre 2011, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ricevuto una denuncia dell’AlzChem AG, riguardante un presunto aiuto illegale concesso dalla Repubblica slovacca alla [OSCURATO:PERSONA]. L’AlzChem è una società con sede in Germania operante su vari mercati di prodotti chimici fini in diversi Stati membri dell’Unione europea, tra cui la Repubblica slovacca. Tale denuncia è stata integrata il 14 giugno 2012.
10
Il 17 ottobre 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità slovacche la denuncia ricevuta, unitamente a una richiesta di informazioni. Il 22 marzo e il 21 giugno 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato loro ulteriori richieste di informazioni. Le autorità slovacche hanno risposto a tutte siffatte richieste.
11
Il 7 dicembre 2011, il curatore ha informato il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) dei risultati della procedura di gara d’appalto del 2011 e del voto dei creditori all’interno del comitato competente. Il 14 dicembre 2011, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) ha chiesto al curatore di valutare un’offerta supplementare. Il 15 dicembre 2011, il curatore ha redatto un’analisi secondo la quale, poiché tale offerta verteva unicamente su una parte degli attivi della [OSCURATO:PERSONA], essa non soddisfaceva al meglio gli interessi dei creditori. Il 29 dicembre 2011, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) ha emesso un’ordinanza esecutiva con la quale chiedeva al curatore di dichiarare aggiudicataria la [OSCURATO:PERSONA] a.s.. A seguito della stipula, il 16 gennaio 2012, del contratto di acquisizione fra tale società e la [OSCURATO:PERSONA], la vendita è stata approvata dal Protimonopolný úrad SR (autorità slovacca garante della concorrenza) il 19 luglio 2012 ed è stata finalizzata il 31 luglio 2012.
12
Il 1
o
agosto 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha venduto la divisione chimica della [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione dei beni immobili (edifici e terreni), alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] a.s., la quale opera nel settore della produzione di prodotti chimici. La ricorrente è detenuta dalla Energochemica SE e, come da essa comunicato al Tribunale in udienza, in risposta ad un quesito di quest’ultimo, è stata creata nel maggio del 2012. I beni immobili necessari alla produzione chimica sono stati messi a disposizione della ricorrente in forza di un contratto di locazione.
13
Il 24 gennaio 2013, si è tenuta una riunione fra la [OSCURATO:PERSONA] e l’AlzChem, su richiesta di quest’ultima, la quale ha fornito ulteriori informazioni con e-mail dell’8 e del 22 marzo 2013.
14
Con lettera del 2 luglio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle autorità slovacche la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (
GU 2013, C 297, pag. 85
) con riferimento, da un lato, all’autorizzazione dello Stato, per effetto della legge sulle società di importanza strategica, a proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre del 2009 al dicembre del 2010, e, dall’altro, alla decisione del 26 gennaio 2011 di proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza della legge sulle società di importanza strategica. [OSCURATO:PERSONA] ha espresso inoltre dubbi quanto al carattere incondizionato della gara d’appalto del 2011 tramite la quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata venduta, e ha ritenuto che forti indizi lasciassero supporre l’esistenza di una continuità economica tra la [OSCURATO:PERSONA] e il nuovo soggetto.
15
A seguito della decisione del 2 luglio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità slovacche, nonché dell’AlzChem e di un’altra parte interessata. Le osservazioni di tali terzi interessati, unitamente a domande supplementari, sono state inviate alle autorità slovacche, le quali hanno presentato le loro osservazioni il 14 gennaio 2014.
16
Il 7 ottobre 2013 e il 17 febbraio 2014, si sono tenuti incontri tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e le autorità slovacche, su richiesta di queste ultime. Il 20 marzo 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un’ulteriore richiesta di chiarimenti ad uno dei terzi interessati, il quale ha risposto il 6 maggio 2014. Il 2 maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alle autorità slovacche ulteriori domande, alle quali esse hanno risposto il 14 e il 30 maggio 2014.
II.
Decisione impugnata
17
Il 15 ottobre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione (UE) 2015/1826 relativa all’aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2015, L 269, pag. 71
; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
18
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il fatto di dichiarare la [OSCURATO:PERSONA] una società strategica (in prosieguo: la «prima misura») costituisse un vantaggio selettivo a favore della stessa società, fosse imputabile allo Stato, avesse comportato l’impiego di risorse statali e avesse falsato la concorrenza in un mercato aperto agli scambi tra Stati membri. Essa ne ha tratto la conclusione che tale misura costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che tale aiuto era illegale e incompatibile con il mercato interno (punti 110 e da 114 a 124 della decisione impugnata). Dopo aver stimato che l’aiuto di Stato ammontava a EUR 4783424,10, essa ha ritenuto che l’aiuto dovesse essere recuperato presso la [OSCURATO:PERSONA] e che l’ordine di recupero dovesse essere esteso alla ricorrente, legata alla [OSCURATO:PERSONA] da continuità economica (punti 101 e 174 della decisione impugnata).
19
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della decisione del 26 gennaio 2011 non configurasse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto almeno due delle condizioni cumulative per la definizione di aiuto di Stato, ossia l’imputabilità della misura in questione allo Stato e l’esistenza di un vantaggio economico, non erano state soddisfatte (punto 113 della decisione impugnata).
20
Il dispositivo della decisione impugnata è redatto come segue:
«Articolo 1
L’aiuto di Stato dell’importo di 4783424,10 EUR concesso a [OSCURATO:PERSONA] dichiarandola una società strategica ai sensi della legge sulle società [di importanza strategica] e proteggendola così dalla normale applicazione della legge fallimentare, è stato attuato illegalmente dalla [Repubblica slovacca] in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] ed è incompatibile con il mercato interno.
(…)
Articolo 3
1. La [Repubblica slovacca] procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 presso [OSCURATO:PERSONA].
2. In considerazione della continuità economica tra [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente], l’obbligo di rimborsare l’aiuto si deve estendere anche [alla ricorrente].
3. Le somme da recuperare includono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] fino a quella dell’effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (…) e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Articolo 4
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La [Repubblica slovacca] garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 5
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la [Repubblica slovacca] trasmette le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere recuperato presso i beneficiari;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione,
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. La [Repubblica slovacca] informa la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione e fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 6
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione».
III.
Procedimento
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2015, l’AlzChem ha chiesto di poter intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
23
Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2015, la ricorrente ha chiesto che taluni elementi contenuti nell’atto introduttivo del ricorso e nei suoi allegati, nonché nella replica e in un allegato alla medesima fossero oggetto di un trattamento riservato nei confronti dell’AlzChem, laddove quest’ultima fosse stata ammessa a intervenire. Essa ha allegato alla sua domanda una versione non riservata di detti documenti.
24
Con ordinanza del presidente della Nona Sezione del 22 settembre 2015, l’AlzChem è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Sono state comunicate all’interveniente versioni non riservate dell’atto introduttivo del ricorso, della replica e dei loro allegati, preparate dalla ricorrente. Mediante lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2015, l’interveniente ha contestato la richiesta di trattamento riservato.
25
L’8 ottobre 2015, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore facente parte della Nona Sezione. Con decisione del presidente del Tribunale del 3 ottobre 2016, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore. Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
26
Il 6 febbraio 2017, il Tribunale (Sesta Sezione) ha posto per iscritto taluni quesiti alla ricorrente concernenti la sua richiesta di trattamento riservato. Essa ha risposto a tali quesiti nei termini impartiti.
27
Con ordinanza del 13 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑121/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:648
), il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di riservatezza relativamente ad alcune informazioni contenute nel ricorso, così come ad alcuni dati contenuti in diversi allegati del ricorso e della replica, respingendola per il resto. Le spese sono state riservate. Il 26 ottobre 2017, è stata comunicata all’interveniente una versione non riservata, preparata dalla ricorrente, dei documenti menzionati ai punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza del 13 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑121/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:648
).
28
Il 5 gennaio 2018, l’interveniente ha depositato la memoria di intervento nella cancelleria del Tribunale.
29
Il 5 e il 7 febbraio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno rispettivamente presentato le loro osservazioni sulla memoria di intervento nella cancelleria del Tribunale.
30
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha sottoposto alle parti taluni quesiti scritti e ha altresì chiesto la produzione di un documento. Esse hanno risposto a tali quesiti nei termini impartiti e hanno prodotto il documento richiesto.
31
Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 10 aprile 2019.
IV.
Conclusioni delle parti
32
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
annullare gli articoli 1 e da 3 a 5 della decisione impugnata;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
33
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
34
L’interveniente chiede, in sostanza, il rigetto del ricorso.
V.
In diritto
35
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi. Il primo motivo riguarda la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di procedere a un esame diligente e imparziale, nonché sulla violazione dell’obbligo di cooperazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo concerne la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE con riferimento alla conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esistenza di un aiuto di Stato accordato alla [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (
GU 1999, L 83, pag. 1
), a causa dell’estensione dell’obbligo di recupero dell’asserito aiuto di Stato alla ricorrente. Il quinto motivo, dedotto in subordine, è relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, a causa della mancata limitazione dell’estensione dell’obbligo di recupero del presunto aiuto di Stato nei confronti della ricorrente al 60% dell’importo di detto aiuto. Il sesto motivo verte sulla violazione dell’articolo 296 TFUE con riferimento alla conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esistenza di una continuità economica.
36
Il Tribunale ritiene che sia opportuno esaminare, nell’ordine, il terzo motivo, il primo motivo, considerato nelle sue prime due parti, il secondo motivo, la terza parte del primo motivo, il sesto motivo, il quarto motivo e, infine, il quinto motivo.
A.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE con riferimento alla conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esistenza di un aiuto di Stato accordato alla [OSCURATO:PERSONA]
37
Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], in conformità alla giurisprudenza, è tenuta ad esporre in modo sufficiente le ragioni per le quali taluni elementi di fatto e di diritto da essa raccolti dimostrano l’esistenza di un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe, pertanto, spiegare anche le ragioni per le quali gli argomenti di fatto e di diritto presentati dallo Stato interessato non siano stati sufficienti a confutare l’esistenza di un siffatto aiuto. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione sotto diversi aspetti. In primo luogo, detta decisione presenterebbe un siffatto difetto con riferimento alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali la legge sulle società di importanza strategica ha conferito alla [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio economico che tale società non avrebbe ricevuto nel contesto normale di una procedura fallimentare. Secondo la ricorrente, sebbene le autorità slovacche abbiano comunicato argomenti di fatto circostanziati attestanti che i creditori avrebbero optato per il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato il contenuto di tali indizi, limitandosi invece ad esprimere dubbi generici e arbitrari. In secondo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione nella parte in cui la legge sulle società di importanza strategica non ha soddisfatto il criterio dell’operatore in un’economia di mercato.
38
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, confuta la fondatezza della linea argomentativa della ricorrente.
39
Come si evince da una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo [v. sentenza del 13 dicembre 2018, AlzChem/[OSCURATO:PERSONA],
T‑284/15
,
EU:T:2018:950
, punto
70
(non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata].
40
L’obbligo di motivazione dev’essere valutato sulla scorta delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da esso interessate, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, possono avere ad ottenere chiarimenti [sentenza del 13 dicembre 2018, AlzChem/[OSCURATO:PERSONA],
T‑284/15
,
EU:T:2018:950
, punto
71
(non pubblicata)].
41
La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la valutazione della questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE va effettuata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione [v. sentenza del 13 dicembre 2018, AlzChem/[OSCURATO:PERSONA],
T‑284/15
,
EU:T:2018:950
, punto
72
(non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata].
42
Infine, il motivo riguardante la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE è un motivo distinto da quello concernente la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, mentre il primo, che si riferisce ad un difetto o ad un’insufficienza di motivazione, rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione, il secondo, che verte sulla legittimità nel merito di una decisione, rientra nella violazione di una norma di diritto relativa all’applicazione del Trattato FUE, ai sensi del medesimo articolo 263 TFUE, e può essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dalla parte ricorrente. L’obbligo di motivazione è pertanto una questione distinta da quella della fondatezza della motivazione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑367/95 P
,
EU:C:1998:154
, punto
67
).
43
È alla luce delle considerazioni menzionate ai punti da 39 a 42 supra che occorre verificare se la decisione impugnata sia viziata da un difetto o da un’insufficienza di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
44
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i debiti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di vari enti pubblici erano stati contratti perché le attività svolte erano in perdita. Essa ha ritenuto che, contrariamente alla prassi conforme al regime fallimentare ordinario, non fosse stata effettuata alcuna analisi da parte del curatore fallimentare in carica e nessuna riunione dei creditori avesse potuto decidere del futuro della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha rilevato che il curatore fallimentare in carica aveva riconosciuto di essere obbligato dalla legge sulle società di importanza strategica a continuare a far funzionare la [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna possibilità di pensare ad altre soluzioni (punti 79 e 80 della decisione impugnata).
45
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la decisione di applicare la legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] non si basasse su considerazioni di cui i suoi creditori avrebbero tenuto conto, bensì su altre considerazioni di interesse pubblico, fermo restando che il testo della decisione del governo slovacco accenna unicamente alla perdita di posti di lavoro e di competitività nell’industria chimica slovacca, e dunque nell’intera economia slovacca. A suo avviso, quindi, la decisione dello Stato di applicare detta legge alla [OSCURATO:PERSONA] evidentemente non si giustificava in base al criterio del creditore in un’economia di mercato (punto 82 della decisione impugnata).
46
In risposta agli argomenti sollevati dalle autorità slovacche, secondo i quali probabilmente in assenza della legge sulle società di importanza strategica i creditori avrebbero comunque deciso di proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, segnatamente: che non esisteva alcun esame affidabile di altre opzioni possibili nell’analisi del primo curatore del 26 ottobre 2009 (in prosieguo: l’«analisi del 26 ottobre 2009»), invocata dalle autorità slovacche; che non era stato effettuato un esame più approfondito e che la decisione di proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA] adottata all’inizio del secondo periodo del fallimento era stata presa quando la situazione economica dei creditori era diversa (punti da 82 a 84 della decisione impugnata). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’analisi del curatore del marzo del 2014 (in prosieguo: l’«analisi del marzo del 2014»), basata sulla metodologia utilizzata per l’analisi della situazione durante il suddetto periodo, era molto breve, ipotetica e prodotta ex post (punto 87 della decisione impugnata). Essa ha concluso che le autorità slovacche non avevano dimostrato che, se la legge sulle società d’importanza strategica non fosse stata applicata alla [OSCURATO:PERSONA], il proseguimento dell’attività di tale società sarebbe stato approvato, all’inizio della procedura di fallimento o nel corso del 2010, sulla base di un’adeguata analisi approfondita e di una discussione tra tutte le parti (punto 88 della decisione impugnata).
47
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l’eliminazione, in conseguenza dell’applicazione della legge sulle società d’importanza strategica, dell’incertezza inerente all’attività decisionale nell’ambito del regime fallimentare ordinario, poiché il proseguimento della totalità delle attività della [OSCURATO:PERSONA] era stato garantito almeno fino alla scadenza di detta legge alla fine dell’anno 2010. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ciò aveva costituito un «segnale forte» in un settore, quello dell’industria chimica, nel quale la sicurezza delle forniture era particolarmente importante per i clienti. Essa ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva perduto alcuni clienti nel 2009 e nel 2010, come sarebbe stato indicato nell’analisi economica presentata dal curatore dopo la scadenza della legge sulle società di importanza strategica. Essa ha pertanto ritenuto che, se tale legge non fosse stata applicata alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe sussistito un rischio notevolmente più elevato di una perdita ancora maggiore di vendite a causa delle incertezze generate dalla procedura fallimentare, e sarebbe aumentato il rischio che i creditori potessero ritenere che il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] non avesse più senso dal punto di vista economico e ricorressero alla possibilità di far cessare l’attività della [OSCURATO:PERSONA] (punti 85, 86, 88 e 89 della decisione impugnata).
48
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’applicazione della legge sulle società d’importanza strategica aveva procurato alla [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio economico, proteggendo tale società dal normale corso della procedura fallimentare secondo la legge fallimentare, fermo restando che il curatore fallimentare in carica, i creditori e il tribunale sono stati privati della possibilità di interrompere l’attività della [OSCURATO:PERSONA] o di operare tagli consistenti del personale, all’inizio della procedura fallimentare o nel corso del 2010, in considerazione degli sviluppi della situazione economica di tale società. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la prima misura ha parimenti fornito alla [OSCURATO:PERSONA], nonché ai terzi, segnatamente ai clienti e ai fornitori, la certezza del proseguimento dell’attività di tale società, mentre un siffatto proseguimento non sarebbe mai garantito nel quadro della normativa fallimentare ordinaria, facendo pertanto beneficiare detta società di un trattamento privilegiato rispetto ai suoi concorrenti in una situazione analoga (punti 78, 85, 89 e 90 della decisione impugnata).
49
Discende da tali considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, essa ha indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto che l’applicazione della legge sulle società d’importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] avesse conferito a tale società un vantaggio economico che la stessa non avrebbe ricevuto nell’ambito del regime fallimentare ordinario. Essa ha quindi descritto la sua analisi delle conseguenze dell’applicazione di tale legge, ossia un proseguimento automatico dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] e un ostacolo ai licenziamenti collettivi, e ciò indipendentemente dagli sviluppi della situazione economica di tale società e anche se essa non era in grado di far fronte ai suoi debiti, in particolare nei confronti di vari enti pubblici. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti menzionato la sua valutazione, secondo la quale tale proseguimento automatico dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito ai clienti e ai fornitori di quest’ultima una garanzia che non sarebbe esistita nel contesto normale di una procedura fallimentare.
50
Inoltre, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato le ragioni per le quali riteneva che l’applicazione della legge sulle società di importanza strategica non soddisfacesse il criterio dell’operatore in un’economia di mercato e non ha «limitato il suo ragionamento all’osservazione secondo la quale l’applicazione della [suddetta] legge (…) si basava su considerazioni di interesse pubblico che un creditore privato non avrebbe preso in considerazione». Infatti, dopo aver formulato tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alle affermazioni della ricorrente, ha parimenti risposto agli argomenti delle autorità slovacche concernenti le prese di posizione del primo curatore e del curatore. A tal riguardo, essa ha illustrato le ragioni per le quali, da un lato, respingeva tanto l’analisi del 26 ottobre 2009 quanto quella del marzo del 2014 e, dall’altro, riteneva di non disporre di prove del fatto che il comitato competente si sarebbe pronunciato a favore del proseguimento delle attività della [OSCURATO:PERSONA] durante il primo periodo del fallimento. Essa ha pertanto affermato di essere dell’avviso che l’analisi del marzo del 2014, basata sulla metodologia utilizzata per l’analisi di detto periodo, fosse molto breve, ipotetica e prodotta ex post, rimandando a tal riguardo a diversi punti di tre sentenze del giudice dell’Unione, ove è stato ritenuto che, ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato, fossero pertinenti unicamente gli elementi disponibili e gli sviluppi prevedibili al momento dell’adozione della decisione statale in questione. Essa ha inoltre affermato di ritenere che le autorità slovacche non avessero dimostrato che, all’inizio della procedura fallimentare nel corso del 2010, il proseguimento delle attività della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato effettivamente approvato sulla base di un’adeguata analisi approfondita e di una discussione tra tutte le parti interessate. Infine, essa ha menzionato la differenza della situazione economica dei creditori in occasione dell’adozione della decisione all’inizio del secondo periodo.
51
Inoltre, l’argomento della ricorrente concernente l’assenza di chiarimenti della [OSCURATO:PERSONA] in merito alle ragioni per le quali il comitato competente si sarebbe pronunciato contro un mantenimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] non riguarda il carattere sufficiente della motivazione della decisione impugnata, bensì rivela un dissenso della ricorrente per quanto attiene alla fondatezza del ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sua analisi, nonché delle sue conclusioni, nel senso che la ricorrente contesta il fatto che non sia stata fornita la prova di quella che sarebbe stata la decisione del comitato competente. Tuttavia, la questione del rispetto dell’obbligo di motivazione e quella della fondatezza della motivazione della decisione impugnata devono essere distinte, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 42 supra.
52
Pertanto, non si può concludere che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione concernente la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esistenza di un aiuto di Stato concesso alla [OSCURATO:PERSONA], e il terzo motivo deve essere conseguentemente respinto.
B.
Sulla prima e sulla seconda parte del primo motivo, vertenti sull’assenza, rispettivamente, di un trasferimento di risorse statali e di un vantaggio economico conferito alla [OSCURATO:PERSONA]
53
Il primo motivo, riguardante la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si articola in tre parti. Con la prima parte, la ricorrente contesta che il fatto di qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica» abbia dato luogo ad un trasferimento di risorse statali. Con la seconda parte, essa fa valere che tale misura non ha conferito un vantaggio economico alla [OSCURATO:PERSONA]. Con la terza parte, essa sostiene che, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto concludere a giusto titolo nel senso dell’esistenza di un aiuto di Stato concesso a favore della [OSCURATO:PERSONA] per effetto della prima misura, essa è incorsa in un manifesto errore di valutazione quando ha calcolato l’importo di detto aiuto.
54
Il Tribunale reputa opportuno esaminare anzitutto le prime due parti del primo motivo, che riguardano la qualificazione della misura in questione come aiuto di Stato, mentre la sua terza parte, vertente sul calcolo dell’importo di tale aiuto, sarà esaminata dopo l’analisi del secondo motivo.
55
Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 75 a 77 della decisione impugnata non dimostra il trasferimento di risorse statali per effetto della qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica». In primo luogo, essa sostiene che la qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] come società strategica non ha dato luogo ad un siffatto trasferimento, poiché lo Stato slovacco non ha dovuto sostenere alcun onere supplementare rispetto all’onere che avrebbe dovuto essere sostenuto qualora fosse stata seguita la procedura fallimentare ordinaria. Secondo la ricorrente, dalla giurisprudenza risulta che un trasferimento di risorse statali esige più di un rischio astratto di un aumento del debito pubblico generato dal proseguimento dell’attività di una società nel corso della procedura fallimentare, nella misura in cui l’aumento del debito pubblico è una conseguenza insita nell’applicazione della legge fallimentare di cui trattasi. La ricorrente richiama a tal riguardo la sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
, punti
36
,
41
e
43
). In secondo luogo, nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento, essa sostiene che è impossibile considerare le conseguenze naturali del proseguimento dell’attività durante la procedura fallimentare una «rinuncia di fatto ai crediti pubblici». A suo avviso, qualora un siffatto argomento venisse accolto, qualsiasi proseguimento dell’attività accompagnato da un aumento dei debiti nei confronti del creditori pubblici nel corso di una procedura fallimentare potrebbe essere assimilato ad un trasferimento di risorse statali. In terzo luogo, nella replica, essa afferma di ammettere che il criterio elaborato nella sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
), al fine di stabilire se siano state trasferite risorse statali, è alquanto vicino al criterio che consente di stabilire se sia stato accordato un vantaggio economico.
56
Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente deduce il manifesto errore di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza di un vantaggio economico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per effetto della qualificazione di tale società come «società strategica». In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottenuto alcun vantaggio che la stessa non avrebbe ottenuto in applicazione del regime fallimentare ordinario, nella misura in cui, in ogni caso, i suoi creditori avrebbero optato per il proseguimento della sua attività e il divieto temporaneo dei licenziamenti collettivi avrebbe favorito soltanto lo Stato slovacco, e non la [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, l’applicazione della legge sulle società di importanza strategica avrebbe soddisfatto il criterio dell’operatore in un’economia di mercato, in quanto essa sarebbe stata economicamente vantaggiosa per i creditori pubblici.
57
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta la fondatezza della linea argomentativa della ricorrente.
1.
Richiamo della giurisprudenza
58
In via preliminare, occorre ricordare che la qualificazione come aiuto richiede che sussistano tutti i presupposti menzionati all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tal senso, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza [v. sentenza del 13 dicembre 2018, AlzChem/[OSCURATO:PERSONA],
T‑284/15
,
EU:T:2018:950
, punto
59
(non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata].
59
Secondo una giurisprudenza costante, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, emerge dal tenore stesso di questa disposizione e dalle regole procedurali dettate dall’articolo 108 TFUE che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni in questione (v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA],
C‑72/91 e C‑73/91
,
EU:C:1993:97
, punto
19
; del 1o dicembre 1998, Ecotrade,
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
, punto
35
, e del 13 marzo 2001, PreussenElektra,
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
, punto
58
).
60
Orbene, occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, non in tutti i casi è necessario dimostrare che vi sia stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 28 marzo 2019, Germania/[OSCURATO:PERSONA],
C‑405/16 P
,
EU:C:2019:268
, punto
55
; v. parimenti, in tal senso, sentenze del 15 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA] de España,
C‑387/92
,
EU:C:1994:100
, punto
14
, e del 19 maggio 1999, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑6/97
,
EU:C:1999:251
, punto
16
).
61
[OSCURATO:PERSONA], la nozione di «aiuto» comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenza del 21 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑405/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:186
, punto
30
e la giurisprudenza ivi citata; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 19 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/Francia e a.,
C‑399/10 P e C‑401/10 P
,
EU:C:2013:175
, punto
101
e la giurisprudenza ivi citata).
62
Inoltre, secondo la giurisprudenza, la nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato, ha natura giuridica e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione, il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑487/06 P
,
EU:C:2008:757
, punto
111
).
63
A tal riguardo, occorre ricordare che certamente, nell’ambito del controllo che il giudice dell’Unione esercita sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli aiuti di Stato, non spetta al medesimo sostituire la propria valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA] (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punto
75
, e del 21 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑405/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:186
, punto
49
).
64
Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi rappresentino tutti i dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punto
76
, e del 21 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑405/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:186
, punto
50
).
2.
Decisione impugnata
65
Per quanto riguarda le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, in merito all’esistenza di un vantaggio economico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per effetto della qualificazione di tale società come «società strategica», esse sono illustrate ai punti da 44 a 48 supra.
66
Per quanto attiene all’impiego di risorse statali in conseguenza della prima misura, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, «[i]n virtù [della] dichiarazione [dello status di società strategica], la [[OSCURATO:PERSONA]] [era] stata mantenuta in attività malgrado la presenza di un rischio evidente (che in effetti si [era] concretizzato) che le entrate non sarebbero state sufficienti a coprire i costi del funzionamento dell’impresa durante la procedura fallimentare, compresi i contributi sociali e altri debiti nei confronti dello Stato» (punto 74 della decisione impugnata). Essa ha aggiunto che «il proseguimento dell’attività e l’accumulo di ulteriori debiti in conseguenza dell’applicazione della legge [sulle società di importanza strategica] [aveva]no reso più difficile per i creditori pubblici di [OSCURATO:PERSONA] recuperare i crediti in essere» (punto 76 della decisione impugnata). Essa ha concluso che il fatto di dichiarare la [OSCURATO:PERSONA] una società strategica aveva comportato un trasferimento di risorse statali sotto forma di rinuncia al gettito fiscale con riferimento ai crediti pubblici non onorati dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il primo periodo del fallimento (punto 77 della decisione impugnata).
3.
Sulla qualificazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della prima misura come aiuto di Stato
67
In via preliminare, occorre constatare, per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un intervento possa essere qualificato come aiuto di Stato, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 58 supra, che la ricorrente non contesta né il carattere selettivo della prima misura né che essa possa incidere sugli scambi fra Stati membri.
68
Inoltre, occorre rilevare che, sebbene con la sua argomentazione a sostegno della presente parte del primo motivo la ricorrente non rimetta in discussione il fatto che la prima misura sia imputabile allo Stato, essa afferma di voler contestare il fatto che detta misura abbia coinvolto risorse statali nel senso di comportare un onere supplementare per lo Stato o enti pubblici, e mira a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe trovata in una situazione diversa qualora la sua situazione fosse stata disciplinata dalle disposizioni della legge fallimentare. Tuttavia, occorre constatare che, mediante tale argomentazione, la ricorrente rimette in discussione essenzialmente l’esistenza di un vantaggio economico. Nell’atto introduttivo del ricorso, per quanto riguarda la sua analisi della condizione relativa all’esistenza di un vantaggio, essa rimanda inoltre agli «elementi esposti supra», ossia quelli illustrati in relazione alla nozione di trasferimento di risorse statali, e afferma che essi fanno emergere chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto alcun vantaggio che tale società non avrebbe ricevuto in applicazione del regime fallimentare ordinario. Pertanto, tale argomentazione della ricorrente deve essere ricollegata all’esame della seconda parte del primo motivo e le due prime parti di tale motivo devono essere esaminate congiuntamente.
69
Al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio economico accordato alla [OSCURATO:PERSONA] per effetto della prima misura e la legittimità della decisione impugnata sul punto, occorre rilevare che, sebbene la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, concordino sulla rilevanza, nella specie, della sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
), esse ne traggono conclusioni diverse.
70
La ricorrente sostiene che, al fine di valutare se l’applicazione della legge sulle società di importanza strategica abbia conferito un vantaggio economico alla [OSCURATO:PERSONA], occorre procedere ad un esame in due fasi. In primo luogo, si dovrebbe stabilire se detta legge abbia consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare di un vantaggio economico di cui tale società non avrebbe beneficiato in caso di applicazione della legge fallimentare, ed esaminare lo «scenario alternativo», il che esigerebbe un’analisi ipotetica a posteriori. In caso di risposta negativa a tale prima questione, l’esistenza di un vantaggio economico potrebbe essere esclusa poiché, di fatto, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata più avvantaggiata di quanto lo sarebbe stata in base al regime fallimentare ordinario. In secondo luogo, in caso di risposta positiva a questa prima questione, l’esistenza di un vantaggio economico potrebbe essere esclusa qualora, applicando la legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA], lo Stato slovacco abbia agito come un operatore in un’economia di mercato, e dunque l’applicazione di detta legge sia stata conforme agli interessi economici di detto Stato.
71
Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la posizione sostenuta dalla ricorrente svuoti del suo contenuto la giurisprudenza relativa al criterio dell’operatore in un’economia di mercato.
72
Occorre rilevare che, in conformità alle sentenze del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
, punto
45
), e del 17 giugno 1999, Piaggio (
C‑295/97
,
EU:C:1999:313
, punto
43
), si deve ritenere che l’applicazione ad un’impresa di un regime derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dia luogo alla concessione di un aiuto di Stato in due situazioni. Nella prima situazione è dimostrato, in sostanza, che tale impresa è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell’ambito dell’applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento. Nella seconda situazione è dimostrato, in sostanza, che tale impresa ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un’aliquota d’imposta ridotta, un’esenzione dall’obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un’altra impresa insolvente nell’ambito dell’applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.
73
È alla luce di tali considerazioni che deve essere controllata la valutazione della prima misura da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, al fine di verificare se essa non sia incorsa in errore nel concludere che tale misura comportava la concessione di un aiuto di Stato alla [OSCURATO:PERSONA].
74
A tal riguardo, occorre esaminare, in primo luogo, le condizioni alle quali il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] è stato autorizzato per effetto dell’applicazione della legge sulle società di importanza strategica e le conseguenze connesse a tale applicazione. In secondo luogo, occorre esaminare l’affermazione della ricorrente secondo cui la decisione dello Stato slovacco di applicare alla [OSCURATO:PERSONA] la legge sulle società di importanza strategica soddisfaceva il criterio dell’operatore in un’economia di mercato. In terzo luogo, occorre esaminare le affermazioni della ricorrente secondo cui la situazione sarebbe rimasta identica qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assoggettata al regime fallimentare ordinario.
a)
Sulle condizioni dell’applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] a causa della qualificazione come «società strategica» e sulle conseguenze connesse a tale applicazione
75
È dimostrato che, nella specie, a causa della qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica», il primo curatore non ha avuto altra scelta che quella di proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA], imposta in virtù dell’applicazione della legge sulle società di importanza strategica (punto 80 della decisione impugnata). Pertanto, nel corso del primo periodo del fallimento, durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] era assoggettata a detta legge, tale società doveva proseguire la sua attività, a prescindere da quale fosse la sua situazione economica e indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all’interesse dei suoi creditori, e, pertanto, anche se i suoi debiti aumentavano ed erano superiori ai suoi introiti (punti 78, 80 e 81 della decisione impugnata).
76
In tali circostanze, mentre l’attività della [OSCURATO:PERSONA] era in perdita alla fine del 2009, il che è indicato nell’analisi del 26 ottobre 2009, i creditori pubblici prefallimentari con crediti postfallimentari sono stati messi nella situazione di dover subire per un periodo incomprimibile un aumento altamente probabile dei mancati pagamenti nei loro confronti.
77
A tal riguardo, il fatto che, nell’ambito dell’applicazione della legge sulle società di importanza strategica, il proseguimento automatico dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] fosse accompagnato da un ostacolo ai licenziamenti collettivi avrebbe generato un rischio ancora maggiore di un aumento dei debiti della [OSCURATO:PERSONA], in particolare nei confronti dei creditori pubblici, fra cui la Sociálna poisťovňa, a.s. (compagnia di previdenza sociale, Slovacchia) e la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (compagnia di assicurazione sanitaria, Slovacchia). Infatti, a causa di detta limitazione, i costi del funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere limitati attraverso una riduzione del personale. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] doveva poter pagare i suoi fornitori nell’ambito del proseguimento automatico della sua attività e, stante la sua situazione finanziaria, essa non poteva, in parallelo, assumere pienamente i costi sociali nei confronti dei due summenzionati creditori pubblici. Si deve rilevare che, per contro, detta limitazione le permetteva di conservare il proprio personale al fine di proseguire la sua attività.
78
Inoltre, la prima misura ha conferito ai clienti la certezza del mantenimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] durante tutto il primo periodo del fallimento, come esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punti 85 e 86 della decisione impugnata).
79
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore quando ha rilevato le conseguenze derivanti dall’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] della legge sulle società di importanza strategica.
b)
Sull’affermazione della ricorrente secondo cui la decisione dello Stato slovacco di qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica» rispettava il criterio dell’operatore in un’economia di mercato
80
Secondo la ricorrente, l’applicazione della legge sulle società di importanza strategica rispettava il criterio dell’operatore in un’economia di mercato, in quanto sarebbe stata economicamente vantaggiosa per i creditori pubblici. In primo luogo, il criterio dell’operatore in un’economia di mercato non si applicherebbe soltanto alle misure che possono essere teoricamente prese da operatori privati, bensì anche a quelle che, rientrando nella sovranità dello Stato, possono essere adottate soltanto da quest’ultimo, al pari degli atti normativi. Inoltre, le considerazioni di politica pubblica non escluderebbero che venga rispettato il criterio dell’operatore in un’economia di mercato, poiché l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distinguerebbe i diversi obiettivi delle misure, o le loro diverse cause, definendole soltanto in funzione dei loro effetti.
81
In secondo luogo, il criterio del creditore privato sarebbe applicabile non soltanto nei confronti dei crediti di diritto privato di cui è titolare lo Stato, bensì anche dei suoi crediti di diritto pubblico, come quelli relativi al versamento dei contributi previdenziali. Nella specie, detto criterio sarebbe rispettato, in quanto il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerato lo scenario di gran lunga più favorevole sotto il profilo economico per i creditori pubblici. Per procedere a tale raffronto, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i dati rilevanti noti alla data di adozione della prima misura.
82
Anzitutto, secondo la ricorrente, tutti i creditori pubblici prefallimentari, chirografari e privilegiati, avevano evidentemente interesse al proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], poiché essa costituiva l’unico mezzo per ottenere un pagamento quantomeno parziale dei loro crediti prefallimentari ed essi non correvano alcun rischio di sostenere un onere finanziario più gravoso. Emergerebbe nettamente dalla decisione dello Stato slovacco di qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica» che lo stesso era consapevole del fatto che la situazione di tali creditori sarebbe stata peggiore nel caso di liquidazione della società.
83
Inoltre, durante il procedimento di indagine formale, le autorità slovacche avrebbero presentato informazioni circostanziate attestanti che, alla data dell’adozione della prima misura, il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] costituiva parimenti l’opzione economica migliore se si teneva conto del possibile aumento del debito non pagato nel corso del mantenimento dell’attività. A esempio, sarebbe stato dimostrato che la situazione della compagnia di previdenza sociale, la quale costituiva il maggiore creditore pubblico postfallimentare, sarebbe stata manifestamente peggiore nel caso di una liquidazione immediata della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neanche menzionato tali argomenti. Nella replica, la ricorrente aggiunge che sarebbe inutilmente restrittivo distinguere fra i costi che avrebbero dovuto essere sostenuti dalla compagnia di previdenza sociale nell’ipotesi, da un lato, di un mantenimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, di una liquidazione immediata della [OSCURATO:PERSONA].
84
Infine, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta, né nella decisione impugnata né dinanzi al Tribunale, l’esattezza delle cifre presentate.
85
Secondo la giurisprudenza, il criterio del creditore privato presuppone che vengano confrontati il comportamento di un creditore pubblico e quello di un creditore privato che si trovano in una situazione la più simile possibile. Possono essere necessari elementi dai quali emerga che la decisione dello Stato è fondata su valutazioni economiche comparabili a quelle che un creditore privato avrebbe fatto accertare (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑150/16
,
EU:C:2017:388
, punti
25
e
26
e la giurisprudenza ivi citata).
86
Tuttavia, il criterio del creditore privato non può essere ritenuto applicabile al caso di specie. Infatti, non esiste alcun elemento prodotto dallo Stato slovacco durante il procedimento amministrativo attestante che esso ha adottato la decisione di qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica» nell’ambito di un’azione di natura economica e nella sua qualità di creditore, e non nella sua qualità di pubblica amministrazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/EDF,
C‑124/10 P
,
EU:C:2012:318
, punti
81
e
82
).
87
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto nutrire dubbi in merito all’applicabilità di detto criterio, spettava a quest’ultima operare una valutazione globale prendendo in considerazione, oltre agli elementi forniti da tale Stato membro, ogni altro elemento pertinente nella specie che le consentisse di accertare se la misura in causa fosse riconducibile alla qualità di operatore economico o a quella di potere pubblico dello Stato membro medesimo. In particolare, possono risultare rilevanti a tal riguardo la natura e l’oggetto di tale misura, il contesto in cui essa si colloca, nonché l’obiettivo perseguito e le regole cui la misura stessa è soggetta. Per contro, valutazioni economiche operate successivamente all’adozione della misura, la constatazione retrospettiva dell’effettiva redditività della misura adottata dallo Stato membro de quo o giustificazioni successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato non possono essere sufficienti a dimostrare che detto Stato membro ha adottato tale decisione, preliminarmente o simultaneamente a tale adozione, nella sua qualità di operatore economico (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/EDF,
C‑124/10 P
,
EU:C:2012:318
, punti
85
e
86
).
88
Tuttavia, risulta dalla legge sulle società di importanza strategica e dalla decisione del governo slovacco di conferire alla [OSCURATO:PERSONA] lo status di società strategica che lo Stato slovacco aveva come unico obiettivo quello di evitare gli effetti negativi della cessazione dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] sul funzionamento e sulla competitività di tutta l’industria chimica in Slovacchia, nonché l’impatto negativo sull’occupazione nella regione di cui trattasi, che avrebbero messo in pericolo l’economia slovacca. Per contro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalla decisione dello Stato slovacco di qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica» non risulta che lo stesso sapeva che la situazione dei creditori pubblici prefallimentari sarebbe stata peggiore nel caso della liquidazione di tale società.
89
Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’ostacolo ai licenziamenti collettivi si iscriveva nella logica del principale obiettivo della legge sulle società di importanza strategica, consistente nel mantenere le attività di tali società, il che sarebbe stato indubbiamente reso quantomeno difficile, se non impossibile, qualora, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], le misure adottate dal curatore in carica fossero state tali da comportare una significativa riduzione del personale.
90
Inoltre, in primo luogo, la linea argomentativa della ricorrente presupporrebbe di ritenere che lo Stato possa essere considerato un creditore pubblico unico. Tuttavia, un simile approccio è stato respinto nella sentenza del 13 dicembre 2018, AlzChem/[OSCURATO:PERSONA] [
T‑284/15
,
EU:T:2018:950
, punti da
184
a
196
(non pubblicata)].
91
Oltre a ciò, come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punti 81, 83, 87 e 88 della decisione impugnata), non esiste alcuno studio sufficiente e coevo all’applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe esaminato il proseguimento dell’attività di tale società alla luce degli interessi dei creditori pubblici, mentre, ai fini dell’applicabilità e dell’applicazione del criterio dell’investitore privato sono pertinenti solo gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/EDF,
C‑124/10 P
,
EU:C:2012:318
, punto
105
). La ricorrente sottolinea che, del resto, essa stessa «non è in grado di verificare se siffatte valutazioni approfondite [quanto al fatto che la situazione dei creditori pubblici prefallimentari sarebbe stata peggiore nel caso di una liquidazione della [OSCURATO:PERSONA]] siano state realizzate prima dell’adozione della decisione [di qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come ”società strategica”]». Essa precisa parimenti che, a causa di siffatta qualificazione, il curatore in carica non avrebbe potuto effettuare all’epoca un’analisi esaustiva, nel senso, come precisato dalla stessa in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, che non era necessario realizzare tale analisi, a causa dell’applicazione della legge sulle società di importanza strategica.
92
In secondo luogo, anche prendendo in considerazione soltanto la situazione della compagnia di previdenza sociale, come parimenti invocato dalle autorità slovacche nella loro seconda risposta alla [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2013, l’argomentazione della ricorrente non potrebbe essere accolta. Mentre essa fa valere che, in caso di liquidazione immediata, detta compagnia, la quale costituiva il più importante creditore pubblico postfallimentare, avrebbe avuto un credito superiore a 3 milioni di euro, la stessa non indica l’importo del credito di detta compagnia in caso di proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto essere stimato alla data in cui tale società è stata qualificata come «società strategica», come richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 91 supra.
93
Inoltre, deve essere respinto l’argomento della ricorrente, sollevato nella replica, secondo il quale lo Stato slovacco avrebbe tenuto conto del fatto che lo stesso avrebbe dovuto versare, tramite la compagnia di previdenza sociale, indennità di disoccupazione in caso di liquidazione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, la ricorrente fa valere che avrebbero dovuto essere versate indennità di disoccupazione per gli ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], nonché per quelli di altre società direttamente interessate dalla liquidazione, e che l’importo totale di tali versamenti sarebbe stato ampiamente superiore all’importo dell’aiuto addotto. Tuttavia, se siffatte indennità avessero dovuto essere versate, esse non sarebbero state versate alla [OSCURATO:PERSONA], bensì a dipendenti, alcuni dei quali lavoravano in società diverse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il fatto che lo Stato slovacco possa divenire debitore nei confronti di ex dipendenti, della [OSCURATO:PERSONA] o di altre società, non può essere preso in considerazione allorché si tratta di esaminare il suo comportamento nella qualità di creditore della [OSCURATO:PERSONA]. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ammette che lo Stato slovacco ha potuto dunque essere avvantaggiato quale autorità pubblica responsabile dei sussidi di disoccupazione nei confronti di ex dipendenti, ma non quale creditore della [OSCURATO:PERSONA], il che rende irrilevanti le cifre da esso presentate, ammesso che siano esatte. A tal riguardo, è giocoforza constatare, infatti, che il ragionamento della ricorrente si basa su supposizioni, con riferimento sia al numero dei dipendenti che avrebbero potuto essere interessati sia alla quantificazione effettuata.
94
Di conseguenza, ammesso che il criterio dell’operatore in un’economia di mercato sia applicabile alla fattispecie, l’affermazione della ricorrente secondo cui l’applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] rispettava detto criterio deve essere respinta.
c)
Sulle affermazioni della ricorrente concernenti il fatto che la situazione sarebbe rimasta identica qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assoggettata al regime fallimentare ordinario
95
La ricorrente fa valere, fondandosi su un certo numero di elementi fattuali, che l’applicazione della legge fallimentare alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato luogo ad una situazione identica a quella generata dall’applicazione della legge sulle società di importanza strategica a tale società, la quale non avrebbe pertanto beneficiato di un alcun vantaggio supplementare nell’ambito del mantenimento della sua attività imposta dalla legge sulle società di importanza strategica.
1)
Sull’affermazione, secondo cui il primo curatore si era pronunciato a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della legge sulle società di importanza strategica
96
In primo luogo, secondo la ricorrente, il primo curatore si era pronunciato, il 14 ottobre 2009, e dunque prima dell’adozione della legge sulle società di importanza strategica, a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA]. Al fine di suffragare tale affermazione, la ricorrente rimanda ad una dichiarazione ripresa da un’agenzia di stampa. Tuttavia, si deve constatare che si trattava allora più di una dichiarazione di intenti che di una decisione idonea a vincolare il primo curatore, il quale aveva indicato che «[avrebbe fatto] tutto il possibile per mantenere l’impresa in attività». Inoltre, veniva menzionato il fatto che detto curatore doveva ancora fornire, al ministro slovacco interessato, un’analisi economica della preservazione del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata presentata il 26 ottobre 2009.
97
In secondo luogo, la ricorrente afferma che il primo curatore aveva ritenuto che le condizioni di legge per proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte, come spiegato nel suo discorso ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una riunione tenutasi il 20 ottobre 2009. La ricorrente cita, tuttavia, soltanto una parte di detto discorso. In quest’ultimo, il primo curatore ha effettivamente richiamato il fatto che la valutazione iniziale l’aveva indotto a concludere che il valore della [OSCURATO:PERSONA] quale società in attività era sensibilmente più elevato che nel caso in cui gli attivi fossero stati venduti in un altro modo. Egli ha nondimeno aggiunto che un’altra, e non meno importante, ragione della sua decisione di proseguire l’attività era il significato economico e sociale dell’ente in fallimento per tutta la regione interessata, e non solo per il «piccolo numero» dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], ma anche per le loro famiglie. Queste due ragioni, ossia il valore economico della [OSCURATO:PERSONA] e l’impatto sociale, vengono inoltre riprese successivamente nel suo discorso. La seconda ragione menzionata si ricollega peraltro a quella invocata nell’ambito dell’adozione della legge sulle società di importanza strategica. Pertanto, non si può ritenere che la decisione del primo curatore fosse legata unicamente all’analisi della situazione economica della [OSCURATO:PERSONA].
98
In terzo luogo, la ricorrente invoca l’analisi del 26 ottobre 2009. In via preliminare, occorre rilevare che ciò che la ricorrente qualifica come analisi è una presentazione contenente grafici, elenchi di considerazioni sommarie relative ai risultati economici per il periodo dal gennaio al novembre del 2009, le misure economiche del primo curatore per il quarto trimestre del 2009, il piano economico per il 2010, nonché una parte conclusiva articolata in tre punti.
99
Primo, benché la ricorrente sostenga che la maggior parte delle misure menzionate nell’analisi del 26 ottobre 2009 era fondata su sviluppi del mercato o su negoziati con parti private, ciò non emerge affatto dal documento comunicato. Inoltre, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che talune misure, come gli sgravi fiscali, presupponevano un intervento delle autorità pubbliche.
100
Secondo, nell’analisi del 26 ottobre 2009, il primo curatore ha certamente concluso, come sostenuto dalla ricorrente, che occorreva mantenere la [OSCURATO:PERSONA] in attività al fine di venderla come impresa in attività e di soddisfare in tal modo al meglio i creditori della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, egli ha aggiunto che «avrebbe proceduto rigorosamente a garantire che nessuna passività in essere inerente all’attività della società sopravven[isse] durante l’attività della [[OSCURATO:PERSONA]]». Pertanto, anche se il primo curatore ha ritenuto, nell’ottobre del 2009, che la decisione di proseguire le attività della [OSCURATO:PERSONA] fosse all’epoca la soluzione migliore, ciò non implica che tale decisione sarebbe rimasta immutata alla luce degli sviluppi della situazione economica della [OSCURATO:PERSONA] nel 2010.
101
Terzo, sebbene la ricorrente faccia valere che l’analisi del 26 ottobre 2009 era stata corroborata dai dati della produzione e dai nuovi ordini emessi dal settembre al novembre del 2009, i quali avrebbero dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] restava operativa, nella misura in cui tali risultati erano simili a quelli ottenuti nel corso degli otto mesi precedenti del 2009 e vi era ogni ragione di credere che l’attività della società avrebbe consentito di attirare investitori, occorre rilevare che, da un lato, l’importanza da attribuire al mantenimento del livello degli ordini emessi è limitata in considerazione dell’annuncio nell’ottobre del 2009 concernente l’adozione di una legge sulle società di importanza strategica. Inoltre, dalla seconda risposta delle autorità slovacche alla [OSCURATO:PERSONA], del 29 novembre 2013, si evince che all’epoca vi era piuttosto una tendenza al ribasso degli introiti provenienti dalle vendite e dai nuovi ordini. Dall’altro, la linea argomentativa della ricorrente si basa su mere supposizioni riguardanti l’esistenza di futuri investitori.
102
Ne consegue che, anche qualora si dovesse ritenere che, al di là di una mera dichiarazione di intenti, il primo curatore si era pronunciato a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della legge sulle società di importanza strategica, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sembra disposta ad ammettere, tale fatto non può, in ogni caso, implicare che lo stesso avrebbe necessariamente mantenuto tale opinione durante tutto il primo periodo del fallimento, né che il curatore vi avrebbe aderito.
2)
Sull’affermazione secondo cui la decisione iniziale del primo curatore sarebbe stata confermata dal comitato competente
103
Secondo la ricorrente, nulla induce a credere che il comitato competente non abbia confermato la decisione iniziale del primo curatore. Essa fa valere che era sin da allora chiaro che, nel caso di una liquidazione della [OSCURATO:PERSONA], i creditori prefallimentari non avrebbero ottenuto alcun rimborso e che non avevano pertanto niente da perdere votando per il proseguimento dell’attività di tale società, e che tanto i creditori privilegiati quanto il comitato dei creditori e il giudice fallimentare avrebbero preso posizione a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della sua linea argomentativa, essa fa valere l’analisi del marzo del 2014, la quale sarebbe stata effettuata ex post su richiesta espressa della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, era evidente che i costi di decontaminazione del sito ammonterebbero a milioni di euro e sarebbero prioritari rispetto ai crediti prefallimentari. Essa afferma, inoltre, che gli indicatori economici nel 2009 erano peraltro sicuramente migliori di quelli nel 2010 e che, pur se lo sviluppo reale della [OSCURATO:PERSONA] ha subito l’influenza nefasta di taluni sviluppi del mercato sopravvenuti nel 2010, questi ultimi non potevano essere anticipati alla fine del 2009. Inoltre, essa fa valere che, anche se il mantenimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] non era avvenuto nell’interesse dei creditori pubblici chirografari postfallimentari, questi non avrebbero potuto opporvisi.
104
A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la linea argomentativa della ricorrente si basa su supposizioni e affermazioni, nella parte in cui si fonda sull’analisi del 26 ottobre 2009, la quale non può essere considerata sufficiente (v. punti da 98 a 101 supra), e non menziona alcuna analisi che sarebbe stata effettuata nel corso del primo periodo del fallimento, fermo restando che la mancanza di una siffatta analisi non sorprende, poiché, come indicato dalla ricorrente stessa (v. punto 91 supra), a prescindere da quali fossero stati il contenuto e le conclusioni di un’analisi a suo tempo, l’attività della [OSCURATO:PERSONA] doveva proseguire (punto 80 della decisione impugnata). Inoltre, nella loro terza risposta alla [OSCURATO:PERSONA], datata 13 gennaio 2014, le autorità slovacche avevano indicato che, pur se esse ritenevano che le decisioni adottate successivamente potessero servire da indicatore chiaro del fatto che il comitato competente si sarebbe pronunciato a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], ciò che detto comitato avrebbe alla fine potuto decidere nel dicembre del 2009 non era loro noto.
105
In secondo luogo, il fatto che il livello dei prezzi delle principali materie prime e di taluni prodotti potesse evolversi in maniera sfavorevole, come è avvenuto, circostanza menzionata dalla ricorrente nella replica, è un fattore che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal curatore in carica e dal comitato competente. Pur se la ricorrente fa valere che tali sviluppi non erano prevedibili allorché il primo curatore ha statuito sul mantenimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] ed essi non potevano neanche essere noti alla fine del 2009, occorre cionondimeno rilevare che, nell’analisi del 26 ottobre 2009, l’aumento del prezzo dell’energia e la diminuzione del prezzo dei prodotti erano menzionati quali motivi che giustificavano i risultati negativi fra il giugno e il luglio del 2009 e che, quantomeno, la questione del prezzo delle materie prime strategiche era indicato come un fattore di rischio concernente la gestione finanziaria per il quarto trimestre del 2009.
106
In terzo luogo, anche considerando che fosse noto che i costi di decontaminazione in caso di cessazione dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati significativi, ciò non toglie che la questione era se il curatore in carica e il comitato competente, che include il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin), avrebbero effettivamente ritenuto che il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] fosse la soluzione da adottare. Orbene, la linea argomentativa della ricorrente si basa, sul punto, soltanto su supposizioni.
107
Primo, non sono note le decisioni dei membri del comitato competente che avrebbero dovuto essere sottoposte per decisione, in conformità alla legge fallimentare, al súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin), ossia quelle dei creditori privilegiati e del comitato dei creditori.
108
Infatti, non è significativo il fatto che, secondo la ricorrente, il Fond národného majetku [OSCURATO:PERSONA] (Fondo del patrimonio nazionale della Repubblica slovacca), il quale era un creditore pubblico prefallimentare, al contempo chirografaro e privilegiato, abbia indicato, in una dichiarazione allegata alla prima risposta delle autorità slovacche alla [OSCURATO:PERSONA] del 2 settembre 2013, che esso avrebbe votato a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA]. La dichiarazione di tale ente è datata luglio 2013, ossia è posteriore al primo periodo del fallimento.
109
Inoltre, anche se la ricorrente afferma che i creditori prefallimentari non correvano alcun rischio, essa trascura tuttavia il fatto che emerge dal fascicolo che taluni creditori privilegiati hanno visto i loro crediti aumentare durante il primo periodo del fallimento. Essa indica peraltro le cifre dell’aumento dei crediti del comune di Nováky (Slovacchia) e dell’Environmentálny fond (Fondo per l’ambiente, Slovacchia) già alla fine del 2009, fermo restando che tali cifre risultano parimenti dal fascicolo. Pertanto, non sarebbe corretto ritenere, senza un’analisi più circostanziata, che la situazione di tali creditori fosse a tal punto chiara che essi potevano pertanto votare soltanto a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA].
110
Ancora, la ricorrente sostiene che il comitato dei creditori era composto da cinque creditori privati, tutti chirografari, i quali erano all’epoca tutte le imprese private che avevano votato a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] l’11 gennaio 2010. Orbene, occorre rilevare che una siffatta decisione, l’11 gennaio 2010, non può essere significativa, poiché la [OSCURATO:PERSONA] era a quei tempi già assoggettata alle disposizioni della legge sulle società di importanza strategica. Pertanto, non solo tale voto poteva avere un valore unicamente simbolico, ma esso poteva inoltre essere influenzato dal fatto che detta legge era applicabile. Inoltre, non esiste alcuna certezza, e neppure un indizio, del fatto che tale voto sarebbe stato ripetuto in maniera identica quando la situazione economica della [OSCURATO:PERSONA] è peggiorata nel corso del primo periodo del fallimento, nel 2010.
111
Secondo, nella misura in cui il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčin) doveva pronunciarsi dopo il comitato dei creditori e i creditori privilegiati, non vi è alcuna certezza quanto alla sua decisione, fermo restando che la ricorrente si limita a sostenere, in risposta ad un argomento della [OSCURATO:PERSONA], che esso avrebbe disposto la prosecuzione dell’attività, come esso ha fatto nel 2011.
112
Terzo, la ricorrente sostiene che, anche se il mantenimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato nell’interesse dei creditori pubblici postfallimentari, fra cui la compagnia di previdenza sociale e la compagnia di assicurazione sanitaria, le quali detenevano circa l’83% del totale del passivo non pagato dei creditori pubblici sorto successivamente al fallimento, detti creditori non avrebbero potuto opporvisi. Essa aggiunge che, anche se la totalità di tali creditori avesse potuto esprimere il proprio punto di vista sul proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] – quod non –, la loro opposizione non avrebbe potuto influire sulla decisione finale, poiché il livello totale del passivo posteriore al fallimento era pari a EUR 8,5 milioni alla fine del 2009 e i crediti dei creditori pubblici rappresentavano meno del 9% di tale importo.
113
È vero che non risulta dalle disposizioni della legge fallimentare, e segnatamente dall’articolo 83, paragrafo 4, di detta legge, che, nelle circostanze del caso di specie, la compagnia di previdenza sociale poteva intervenire nell’adozione della decisione di proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) [v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, AlzChem/[OSCURATO:PERSONA],
T‑284/15
,
EU:T:2018:950
, punto
151
(non pubblicata)].
114
Tuttavia, ammesso che tutte le cifre addotte dalla ricorrente siano comprovate, occorre rilevare che il curatore in carica era responsabile del pagamento dei crediti postfallimentari. Orbene, il fatto di permettere ai debiti della [OSCURATO:PERSONA] di aumentare durante il primo periodo del fallimento era contrario a tale obbligo. Si deve sottolineare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che se è vero che un entità in fallimento può di fatto essere gestita anche se genera delle perdite, il primo curatore aveva indicato espressamente che avrebbe proceduto in modo da garantire che una situazione del genere non si verificasse (v. punto 100 supra).
115
Inoltre, l’affermazione della ricorrente si basa sulla presunzione secondo la quale il comitato competente non avrebbe esaminato, o avrebbe considerato irrilevanti, le prospettive prevedibili, alla fine del 2009, di aumento dei crediti pubblici nel corso del 2010 in caso di una decisione di proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA]. In udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha ammesso che, nell’ipotesi di un importo di debiti postfallimentari estremamente considerevole al momento del proseguimento dell’attività, i creditori prefallimentari sarebbero stati i primi ad avvicinare il curatore per chiedere una cessazione dell’attività, al fine di preservare ogni eventuale possibilità di recuperare l’importo dei loro crediti.
116
Quarto, non può essere accolto l’argomento della ricorrente, con il quale essa contesta il fatto che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non abbia messo in dubbio l’esattezza dell’analisi del marzo del 2014, che essa stessa aveva chiesto alle autorità slovacche di fornire, la stessa non l’ha ammessa come elemento di prova, sostenendo che fosse molto breve, ipotetica ed ex post (punto 87 della decisione impugnata).
117
Da un lato, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, l’analisi del marzo del 2014 è quantomeno incompleta. Infatti, era importante conoscere i potenziali costi del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] per i creditori prefallimentari che potevano avere anche crediti postfallimentari (v. punto 109 supra). Orbene, l’analisi non fornisce alcuna indicazione a tal riguardo.
118
Dall’altro, l’argomento della ricorrente che rimette in discussione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al carattere ipotetico dell’analisi del marzo del 2014 e all’irrilevanza di un’analisi ex post non può essere accolto.
119
A tal riguardo, la ricorrente contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] respinga, nella decisione impugnata, gli elementi di prova eccependo la loro natura ex post, senza fornire una spiegazione significativa, fatto salvo un riferimento ad una giurisprudenza in una nota a piè di pagina isolata, mentre tale giurisprudenza non suffragherebbe l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’irrilevanza dell’analisi ex post. Secondo la ricorrente, l’attendibilità dell’analisi del marzo del 2014 era particolarmente elevata, poiché i principali fattori di costi dovuti alla liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] erano connessi all’attività di tale società, nonché agli impegni dell’industria chimica, e non avrebbero potuto essere pregiudicati da una qualsivoglia evoluzione della situazione economica della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato i fatti e le cifre in questione. Inoltre, in questo tipo di situazione, l’analisi ex post sarebbe consentita (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2007, Scott/[OSCURATO:PERSONA],
T‑366/00
,
EU:T:2007:99
, punti da
136
a
138
). Inoltre, a causa dell’applicazione della legge sulle società di importanza strategica, il curatore in carica non avrebbe potuto effettuare un’analisi esaustiva all’epoca, il che distinguerebbe la situazione della [OSCURATO:PERSONA] da quella che ha dato luogo alla giurisprudenza menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla nota 13 della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, occorre distinguere in maniera precisa il criterio elaborato dalla sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
), e quello dell’operatore in un’economia di mercato. Mentre, nell’ambito del criterio dell’operatore in un’economia di mercato, sarebbe consentito dubitare della rilevanza di un’analisi ex post in determinate circostanze, l’analisi richiesta da tale sentenza, la quale consisterebbe nello stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proseguito la sua attività anche qualora le fosse stato applicato il regime fallimentare ordinario, esigerebbe, per definizione, un’analisi ipotetica ex post. In forza del criterio elaborato in tale sentenza, occorrerebbe valutare ciò che, con ogni probabilità, sarebbe accaduto se la legge sulle società di importanza strategica non fosse esistita.
120
Occorre rilevare che, contrariamente alla affermazioni della ricorrente, il punto 36 della sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
), non sancisce un requisito relativo ad un’«analisi controfattuale ipotetica», ma è inteso a rispondere all’argomento della [OSCURATO:PERSONA], sollevato nella causa sfociata in tale sentenza, secondo il quale la diminuzione dei vantaggi a causa della misura controversa poteva comportare una perdita di introiti fiscali per lo Stato, il che implicava un trasferimento di risorse statali a causa di detta misura. Inoltre, nessun altro punto di tale sentenza sancisce il requisito di un’«analisi controfattuale ipotetica».
121
Per quanto riguarda la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al carattere ex post dell’analisi del marzo del 2014 e alla sua irrilevanza, è innegabile che, senza l’applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, l’ostacolo ai licenziamenti collettivi non sarebbe stato imposto e, dall’altro, il proseguimento dell’attività di tale società avrebbe dovuto essere deciso dal comitato competente e non sarebbe stato automatico. A tal riguardo, contrariamente alle deduzioni della ricorrente, il fatto di comparare la situazione verificatasi a causa dell’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] della legge sulle società di importanza strategica e la situazione che si sarebbe verificata se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assoggettata al regime fallimentare ordinario non può che basarsi su un’analisi fondata sulla conoscenza della situazione e dei dati esistenti al momento in cui era necessario che venisse presa la decisione relativa all’eventuale continuazione dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] e in cui quest’ultima è stata qualificata come «società strategica» (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Fennelly nella causa Ecotrade,
C‑200/97
,
EU:C:1998:378
, paragrafo
31
).
122
Orbene, la ricorrente non sostiene che l’analisi del marzo del 2014 sia stata realizzata a partire da dati coevi alla qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica». Si evince peraltro da detta analisi, prodotta dalla ricorrente, che il curatore non ha redatto quest’ultima fondandosi su dati disponibili nel 2009, ma che ha utilizzato dati del dicembre del 2010, al fine di stabilire se tali dati potessero essere validi nel dicembre del 2009, senza riesaminarli se non per considerare che taluni di essi erano indifferenti al fattore tempo. Egli ha peraltro sottolineato l’esistenza di difficoltà connesse alla raccolta di dati contemporanei al dicembre del 2009.
123
Pertanto, non si può dare per certo che l’analisi del marzo del 2014 corrisponda all’analisi della situazione della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto essere effettuata se tale società non fosse stata qualificata come «società strategica». Pertanto, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, secondo la quale l’analisi del marzo del 2014 era irrilevante in quanto ipotetica ed ex post, deve essere considerata non erronea.
124
Quinto, secondo la ricorrente, nessun elemento di prova consente di dimostrare che una liquidazione immediata della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato un interesse. A sostegno di tale argomento, essa fa valere che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato il contenuto degli elementi di prova prodotti nel corso del procedimento di indagine formale e si è limitata a dar mostra, in modo globale e arbitrario, di scetticismo nei confronti dei medesimi (punti 83, 84 e 87 della decisione impugnata), senza apportare la minima prova a sostegno della sua opinione secondo cui il comitato competente non avrebbe accettato che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] proseguisse. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rimesso in discussione le cifre e i dati sottoposti dalle autorità slovacche, ammettendo dunque manifestamente che essi erano esatti.
125
A tal riguardo, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, si deve ritenere che spettasse allo Stato membro interessato, nella specie la Repubblica slovacca, e non alla [OSCURATO:PERSONA], dimostrare che la situazione sarebbe stata la stessa se alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato applicato il regime fallimentare ordinario, e non la legge sulle società di importanza strategica. Orbene, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le ragioni per le quali essa non aveva preso in considerazione i dati comunicati a tal fine (v. punti da 98 a 101 e da 116 a 123 supra) ed è giocoforza constatare che, contrariamente all’affermazione della ricorrente, essa non ha ammesso che le cifre e i dati presentati dal governo slovacco fossero esatti. Di conseguenza, l’affermazione della ricorrente secondo cui nessun elemento di prova dimostra che una liquidazione immediata avrebbe presentato un interesse deve essere respinta.
126
Inoltre, alla luce della giurisprudenza citata al punto 91 supra, l’assenza di uno studio sufficiente e coevo all’applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] che abbia esaminato il proseguimento dell’attività di tale società alla luce degli interessi dei creditori pubblici giustifica il fatto che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, non esisteva la necessità per la [OSCURATO:PERSONA] di rispondere, nella decisione impugnata, agli argomenti dello Stato slovacco concernenti i costi che la liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato per la compagnia di previdenza sociale e che erano fondati sull’analisi del marzo del 2014.
127
Pertanto, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, non si può concludere che nulla induce a ritenere che il comitato competente non avrebbe confermato la decisione iniziale del primo curatore.
128
Inoltre, deve essere respinta l’argomentazione della ricorrente, fatta valere in risposta ad un argomento della [OSCURATO:PERSONA], e secondo la quale la decisione di proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata presa in ogni caso e non è in contraddizione con la decisione del governo slovacco di applicare alla [OSCURATO:PERSONA] la legge sulle società di importanza strategica. A suo avviso, quest’ultima decisione deve essere intesa tenendo presente il fatto che la crisi economica e finanziaria aveva all’epoca raggiunto il suo apice e considerando che, nella morsa della paura e forse visto il profilarsi delle elezioni del 2010, detto governo ha agito in modo proattivo, senza disporre di informazioni concrete sulla situazione reale della [OSCURATO:PERSONA] e senza che il primo curatore avesse sollecitato un qualsivoglia intervento dello Stato slovacco.
129
Tale argomentazione della ricorrente non persuade, in quanto si basa sulla premessa che lo Stato slovacco ha adottato una legge e deciso di applicarla ad una sola società, senza disporre di informazioni concrete sulla situazione della medesima. Orbene, si deve ricordare che il primo curatore doveva fornire un’informativa alle autorità slovacche e che vi ha provveduto con l’analisi del 26 ottobre 2009 (v. punto 96 supra). Se il risultato della decisione che il comitato competente avrebbe preso fosse stato all’epoca così certo come sostenuto dalla ricorrente, non vi sarebbe stato alcun motivo per le autorità slovacche di dubitare del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata mantenuta in attività. Per contro, l’esistenza di un timore in vista delle elezioni, invocata dalla ricorrente, tende a dimostrare che un’altra decisione, ossia la liquidazione della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essere presa dal comitato competente, alla luce della situazione economica della [OSCURATO:PERSONA] e delle prospettive della sua evoluzione.
130
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’affermazione della ricorrente secondo la quale, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assoggettata al regime fallimentare ordinario, la decisione del curatore in carica sarebbe stata confermata dal comitato competente, il quale avrebbe pertanto deciso il proseguimento delle attività della [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta.
3)
Sull’affermazione secondo la quale una decisione del comitato competente avrebbe dato la stessa sicurezza ai clienti e ai fornitori della legge sulle società di importanza strategica
131
In primo luogo, secondo la ricorrente, una decisione del comitato competente avrebbe dato ai clienti e ai fornitori la stessa sicurezza della legge sulle società di importanza strategica, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] (punto 88 della decisione impugnata). Essa sostiene che, quand’anche tali affermazioni fossero esatte – quod non –, tale sicurezza avrebbe influito sul grado di probabilità e sull’importo del pagamento (parziale) dei debiti della [OSCURATO:PERSONA] solo nel caso di un proseguimento dell’attività della società, e non nel caso di una sua liquidazione immediata. La ricorrente contesta, inoltre, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’esistenza di una migliore garanzia, data ai clienti e ai fornitori dall’applicazione della legge sulle società di importanza strategica, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proseguito quantomeno la sua attività fino alla scadenza di detta legge è dimostrata dal fatto che, nonostante l’applicazione di detta legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha perso clienti nel 2009 e nel 2010 (punti 85 e 86 della decisione impugnata).
132
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la prima misura avesse conferito alla [OSCURATO:PERSONA], nonché ai terzi, segnatamente ai suoi clienti e ai suoi fornitori, la certezza del proseguimento dell’attività di tale società, sebbene un proseguimento dell’attività di una società in fallimento non sarebbe mai garantita nelle normali condizioni di un fallimento, e avesse pertanto fatto beneficiare la [OSCURATO:PERSONA] di un trattamento privilegiato rispetto ai suoi concorrenti in una situazione analoga (punti 78, 85, 89 e 90 della decisione impugnata). Essa ha rilevato che, nonostante la tutela fornita dall’applicazione della legge sulle società di importanza strategica, la [OSCURATO:PERSONA] aveva perso alcuni clienti nel 2009 e nel 2010, come dimostrato dall’analisi economica presentata dal curatore dopo la scadenza di detta legge (punto 86 della decisione impugnata). Essa ha considerato che, se detta legge non fosse stata applicata alla [OSCURATO:PERSONA] «la società avrebbe affrontato ulteriori conseguenze negative (come la migrazione dei clienti verso fornitori più affidabili) che avrebbero aumentato in misura significativa il rischio che i creditori optassero per l’interruzione dell’attività [della società] in quella fase» (punto 88 della decisione impugnata).
133
Si evince dunque chiaramente dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a prendere in considerazione la situazione al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata assoggettata all’applicazione della legge sulle società di importanza strategica, ma ha inteso indicare che la decisione di porre fine all’attività della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere adottata nel corso del 2010, mentre detta legge ha prodotto i suoi effetti durante tutto il primo periodo del fallimento, ossia poco più di un anno, congelando la situazione lungo tutto questo periodo. La stessa ricorrente sottolinea che, qualora sia accertato il fallimento della strategia del curatore fallimentare, deve essere convocato il comitato competente, in conformità all’articolo 88, paragrafo 2, della legge fallimentare.
134
La linea argomentativa della ricorrente non tiene conto del fatto che i creditori prefallimentari, segnatamente pubblici, potevano vedere i loro crediti postfallimentari accrescersi con il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] durante il primo periodo del fallimento e che, pertanto, se la [OSCURATO:PERSONA] continuava ad operare, essi avevano interesse a che la [OSCURATO:PERSONA] potesse ottenere profitti affinché i loro crediti postfallimentari potessero essere pagati, pena il sorgere d una perdita supplementare, in aggiunta a quella del credito prefallimentare. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 86 della decisione impugnata), in una situazione in cui clienti o fornitori avessero abbandonato la [OSCURATO:PERSONA], tali creditori avrebbero potuto rivedere la loro posizione nel corso del 2010 se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assoggettata al regime fallimentare ordinario. Inoltre, anche i creditori unicamente prefallimentari avrebbero potuto essere indotti a raccomandare la cessazione dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 115 supra).
135
Orbene, mentre, come sostenuto dalla ricorrente, l’applicazione della legge sulle società di importanza strategica non garantiva la realizzazione effettiva delle consegne, essa garantiva il mantenimento del personale, a causa dell’ostacolo ai licenziamenti collettivi, e assicurava segnatamente ai clienti e ai fornitori che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe continuata almeno fino alla scadenza di detta legge, a prescindere dall’importo dei crediti insoluti, segnatamente pubblici.
136
La ricorrente non fornisce alcun elemento al fine di dimostrare il modo in cui una decisione del comitato competente avrebbe dato la stessa certezza ai terzi, e ciò imponendo il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di tempo equivalente a quello di applicazione della legge sulle società di importanza strategica. Non viene sostenuto, in particolare, che, in conformità alle disposizioni della legge fallimentare, sarebbe stato possibile per il comitato competente fissare, o anche prevedere di fissare, una siffatta durata certa del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente si limita ad affermare, infatti, che, alla luce della durata del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] durante il secondo periodo del fallimento, si può supporre che la durata di una decisione del comitato competente di proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA] durante l’ultimo trimestre del 2009 avrebbe potuto essere equivalente.
137
Inoltre, per quanto riguarda la perdita di clienti nel 2009 e nel 2010, menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 86 della decisione impugnata, la ricorrente si limita ad invocare la stabilità alla fine del 2009. Orbene, risulta dal fascicolo che all’epoca vi era, piuttosto, una tendenza al ribasso degli introiti derivanti sia dalle vendite sia dai nuovi ordini (v. punto 101 supra). Pertanto, non era certo che l’asserita stabilità invocata dalla ricorrente potesse perdurare durante il primo periodo del fallimento in caso di applicazione del regime fallimentare ordinario.
138
In secondo luogo, in risposta ad un argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la situazione della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo fra la dichiarazione di fallimento e l’adozione della legge sulle società di importanza strategica, seguita dalla sua applicazione alla [OSCURATO:PERSONA], era in certa misura falsata dalle informazioni di pubblico dominio che indicavano chiaramente che una soluzione legislativa era in corso di elaborazione, la ricorrente sostiene che, pur se la [OSCURATO:PERSONA] richiama diverse dichiarazioni, esse sono state pronunciate tutte lo stesso giorno, il 26 ottobre 2009, in occasione della visita del sito della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Ministro dell’Economia slovacco. Secondo la ricorrente, poiché le dichiarazioni pubbliche erano state fatte soltanto dieci giorni prima dell’adozione della legge sulle società di importanza strategica, il loro effetto è stato limitato al periodo antecedente a tale adozione, mentre i primi due mesi dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato il bilancio erano stati determinanti per assicurare il successo del proseguimento della sua attività durante la procedura fallimentare, poiché il gruppo dirigente della [OSCURATO:PERSONA] e il primo curatore avevano dovuto intraprendere numerose trattative con i principali clienti e i fornitori. Le summenzionate dichiarazioni sarebbero piuttosto una prova solida della forza finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] durante la procedura fallimentare.
139
A tal riguardo, anzitutto, si deve ritenere che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], anche ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia messo in atto una buona strategia di comunicazione, essa non poteva tuttavia garantire il mantenimento dei rapporti commerciali della società. Inoltre, come già rilevato, il primo curatore aveva indicato la sua intenzione di fare tutto il possibile per mantenere la [OSCURATO:PERSONA] in attività. Infine, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], dal primo articolo citato dalla [OSCURATO:PERSONA], pubblicato il 26 ottobre 2009, emerge che il portavoce del ministero dell’Economia slovacca aveva dichiarato alla stampa che era in fase di elaborazione una legge sulle società di importanza strategica, e questo solo fatto aveva già rassicurato i creditori della [OSCURATO:PERSONA]. Nello stesso articolo, viene indicato che il ministro dell’Economia slovacca aveva sottolineato, nelle sue dichiarazioni pubbliche, che detta legge doveva rappresentare per i fornitori una certa garanzia di non perdere i loro crediti. Inoltre, dal secondo articolo citato dalla [OSCURATO:PERSONA], pubblicato il 26 ottobre 2009, risulta che, lo stesso giorno, il Ministro dell’Economia slovacco aveva presentato, in occasione della sua visita alla [OSCURATO:PERSONA], una legge sulle società di importanza strategica, che era in fase di elaborazione e che avrebbe dovuto aiutare tale società e apportare garanzie per i suoi creditori.
140
Pertanto, occorre respingere l’affermazione della ricorrente secondo la quale una decisione del comitato competente avrebbe dato la stessa sicurezza ai clienti e ai fornitori della legge sulle società di importanza strategica.
4)
Sull’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha beneficiato di alcun vantaggio supplementare nell’ambito del mantenimento della sua attività imposta dalla legge sulle società di importanza strategica
141
Nella replica, in risposta ad un argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] in perdita ha verosimilmente avuto un’incidenza sulla priorità dei debiti dei creditori, traducendosi forse nella rinuncia di fatto dello Stato ai suoi crediti, la ricorrente fa valere che, durante il primo periodo del fallimento, il curatore in carica era tenuto ad applicare anche le norme comuni in materia di fallimento e che, qualora una società in fallimento venga gestita in vista della sua vendita secondo il principio di una continuazione dell’attività, occorre privilegiare i creditori titolari di crediti prefallimentari, indipendentemente dal loro status pubblico o privato. La [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe pertanto beneficiato di alcun vantaggio supplementare nell’ambito del mantenimento dell’attività previsto dalla legge sulle società di importanza strategica.
142
Tale argomentazione non può essere accolta.
143
In primo luogo, la ricorrente non può validamente sostenere che i debiti non pagati non erano il risultato dell’attuazione della legge sulle società di importanza strategica, ma piuttosto, essenzialmente, quello di un’attività normale in corso di fallimento. Infatti, una simile argomentazione implica che un’impresa in fallimento operi necessariamente in perdita. Tuttavia, secondo l’articolo 88, paragrafo 2, della legge fallimentare, in un caso del genere, vuoi all’inizio del primo periodo del fallimento vuoi nel corso del medesimo, il curatore in carica sarebbe stato tenuto a rivolgersi al comitato competente al fine di ottenere istruzioni in merito al proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], poiché la legge fallimentare tiene anzitutto conto degli interessi dei creditori. I creditori prefallimentari avrebbero potuto parimenti informare detto curatore al riguardo (v. punto 115 supra). Pertanto, nell’ambito dell’applicazione del regime fallimentare ordinario, esistevano possibilità di limitare un esercizio dell’attività in perdita, ciò che era escluso dall’applicazione della legge sulle società di importanza strategica.
144
In secondo luogo, in conseguenza del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] imposto dalla legge sulle società di importanza strategica, tale società doveva onorare i suoi debiti connessi alla produzione, il che, alla luce della sua situazione finanziaria, non poteva che avere un impatto negativo, segnatamente, sul pagamento dei suoi debiti nei confronti dei due enti pubblici costituiti dalle compagnie di previdenza sociale e di assicurazione sanitaria.
145
Inoltre, in tale contesto, l’ostacolo ai licenziamenti collettivi, anch’esso imposto dalla legge sulle società di importanza strategica, ha aggravato la situazione. Infatti, come indicato dalla ricorrente, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assoggettata al regime fallimentare ordinario, taluni licenziamenti collettivi sarebbero stati decisi all’inizio del fallimento e non, come avvenuto nella specie, nel 2011. La ricorrente fa effettivamente valere che ciò avrebbe comportato una significativa riduzione dei costi della [OSCURATO:PERSONA] e che la realtà è stata diversa, dal momento che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto disporre di tale possibilità, tale società ha dovuto sostenere oneri supplementari in certo modo superflui, poiché una parte significativa di tali oneri corrispondeva a versamenti a favore delle compagnie di previdenza sociale e di assicurazione sanitaria. Essa omette tuttavia di osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva accollarsi la totalità di tali debiti e che i debiti nei confronti di questi due enti pubblici sono aumentati, mentre, parallelamente, la [OSCURATO:PERSONA] conservava il beneficio di disporre dei suoi dipendenti ai fini del proseguimento della sua attività. Pertanto, l’argomento della ricorrente, secondo il quale il divieto dei licenziamenti economici non costituiva un vantaggio economico per la [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolto e, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, detto ostacolo ha comportato un onere supplementare per i creditori pubblici, rispetto a ciò che sarebbe conseguito all’applicazione del regime fallimentare ordinario.
146
Inoltre, si è già risposto all’argomento della ricorrente secondo cui la legge sulle società di importanza strategica avrebbe conferito un vantaggio economico soltanto allo Stato slovacco, poiché, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse licenziato tali dipendenti prima, detto Stato avrebbe dovuto sostenere la maggior parte di tali oneri sotto forma di indennità di disoccupazione e di altri trasferimenti sociali (v. punto 93 supra).
147
Di conseguenza, l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha beneficiato di alcun vantaggio supplementare nell’ambito del mantenimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla legge sulle società di importanza strategica non può essere accolto.
148
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere l’argomentazione della ricorrente secondo cui l’applicazione del regime fallimentare ordinario alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato luogo ad una situazione identica a quella generata dall’applicazione della legge sulle società di importanza strategica a tale società.
d)
Conclusione
149
Si deve constatare che, in conseguenza della qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica» da parte delle autorità slovacche, sono stati imposti, da un lato, il proseguimento della sua attività, indipendentemente da qualsivoglia considerazione della sua situazione economica e della sua capacità di onorare i propri debiti, segnatamente pubblici, nonché, dall’altro, il mantenimento del suo personale, a causa dell’ostacolo ai licenziamenti collettivi, consentendole così di continuare ad operare con la certezza data ai suoi clienti e ai suoi fornitori che la sua attività sarebbe proseguita fino alla fine del 2010. Parallelamente, l’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] della legge sulle società di importanza strategica ha fatto gravare su alcuni dei suoi creditori, segnatamente pubblici, il rischio, inevitabile alla luce della sua situazione finanziaria al momento della qualificazione della stessa come «società strategica», di un aumento dell’importo dei loro crediti durante il primo periodo del fallimento. Siffatto rischio si è inoltre materializzato durante il primo periodo del fallimento, tanto per i creditori pubblici titolari di crediti prefallimentari e postfallimentari quanto per quelli aventi soltanto crediti postfallimentari.
150
Orbene, non si può ritenere che, in circostanze corrispondenti alle condizioni normali di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] potesse ottenere lo stesso vantaggio di quello messo a sua disposizione, a mezzo di risorse statali ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 59 a 61 supra. Da un lato, il criterio dell’operatore in un’economia di mercato non era applicabile nella specie e, in ogni caso, non è stato dimostrato che la prima misura soddisfacesse a detto criterio. Dall’altro, non si può concludere che la situazione sarebbe stata identica se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assoggettata al regime fallimentare ordinario e ai creditori pubblici non fosse stato imposto alcun onere supplementare (v. punti 94 e 148 supra). Su quest’ultimo punto, l’argomentazione della ricorrente relativa alla sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
, punto
36
), non consente di rimettere in discussione tale valutazione. Al punto 36 di detta sentenza, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che il fatto che la misura oggetto di tale causa potesse comportare una diminuzione dei vantaggi dei creditori privati e, pertanto, un’eventuale perdita di introiti fiscali, non consentiva di concludere per la qualificazione di detta misura come aiuto di Stato. Infatti, il nesso fra detta misura e l’eventuale perdita di introiti fiscali era troppo remoto (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Fennelly nella causa Ecotrade,
C‑200/97
,
EU:C:1998:378
, paragrafo
24
). Orbene, per quanto riguarda la prima misura, le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non sono affatto fondate su considerazioni analoghe o su un siffatto nesso remoto.
151
Pertanto, la prima misura, che combina l’obbligo di proseguire l’attività della [OSCURATO:PERSONA] con l’ostacolo ai licenziamenti collettivi, si inserisce nell’ambito tanto della prima situazione quanto della seconda situazione prese in considerazione nelle sentenze del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
, punto
45
), e del 17 giugno 1999, Piaggio (
C‑295/97
,
EU:C:1999:313
, punto
43
) (v. punto 72 supra).
152
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore quando ha concluso, a motivo della qualificazione di tale società come «società strategica», nel senso dell’esistenza di un vantaggio economico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] ed implicante risorse statali.
153
Alla luce di quanto precede, la prima e la seconda parte del primo motivo devono essere respinte.
C.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di procedere ad un esame diligente e imparziale, nonché alla violazione dell’obbligo di cooperazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA]
154
Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno all’obbligo di procedere ad un esame diligente ed imparziale della misura che costituisce l’asserito aiuto di Stato, poiché, in sostanza, essa avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni prima di adottare la decisione impugnata.
155
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta la fondatezza dell’argomentazione della ricorrente.
156
In primo luogo, la ricorrente fa valere che, se la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che fosse necessaria un’analisi ex post più circostanziata, incombeva alla medesima chiederla; tuttavia, essa non lo avrebbe fatto. Inoltre, l’analisi del marzo del 2014 sarebbe stata erroneamente ignorata per il solo fatto che la stessa sarebbe stata redatta ex post, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non avesse contestato l’esattezza e l’attendibilità delle informazioni in essa contenute, le quali non erano sensibili al fattore tempo.
157
Secondo la giurisprudenza relativa ai principi in materia di produzione della prova nel settore degli aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a condurre il procedimento di indagine delle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale che accerta l’esistenza e, se del caso, l’incompatibilità o l’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo (sentenze del 2 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Scott,
C‑290/07 P
,
EU:C:2010:480
, punto
90
, e del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑559/12 P
,
EU:C:2014:217
, punto
63
).
158
[OSCURATO:PERSONA] può legittimamente adottare una decisione sulla base delle informazioni disponibili se lo Stato membro, violando il proprio obbligo di collaborazione nei confronti di tale istituzione quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, omette di fornirle le informazioni ad esso richieste, vuoi per valutare la qualificazione e la compatibilità con il mercato interno di un aiuto nuovo o modificato, vuoi per verificare la corretta applicazione di un aiuto precedentemente approvato. Tuttavia, prima di adottare una tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] deve ingiungere allo Stato membro di fornirle nel termine da essa stessa fissato tutti i documenti e le informazioni necessari affinché essa possa esercitare il proprio controllo. Solo nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l’ingiunzione della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di adottare sulla base degli elementi di cui dispone, a seconda dei casi, una decisione (sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05
,
EU:T:2010:386
, punto
226
).
159
Si deve constatare che le autorità slovacche hanno fornito l’analisi del 21 marzo 2014, in allegato alla loro quarta risposta alla [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2014.
160
Occorre rilevare, da un lato, che la questione di ciò che sarebbe accaduto nel dicembre del 2009 se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata qualificata come «società strategica» è stata affrontata a più riprese dalle autorità slovacche stesse. Essa era infatti già stata esaminata dalle medesime nella loro seconda risposta alla [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2013, nonché nella loro terza risposta alla [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio 2014. Pertanto, non si può rimproverare a quest’ultima di non avere chiesto una nuova analisi alle autorità slovacche al fine di ottenere, dopo la loro quarta risposta, nuove informazioni. A tal riguardo, occorre sottolineare che, nella causa sfociata nella sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05
,
EU:T:2010:386
), richiamata dalla ricorrente, la situazione era diversa. Infatti, in tale causa, la decisione di avviare il procedimento di indagine formale non conteneva una valutazione preliminare delle misure controverse al fine di stabilire se esse contenessero un elemento di aiuto e non vi era stata, in occasione del procedimento amministrativo, alcuna contestazione esplicita di dette misure, né la benché minima richiesta di informazioni circa la conformità di tali misure alle condizioni di mercato. In tali circostanze, il giudice dell’Unione ha ritenuto che non potesse rimproverarsi allo Stato membro interessato di non aver fornito sufficienti informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di valutare le misure controverse con piena cognizione di causa e che incombesse alla medesima, conformemente al suo obbligo di esame diligente e imparziale nell’interesse di una buona amministrazione delle regole fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, continuare le sue indagini ed approfondire la sua inchiesta (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05
,
EU:T:2010:386
, punti
240
,
246
e
249
).
161
Dall’altro lato, occorre rilevare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, non poteva essere «chiaro» che le informazioni che dovevano essere raccolte presso il curatore dovessero essere ottenute tramite un’analisi ex post. Infatti, nella loro prima risposta alla [OSCURATO:PERSONA] del 2 settembre 2013, le autorità slovacche hanno sostenuto che il criterio del creditore privato avrebbe dovuto essere applicato alla compagnia di previdenza sociale e alla compagnia di assicurazione sanitaria. Successivamente, nella loro seconda risposta alla [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2013, dette autorità hanno indicato che «[l]o Stato [slovacco] [aveva] fatto ciò che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto di fare alla luce del criterio del creditore privato». Esse hanno parimenti affermato che tutti i creditori privati avrebbero optato per il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che il criterio del creditore privato avrebbe dovuto essere applicato soltanto alla compagnia di previdenza sociale, alla luce della giurisprudenza, degli aspetti economici della [OSCURATO:PERSONA] e del principio di buona amministrazione. Inoltre, la ricorrente sottolinea che l’analisi ex post «ha trattato le questioni rilevanti per il “trasferimento di risorse di Stato”, nonché il “criterio del creditore privato”».
162
Orbene, anche ammettendo che il criterio del creditore privato fosse applicabile, in conformità alla giurisprudenza, un’analisi ex post non poteva essere pertinente (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
71
; v. parimenti, in tal senso e per analogia, sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/EDF,
C‑124/10 P
,
EU:C:2012:318
, punto
105
). Inoltre, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, una siffatta analisi non costituisce «manifestamente lo strumento adeguato» ai fini dell’applicazione del criterio elaborato dalla sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade (
C‑200/97
,
EU:C:1998:579
). Infatti, l’analisi dell’evoluzione probabile in caso di applicazione della legge fallimentare, vale a dire, per usare le parole della ricorrente, l’esame di «ciò che avrebbero deciso i creditori privati nell’ambito del comitato competente», doveva essere fondata sui dati risalenti all’epoca della qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica» e dell’applicazione a quest’ultima della legge sulle società di importanza strategica (v. punto 121 supra).
163
In tale contesto, nella misura in cui le autorità slovacche avevano trasmesso unicamente un’analisi che utilizzava dati ex post, con la spiegazione della metodologia seguita, in allegato alla loro quarta risposta alla [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2014, circostanza che è pacifica, si deve ritenere, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che non fosse necessario per la medesima chiedere ulteriori informazioni sul punto.
164
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione di recupero dell’asserito aiuto di Stato è stata adottata sulla base di cifre provvisorie, senza una previa richiesta di conferma delle cifre definitive, il che costituirebbe una violazione manifesta, da parte della [OSCURATO:PERSONA], sia del suo obbligo di cooperazione sia del suo dovere di adottare le decisioni sulla base di informazioni attendibili. Essa sostiene che il fatto di chiedere le informazioni appropriate dopo la chiusura dell’indagine formale non può rimediare alla violazione del suo obbligo di sollecitare la comunicazione delle informazioni rilevanti.
165
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’importo dell’aiuto corrispondesse ai debiti nei confronti dello Stato e di enti pubblici non rimborsati che si erano accumulati durante il periodo di applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] della legge sulle società di importanza strategica. Essa ha indicato che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità slovacche, l’importo dei debiti non rimborsati dovuti ai creditori pubblici ammontava a EUR 735817,44 al 31 dicembre 2009 e a EUR 5519241,54 al 31 dicembre 2010. Essa ha menzionato il fatto che tali importi rappresentavano le stime più precise, nonché piuttosto conservative, disponibili degli importi dei debiti non onorati a tali date. Infatti, a suo avviso, le autorità slovacche avevano affermato che non esistevano informazioni precise sugli importi dei debiti non rimborsati dovuti ai creditori pubblici alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata una «società strategica» né quando la legge sulle società di importanza strategica aveva cessato di venire applicata alla medesima. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’importo dell’aiuto ammontava a EUR 4783424,10 (punto 101 della decisione impugnata).
166
Si deve ricordare che, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, il recupero di un aiuto illegittimo da parte di un’autorità nazionale competente nei confronti del beneficiario deve essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale (v. sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset,
C‑69/13
,
EU:C:2014:71
, punto
34
e la giurisprudenza ivi citata). Il diritto dell’Unione non esige che il recupero di un siffatto aiuto avvenga sulla sola base della decisione di recupero adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Germania,
C‑527/12
,
EU:C:2014:2193
, punto
39
).
167
Ne consegue che, nel settore degli aiuti di Stato, nessuna norma di diritto dell’Unione impone che la [OSCURATO:PERSONA], all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo (sentenze del 12 ottobre 2000, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],
C‑480/98
,
EU:C:2000:559
, punto
25
, e del 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia,
C‑415/03
,
EU:C:2005:287
, punto
39
).
168
Risulta pertanto dalla giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente limitarsi a rilevare l’obbligo di ripetizione dell’aiuto in questione, lasciando alle autorità nazionali il compito di determinare l’importo preciso delle somme da rimborsare (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia,
C‑415/03
,
EU:C:2005:287
, punto
40
). Peraltro, l’obbligo per uno Stato membro di calcolare l’ammontare preciso degli aiuti da recuperare si inserisce nel contesto più ampio dell’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che vincola reciprocamente la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri nell’applicazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑382/99
,
EU:C:2002:363
, punto
91
). La quantificazione precisa dell’importo dell’aiuto può avvenire in un momento successivo, nella fase del recupero dell’aiuto, vale a dire successivamente all’adozione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2017, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑314/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:903
, punto
203
).
169
Nella specie, occorre rilevare che la questione dell’importo dei crediti è stata dibattuta in occasione del procedimento amministrativo. Ciò è avvenuto segnatamente nella quarta risposta delle autorità slovacche del 14 maggio 2014. Come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], essa ha espressamente chiesto, così come testimoniato dalla risposta delle autorità slovacche, «informazioni dettagliate sui debiti (creditori pubblici e privati, privilegiati e non privilegiati, della [OSCURATO:PERSONA] [e] importi dovuti) in cinque momenti diversi: i) all’inizio del periodo del fallimento, ii) nel dicembre del 2009 (dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] come società strategica), iii) nel gennaio del 2011, iv) alla data della vendita della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e v) alla fine del periodo del fallimento». Gli importi accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] come corrispondenti all’importo dei crediti pubblici all’inizio e alla fine del periodo di cui trattasi (punto 101 della decisione impugnata), sono la somma degli importi indicati dalle autorità slovacche come dovuti, rispettivamente, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010. A tal riguardo, le autorità slovacche hanno specificato che la loro risposta era basata sui dati a disposizione del curatore e hanno precisato che tali dati potevano non rappresentare l’importo «reale» dei crediti, segnatamente, in quanto un credito esistente nel dicembre del 2010 poteva essere stato pagato nel gennaio del 2011. Si deve pertanto constatare che tale risposta implicava che fossero state comunicate le informazioni disponibili. Inoltre, va rilevato che la ricorrente non contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato il suo metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare.
170
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver atteso la comunicazione di nuove cifre da parte delle autorità slovacche prima di adottare la decisione impugnata.
171
Inoltre, non si può ritenere, come sottinteso dalla ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto sottolineare la sua disapprovazione per quanto riguarda l’illegittimità della misura in questione ordinando il recupero di un importo superiore al valore ricevuto dal beneficiario. La ricorrente non menziona peraltro alcun elemento del fascicolo al fine di suffragare tale affermazione.
172
Ad abundantiam, occorre ricordare che, in forza dell’obbligo di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che vincola vicendevolmente la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri nell’applicazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑382/99
,
EU:C:2002:363
, punto
91
), la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato devono cooperare in buona fede. Nel contesto delle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. punto 30 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha specificato che, nella fase di recupero dell’aiuto in questione, i diversi creditori pubblici della [OSCURATO:PERSONA] avevano fornito cifre più precise, di cui essa non disponeva prima dell’adozione della decisione impugnata e riguardanti in particolare i crediti detenuti dalla Slovenský vodohospodársky podnik (società slovacca di gestione dell’acqua, Slovacchia), e che dalle cifre così comunicate emergeva che l’importo concreto dell’aiuto avrebbe potuto essere superiore all’importo dell’aiuto indicato nella decisione impugnata, circostanza che non è stata contestata dalla ricorrente.
173
Pertanto, alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere addebitato di aver preso in considerazione nella decisione impugnata stime fondate sui dati comunicati dalle autorità slovacche, né di aver agito in violazione dell’obbligo di cooperazione gravante sulla medesima.
174
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.
D.
Sulla terza parte del primo motivo, relativa al manifesto errore di valutazione in sede di calcolo dell’importo del presunto aiuto di Stato
175
La ricorrente sostiene che, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto a giusto titolo concludere nel senso della concessione di un aiuto di Stato a favore della [OSCURATO:PERSONA] tramite la prima misura, la stessa è incorsa in un manifesto errore di valutazione nel calcolare l’importo di detto aiuto.
176
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta la fondatezza della linea argomentativa della ricorrente.
177
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’importo dell’aiuto corrispondesse ai debiti non pagati dovuti allo Stato slovacco e a enti pubblici che si erano accumulati durante il periodo di applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 101 della decisione impugnata) (v. punto 165 supra).
178
In primo luogo, secondo la ricorrente, una parte considerevole dei debiti non onorati dalla [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe accumulata anche nel caso in cui la decisione di liquidare tale società fosse stata adottata durante il primo periodo del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto incorsa in un manifesto errore di valutazione non tenendo conto di tali debiti nello «scenario controfattuale». Infatti, la liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto avere luogo prima del maggio del 2010 e non è possibile ritenere che la quota dei debiti pubblici non onorati accumulati fino a quel momento sia stata generata dalla legge sulle società di importanza strategica e costituisca, pertanto, un aiuto di Stato. Inoltre, una siffatta liquidazione avrebbe parimenti generato debiti non pagati della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della compagnia di previdenza sociale.
179
Si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse beneficiato di un vantaggio che aveva comportato un onere supplementare per lo Stato slovacco a causa dell’applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] durante il primo periodo del fallimento (v. punto 152 supra).
180
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] incompatibile col mercato interno è inteso al ripristino dello status quo ante (v. sentenza del 4 aprile 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
C‑350/93
,
EU:C:1995:96
, punto
21
e la giurisprudenza ivi citata; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA],
C‑75/97
,
EU:C:1999:311
, punti
64
e
65
). Per effetto della restituzione dell’aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA],
C‑148/04
,
EU:C:2005:774
, punto
113
, e del 4 marzo 2009, Associazione italiana del risparmio gestito e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑445/05
,
EU:T:2009:50
, punto
193
).
181
Ne discende che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore quando ha considerato che, al fine di ripristinare lo status quo ante, l’importo dell’aiuto da recuperare dovesse corrispondere all’importo dei crediti pubblici non pagati durante il periodo di applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA].
182
Per contro, la linea argomentativa della ricorrente si basa sull’ipotesi di uno «scenario alternativo» e di una decisione del comitato competente di porre fine all’attività della [OSCURATO:PERSONA] all’inizio del primo periodo del fallimento. Tuttavia, gli importi da restituire non possono essere determinati in considerazione di operazioni diverse che avrebbero potuto essere effettuate in assenza della misura sfociata nell’attribuzione dell’aiuto e il ripristino dello status quo ante non implica una differente ricostruzione del passato in funzione di elementi ipotetici quali le scelte, spesso molteplici, che avrebbero potuto essere compiute dagli operatori interessati (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 15 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA],
C‑148/04
,
EU:C:2005:774
, punti
114
e
118
, e del 4 marzo 2009, Associazione italiana del risparmio gestito e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑445/05
,
EU:T:2009:50
, punto
203
). Deve essere rilevato a tal riguardo che, se la ricorrente produce cifre estremamente precise, sostenendo, in particolare, che i crediti detenuti dalla compagnia di previdenza sociale e quelli detenuti dalla compagnia di assicurazione sanitaria debbano essere ridotti rispettivamente di EUR 1590091,20 e di EUR 276626,24, tali dati si basano unicamente su ipotesi. Infatti, anzitutto, seguendo lo scenario illustrato dalla ricorrente, la data alla quale la decisione di cessare l’attività della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata presa non è nota. Inoltre, contrariamente alle sue affermazioni, secondo lo studio del giugno del 2010 al quale essa fa riferimento, la cessazione della produzione richiedeva un periodo da 10 a 18 settimane, e non necessariamente di 18 settimane. Infine, sempre seguendo lo scenario illustrato dalla ricorrente, non esiste alcuna certezza quanto al numero di dipendenti che avrebbero dovuto essere licenziati, poiché taluni dipendenti avrebbero potuto decidere di lasciare la [OSCURATO:PERSONA] prima della cessazione dell’attività della società, il che avrebbe avuto delle conseguenze sugli importi dovuti ai due summenzionati enti pubblici.
183
Pertanto, l’argomentazione della ricorrente deve essere respinta nella misura in cui si basa sulla erronea premessa che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse prendere in considerazione i costi di una liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] all’inizio del primo periodo del fallimento.
184
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la stima, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei debiti accumulati nel corso del primo periodo del fallimento è basata su cifre inesatte e su stime. Tuttavia, è già stato indicato, nell’ambito del secondo motivo, che le cifre utilizzate al fine di calcolare l’importo dell’aiuto sono quelle comunicate dalle autorità slovacche e che, in ogni caso, la determinazione della somma esatta dei crediti detenuti da detto ente può essere effettuata in occasione della fase di recupero (v. punti da 164 a 173 supra).
185
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la terza parte del primo motivo deve essere respinta.
186
Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in toto.
E.
Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 296 TFUE concernente la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esistenza di una continuità economica
187
La ricorrente asserisce di non riuscire a capire le ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere nel senso dell’esistenza di una continuità economica, e sostiene che la motivazione della decisione impugnata sul punto non è sufficiente per consentire al Tribunale di esercitare un sindacato giurisdizionale su detta decisione. Nella replica, essa fa valere che il mero fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata costretta a spiegarsi, nel controricorso, su ciò che l’aveva spinta a «(non) applicare» in concreto, nella decisione impugnata, gli indicatori che essa aveva qualificato come rilevanti ai fini di tale valutazione (punto 132 della decisione impugnata), dimostra l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata su tale punto.
188
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta la fondatezza dell’argomentazione della ricorrente.
189
Occorre rilevare, anzitutto, che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la stessa avrebbe valutato soltanto l’esistenza di un’eventuale continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, facendo valere la circostanza che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto la [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente il 1
o
agosto 2012, ossia soltanto un giorno dopo la chiusura della sua acquisizione della [OSCURATO:PERSONA], essa non aveva effettivamente gestito la [OSCURATO:PERSONA] (punti 133 e 134 della decisione impugnata). Essa ha affermato di riconoscere che la portata delle due operazioni non era esattamente la stessa, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto la proprietà di taluni beni immobili. Essa ha osservato che, cionondimeno, i beni immobili necessari per il proseguimento dell’attività economica della [OSCURATO:PERSONA] erano stati messi a disposizione della ricorrente sulla base di un contratto di locazione. Essa ha precisato che, pertanto, si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle due operazioni nella misura in cui fossero pertinenti per tale valutazione (punto 135 della decisione impugnata).
190
Occorre rilevare, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’obbligo di recupero di un aiuto di Stato incompatibile poteva essere esteso a una nuova società alla quale la società che aveva beneficiato di detto aiuto avesse trasferito o venduto taluni attivi, qualora tale trasferimento o vendita permettesse di constatare una continuità economica tra le due società (punto 130 della decisione impugnata). Essa ha aggiunto che, secondo la giurisprudenza, la constatazione della continuità economica tra il beneficiario di un aiuto e l’impresa alla quale sono state trasferite le sue attività si basava su una serie di indicatori, che la stessa ha elencato (punto 132 della decisione impugnata).
191
[OSCURATO:PERSONA] ha analizzato le due operazioni di vendita alla luce degli indicatori elencati. In primo luogo, si è chiesta se il prezzo di vendita versato dalla [OSCURATO:PERSONA], e poi quello pagato dalla ricorrente per gli «attivi» dell’impresa corrispondessero al prezzo di mercato e ha concluso che non era probabilmente questo il caso (punti da 136 a 148 della decisione impugnata). In secondo luogo, per quanto riguarda la portata di ciascuna delle operazioni di vendita, essa ha ritenuto che l’oggetto della vendita della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] fosse la totalità della [OSCURATO:PERSONA] come impresa in attività comprendente tutti i beni, i diritti e gli obblighi relativi alla [OSCURATO:PERSONA] e che la ricorrente portasse avanti l’attività della [OSCURATO:PERSONA] senza cambiamenti rilevanti nella sua politica commerciale, del personale o di produzione (punti da 149 a 158 della decisione impugnata). In terzo luogo, essa ha affermato di presumere che non esistessero collegamenti tra i proprietari originari e i nuovi proprietari della [OSCURATO:PERSONA], ceduta alla ricorrente, in assenza di prove contrarie (punti da 159 a 162 della decisione impugnata). In quarto luogo, per quanto riguarda il momento della «vendita», essa ha concluso che questa era avvenuta dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato un’indagine preliminare sulla denuncia e aveva trasmesso i suoi risultati alle autorità slovacche affinché presentassero osservazioni (punto 163 della decisione impugnata). In quinto luogo, per quanto riguarda la logica economica dell’operazione, essa ha ritenuto che non si fossero verificati cambiamenti nella strategia commerciale e che la ricorrente si limitasse a utilizzare i beni nello stesso modo del venditore (punti da 164 a 167 della decisione impugnata).
192
Occorre rilevare, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli unici cambiamenti sembrassero riguardare la denominazione della società e l’entità giuridica alla quale la [OSCURATO:PERSONA] apparteneva. Essa ha rimandato alle condizioni della gara d’appalto del 2011 e al contratto di vendita fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2012, secondo i quali, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] era venduta nella sua interezza, in quanto insieme di beni materiali e immateriali, unitamente al suo personale. Essa ha precisato che «l’acquirente» aveva mantenuto il portafoglio di prodotti e proseguiva la politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e che il prezzo pagato per la [OSCURATO:PERSONA] probabilmente non rappresentava un prezzo di mercato (punto 168 della decisione impugnata). Essa ha concluso che esisteva una continuità economica tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente (punto 169 della decisione impugnata).
193
Pertanto, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che sussistesse una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente. È vero che, al punto 168 della decisione impugnata, sotto il titolo «Conclusioni sulla continuità economica tra [OSCURATO:PERSONA] e le attività economiche acquistate e gestite [dalla ricorrente]», essa ha menzionato elementi relativi all’operazione di acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, per quanto attiene al portafoglio di prodotti e al prezzo pagato, alla luce delle valutazioni figuranti ai punti 146 e 157 della decisione impugnata occorre ritenere che il riferimento riguardi, in ogni caso, la ricorrente.
194
Ancora, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha specificato che la valutazione della continuità economica doveva essere basata su una serie di indicatori, se ne può desumere che, dopo aver analizzato un certo numero di elementi, gli indicatori menzionati al punto 168 della decisione impugnata erano quelli su cui la stessa aveva fondato la sua conclusione.
195
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitato il suo ragionamento riguardante il prezzo di vendita fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il quale non può essere ritenuto impreciso e vago, nonché quello riguardante il prezzo di vendita fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, che non può essere ritenuto opaco. Infatti, in primo luogo, essa ha illustrato le ragioni per le quali riteneva che le condizioni della gara d’appalto del 2011 non consentissero di attirare il numero massimo di offerenti con le loro migliori offerte, presupposto fondamentale per la vendita al prezzo di mercato più alto possibile (punti da 136 a 144 della decisione impugnata). In secondo luogo, essa ha precisato che la vendita era organizzata come vendita dell’attività come impresa avviata, il che escludeva la possibilità di ottenere il massimo prezzo finale con offerte per singole parti delle attività della [OSCURATO:PERSONA] (punto 145 della decisione impugnata). In terzo luogo, essa ha rilevato che, per quanto riguardava la vendita della [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente, si era trattato di un’operazione tra due privati senza gara d’appalto; che il prezzo era stato semplicemente negoziato tra le due parti senza che altre parti potessero offrire un prezzo più alto, e che, di conseguenza, i dubbi sul fatto che il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse al prezzo di mercato si riferivano anche al prezzo pagato dalla ricorrente (punto 146 della decisione impugnata).
196
Ne consegue che, in conformità alla giurisprudenza citata ai punti da 39 a 41 supra, la decisione impugnata deve essere considerata sufficientemente motivata per quanto riguarda la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente e, pertanto, il sesto motivo deve essere respinto.
F.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 a causa dell’estensione alla ricorrente dell’obbligo di recupero dell’asserito aiuto di Stato
197
La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, nel ritenere che esistesse una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la stessa e nell’estenderle l’obbligo di recupero dell’aiuto di Stato accertato.
198
In primo luogo, la ricorrente afferma che, secondo la giurisprudenza, un aiuto di Stato può essere trasferito all’acquirente dei beni patrimoniali del beneficiario di detto aiuto solo se questi ultimi sono stati acquistati ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Orbene, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] e poi la ricorrente avrebbero acquistato i beni della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di mercato, non si può ritenere che la ricorrente abbia beneficiato di un aiuto di Stato, e questo solo motivo sarebbe sufficiente ad escludere qualsivoglia recupero nei confronti della ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA],
C‑277/00
,
EU:C:2004:238
, punto
70
, e del 1o luglio 2009, Operator ARP/[OSCURATO:PERSONA],
T‑291/06
,
EU:T:2009:235
, punto
67
). Pertanto, l’approccio tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie violerebbe l’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, poiché, in forza di tale disposizione e in conformità ad una consolidata giurisprudenza, l’aiuto di Stato può essere recuperato soltanto nei confronti del suo beneficiario.
199
Secondo la ricorrente, la sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑123/09
,
EU:T:2012:164
, punti
161
e
162
), non suffraga l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il prezzo di mercato non è il criterio decisivo, in quanto, in tale sentenza, il fatto che sia stato versato un prezzo corrispondente al valore di mercato ha reso superfluo l’esame degli altri criteri per valutare la continuità economica. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro confermato tale interpretazione della giurisprudenza nella sua comunicazione intitolata «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (
GU 2007, C 272, pag. 4
; in prosieguo: la «comunicazione del 2007»), in quanto essa indicherebbe ivi, al punto 33, di essere legittimata ad estendere il recupero solo qualora riesca a dimostrare che sono stati ceduti beni patrimoniali a un prezzo inferiore al loro valore di mercato. Orbene, nel caso di specie, essa sosterrebbe di essere libera di utilizzare come ritiene opportuno gli indicatori menzionati nella summenzionata sentenza e, ad eccezione dell’affermazione secondo la quale l’entità dell’operazione deve costituire l’indicatore più importante, essa non si sarebbe neanche premurata di spiegare la gerarchia conferita ai diversi indicatori.
200
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, anche nel caso particolare in cui beni del beneficiario dell’aiuto siano stati trasferiti ad un prezzo inferiore a quello di mercato, tale circostanza non autorizza, di per sé, la [OSCURATO:PERSONA] ad estendere la decisione di recupero all’acquirente di tali beni. Quest’ultima dovrebbe accertare, al contrario, che il trasferimento dei beni abbia avuto luogo al fine di eludere l’ordine di recupero, dimostrando l’esistenza di una continuità economica fra il beneficiario dell’aiuto e l’acquirente alla luce di determinati criteri (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA],
C‑277/00
,
EU:C:2004:238
, punto
86
). Nella specie, tali criteri deporrebbero senza dubbio contro l’eventualità di un’elusione o di una continuità economica. Infatti, quand’anche esse fossero corrette, le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] non consentirebbero di giustificare la sua conclusione quanto all’esistenza di una continuità economica, poiché, alla luce della sua prassi decisionale e della giurisprudenza, l’entità del trasferimento non sarebbe di per sé sufficiente per pervenire ad una siffatta conclusione, anche nel caso di una vendita che obbedisca al principio di una continuità dell’impresa, fermo restando che la ricorrente ha dimostrato, inoltre, che il prezzo massimo di mercato era stato ottenuto. Pertanto, non si può avere né una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], né, a maggior ragione, fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente.
201
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che, in particolare nelle cause fallimentari, l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] abbia effetti economici devastanti e non sia indispensabile nell’ottica del diritto della concorrenza. Quest’ultima tenterebbe di creare una giurisprudenza ben più restrittiva, secondo cui l’entità dell’operazione dovrebbe costituire il criterio decisivo, mentre il prezzo di vendita diviene tutt’al più un criterio accessorio.
202
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta la fondatezza della linea argomentativa della ricorrente. Essa ritiene di aver preso in considerazione i diversi elementi enunciati nella giurisprudenza e tenuto conto delle specificità del caso di specie, e di non aver commesso errori nell’avere constatato l’esistenza di una continuità economica nella specie e nell’avere pertanto esteso l’obbligo di recupero alla ricorrente.
203
Per quanto attiene alle considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] figuranti nella decisione impugnata concernenti l’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, esse sono illustrate ai punti da 189 a 192 supra.
1.
Osservazioni preliminari
204
Occorre ricordare che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, intitolato «Recupero degli aiuti», così recita:
«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…)».
205
Secondo una consolidata giurisprudenza, il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall’aiuto illegittimo. Il ripristino della situazione precedente all’erogazione di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato interno costituisce un requisito necessario al fine di preservare l’effetto utile delle disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/[OSCURATO:PERSONA],
C‑127/16 P
,
EU:C:2018:165
, punto
104
e la giurisprudenza ivi citata).
206
Sebbene il regolamento n. 659/1999 non preveda espressamente il caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’esistenza di una continuità economica fra il beneficiario iniziale dell’aiuto in questione e un altro ente, tale principio è stato elaborato dal giudice dell’Unione al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di estendere l’obbligo di recupero di un aiuto all’acquirente dei beni del beneficiario iniziale dell’aiuto in questione e di garantire l’effetto utile delle decisioni di recupero.
207
Pertanto, gli aiuti illegittimi devono essere recuperati nei confronti della società che prosegue l’attività economica dell’impresa che ha beneficiato di tali aiuti, qualora venga accertato che tale società mantiene il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio degli aiuti in questione (v. sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/[OSCURATO:PERSONA],
C‑127/16 P
,
EU:C:2018:165
, punto
106
e la giurisprudenza ivi citata).
208
Secondo la giurisprudenza, al fine di valutare l’esistenza di una siffatta continuità economica, possono essere presi in considerazione i seguenti elementi: l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi, mantenimento della forza lavoro, attivi aggregati), il prezzo del trasferimento, l’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è realizzato (dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale) o infine la logica economica dell’operazione (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑328/99 e C‑399/00
,
EU:C:2003:252
punto
78
, ultimo trattino; del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/[OSCURATO:PERSONA],
C‑127/16 P
,
EU:C:2018:165
, punto
108
; del13 settembre 2010, Grecia e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05
,
EU:T:2010:386
, punto
135
, e del 28 marzo 2012, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA],
T‑123/09
,
EU:T:2012:164
, punto
155
). Il giudice dell’Unione ha specificato che non veniva imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione la totalità di tali elementi, ciò che era confermato dall’uso dell’espressione «possono essere presi in considerazione» (v., in tal senso, sentenze 28 marzo 2012, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA],
T‑123/09
,
EU:T:2012:164
, punto
156
, e del 17 dicembre 2015, SNCF/[OSCURATO:PERSONA],
T‑242/12
,
EU:T:2015:1003
, punto
235
).
209
Per quanto riguarda il prezzo di vendita, anche se il prezzo di mercato costituisce uno dei criteri più importanti, esso non è un criterio sufficiente per concludere nel senso dell’assenza di continuità economica (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa SNCF Mobilités/[OSCURATO:PERSONA],
C‑127/16 P
,
EU:C:2017:577
, paragrafo
116
). A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella causa sfociata nella sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑123/09
,
EU:T:2012:164
, punti da
157
a
161
), la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso per l’assenza di continuità economica basando la propria decisione tanto sull’oggetto e sul prezzo del trasferimento dei beni, conforme al prezzo di mercato, quanto sull’assenza di identità degli azionisti e sulla logica economica dell’operazione, e non soltanto sul prezzo del trasferimento.
210
Inoltre, secondo la giurisprudenza, qualora l’impresa beneficiaria degli aiuti illegittimamente concessi sia fallita e sia stata costituita una società al fine di proseguire parte delle attività dell’impresa fallita, la prosecuzione di tale attività, in assenza di integrale recupero degli aiuti in questione, è idonea a protrarre la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale di cui la società stessa ha goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti. Pertanto, una simile società di nuova costituzione può essere tenuta, ove continui a godere di detto vantaggio, al rimborso degli aiuti de quibus. Ciò si verifica, in particolare, qualora essa proceda all’acquisto degli attivi della società in liquidazione senza versare, in contropartita, un prezzo conforme alle condizioni del mercato o qualora venga accertato che la creazione di una società di tal genere abbia avuto l’effetto di eludere l’obbligo di restituzione degli aiuti medesimi, il che varrebbe, in particolare, qualora il versamento di un prezzo conforme alle condizioni di mercato non sia sufficiente a neutralizzare il vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio degli aiuti illegali (sentenze dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
C‑610/10
,
EU:C:2012:781
, punti da
104
a
107
; del 24 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
C‑529/09
,
EU:C:2013:31
, punti
107
e
109
, e del 17 dicembre 2015, SNCF/[OSCURATO:PERSONA],
T‑242/12
,
EU:T:2015:1003
, punto
234
).
211
Infine, si deve ricordare che i criteri giurisprudenziali d’identificazione dell’effettivo beneficiario di un aiuto presentano un carattere obiettivo e che la presenza di un elemento intenzionale non è necessaria per constatare che l’obbligo di restituzione viene eluso mediante il trasferimento di attivi (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2010, Grecia e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05
,
EU:T:2010:386
, punto
146
).
212
Pertanto, risulta dalla giurisprudenza che, se il fatto che il prezzo del trasferimento non sia il prezzo di mercato può comportare l’estensione dell’obbligo di recupero, la circostanza che il prezzo del trasferimento sia conforme alle condizioni del mercato può non essere sufficiente, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, ad escludere, di per sé sola, l’esistenza di una continuità economica e non impedisce, in determinate circostanze, l’estensione dell’obbligo di recupero, che si baserà sull’esistenza di un effetto di elusione, senza che debba esistere l’intenzione di una siffatta elusione.
213
Inoltre, occorre precisare che la comunicazione del 2007 alla quale rimanda la ricorrente è stata adottata prima, segnatamente, delle sentenze del 13 settembre 2010, Grecia e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05
,
EU:T:2010:386
), e del 28 marzo 2012, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑123/09
,
EU:T:2012:164
). Pertanto, in detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha, per definizione, potuto prendere in considerazione gli sviluppi giurisprudenziali successivi al 2007 e alla stessa non può essere addebitato di non averne tenuto conto.
214
Infine, per quanto riguarda l’oggetto del trasferimento nella specie, occorre precisare che, sebbene, nella decisione impugnata, sia talvolta menzionata la vendita dei beni della [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che, ad eccezione dei beni immobili, la vendita fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente aveva ad oggetto tutti gli attivi e i diritti relativi alla produzione chimica (fra cui macchinari e attrezzature di produzione, contratti), nonché gli impegni relativi a tale produzione (ivi compresi tutti i contratti di lavoro) (punto 135 della decisione impugnata).
215
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esistenza di una continuità economica che giustifica l’estensione alla ricorrente dell’obbligo di recupero dell’aiuto di Stato.
2.
Sul prezzo di vendita della [OSCURATO:PERSONA]
216
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva estendere l’obbligo di recupero al di là della [OSCURATO:PERSONA], poiché gli attivi dell’ente in fallimento sono stati venduti al prezzo di mercato.
217
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza dell’argomentazione della ricorrente.
218
Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio il fatto che i prezzi versati in via successiva dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente per i beni della [OSCURATO:PERSONA] corrispondessero al prezzo di mercato e, nella decisione impugnata, essa ha affermato di continuare a nutrire tali dubbi (punti 136, 146 e 147 della decisione impugnata). A tal riguardo, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, da un lato, la gara d’appalto per la vendita alla [OSCURATO:PERSONA] conteneva una facoltà di optare per impegni, consistenti in un mantenimento ad un livello di produzione minimo per cinque anni, in un importo minimo di investimenti e in una limitazione, per cinque anni, della possibilità di vendere o trasferire beni della [OSCURATO:PERSONA], il che poteva dissuadere potenziali partecipanti o esercitare un impatto negativo sulle offerte presentate (punti 17, da 138 a 144 della decisione impugnata), e, dall’altro, gli offerenti potevano acquistare soltanto tutti gli attivi ai fini del proseguimento dell’attività, il che non consentiva di escludere che mediante la vendita di singole parti dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuto ottenere un prezzo di vendita totale più elevato (punto 145 della decisione impugnata). In secondo luogo, essa ha rilevato che la cessione della [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA] era stata un’operazione tra due privati senza gara d’appalto (punto 146 della decisione impugnata). Essa ne ha concluso che «sembra[va] probabile che le attività di [OSCURATO:PERSONA] non [fossero] state vendute in modo da garantire la massimizzazione delle entrate per l’impresa trasferita» (punto 147 della decisione impugnata).
a)
Sull’onere della prova
219
La ricorrente sostiene che l’onere della prova concernente il vantaggio economico di cui gode l’acquirente dei beni del beneficiario dell’aiuto incombe alla [OSCURATO:PERSONA], e che non è sufficiente che essa esprima dei dubbi. Orbene, essa non avrebbe presentato alcun elemento che dimostri che il prezzo di vendita fosse effettivamente inferiore al prezzo di mercato.
220
[OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni della ricorrente.
221
Occorre rilevare che, nella misura in cui, in conformità alla giurisprudenza, un elemento fra quelli che devono essere presi in considerazione al fine di valutare l’esistenza di una continuità economica, come, ad esempio, un prezzo di vendita al prezzo di mercato, non è sufficiente, di per sé, ad escludere l’estensione dell’obbligo di recupero ad un’impresa diversa dal beneficiario iniziale dell’aiuto in questione, la [OSCURATO:PERSONA] non deve necessariamente provare l’assenza di un siffatto prezzo di vendita per concludere nel senso di una continuità economica, e l’assenza di garanzia di un siffatto prezzo di vendita può essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione globale della [OSCURATO:PERSONA] dei diversi elementi esaminati.
b)
Sulla vendita alla [OSCURATO:PERSONA]
1)
Sull’asserita presunzione di una vendita realizzata al prezzo di mercato allorché essa ha luogo nell’ambito di una procedura fallimentare sotto il controllo di un organo giurisdizionale
222
Secondo la ricorrente, poiché la vendita è stata realizzata nell’ambito di una procedura fallimentare sotto il controllo di un giudice fallimentare che ha l’obbligo di agire nell’interesse dei creditori della società che ha cessato i pagamenti, si presume che i beni siano stati venduti al prezzo più elevato possibile (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA],
C‑277/00
,
EU:C:2004:238
, punti
93
e
94
).
223
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non esiste alcuna presunzione che ogni vendita realizzata nell’ambito di una procedura fallimentare abbia luogo al prezzo di mercato.
224
A tal riguardo, occorre osservare che, nella causa sfociata nella sentenza del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑277/00
,
EU:C:2004:238
, punti
92
e
93
), la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rimesso in discussione l’affermazione che la vendita fosse stata effettuata al prezzo di mercato e non aveva constatato che le condizioni connesse alla vendita avevano avuto come effetto di ridurre il prezzo di vendita. Pertanto, la ricorrente procede ad una lettura estensiva di tale sentenza.
225
Inoltre, il fatto che la vendita venga effettuata sotto il controllo di un organo giurisdizionale offre effettivamente una garanzia che le norme fissate saranno rispettate e che il giudice fallimentare vigilerà sulla massima soddisfazione dei creditori. Tuttavia, nel caso di specie, incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] verificare se le condizioni della vendita alla [OSCURATO:PERSONA] fossero idonee ad assicurare il pagamento di un prezzo di mercato ed esaminare il modo in cui tale vendita si era svolta.
2)
Sull’asserita garanzia di un prezzo di vendita il più elevato possibile a motivo della vendita nell’ambito di una gara d’appalto aperta, trasparente ed incondizionata
226
Secondo la ricorrente, per quanto riguarda la vendita della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il venditore era obbligato per legge ad ottenere il prezzo di vendita più alto possibile. La gara d’appalto messa in atto dal curatore, in conformità ai requisiti fissati dal súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín), essendo stata aperta, trasparente ed incondizionata, avrebbe garantito che i beni della [OSCURATO:PERSONA] siano stati venduti al prezzo più alto possibile sul mercato. Essa osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non mette in dubbio la trasparenza della seconda gara d’appalto, ma che i suoi dubbi vertevano sull’opzione relativa agli impegni (punti da 137 a 144 della decisione impugnata) e sull’impossibilità di acquistare beni individuali, invece di acquistarli in blocco. Essa contesta le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.
227
In primo luogo, ai punti 17 e 137 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, stando ai termini della gara d’appalto del 2011, i potenziali offerenti potevano presentare un’offerta assumendo o meno gli «impegni del cessionario» (nel prosieguo: rispettivamente, un’«offerta con impegni» e un’«offerta senza impegni»). Essa ha osservato che era previsto che, se l’offerta più alta proveniva da un candidato che aveva deciso di non assumersi gli impegni, il candidato che aveva presentato l’offerta più alta fra i candidati che avevano presentato un’offerta con impegni aveva la possibilità di allinearsi all’offerta più alta dei candidati che avevano presentato un’offerta senza impegni.
228
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la possibilità accordata ad un candidato di aumentare la propria offerta dopo la presentazione di tutte le offerte potesse scoraggiare i potenziali partecipanti o esercitare un impatto negativo sulle offerte presentate. Essa ha spiegato che l’offerta di un partecipante che presentava un’offerta con impegni sarebbe stata potenzialmente inferiore rispetto al caso in cui le condizioni della gara d’appalto del 2011 non avessero previsto questa opportunità di allineamento. Essa ha ritenuto che tale condizione potesse scoraggiare gli offerenti che non desideravano presentare un’offerta con impegni perché sapevano che, anche se la loro offerta era la migliore, la stessa poteva essere respinta. Essa ha concluso che la possibilità di presentare un’offerta con impegni poteva influire sul prezzo offerto (punti da 138 a 140 e 143 della decisione impugnata).
229
In via preliminare, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale l’opzione sugli impegni non ha, di fatto, inciso sul prezzo di vendita, poiché nessun offerente ne ha fatto uso. Da un lato, esso si basa su una constatazione fattuale a posteriori. Dall’altro, un simile argomento non è rilevante al fine di esaminare se le condizioni poste dalla gara d’appalto stessa consentissero di garantire il prezzo più elevato possibile.
230
Occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, al punto 141 della decisione impugnata, che le condizioni della gara d’appalto del 2011 favorivano gli offerenti disposti ad assumersi gli impegni, il che sembrerebbe indicare che il prezzo proposto in un’offerta senza impegni avrebbe potuto essere più alto di quello offerto dall’aggiudicatario. Va tuttavia osservato che, in ogni caso, affinché un’offerta con impegni venisse prescelta, il prezzo proposto avrebbe dovuto essere rivisto e allineato al prezzo proposto in un’offerta senza impegni.
231
È cionondimeno vero che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 139 della decisione impugnata, uno degli elementi che garantisce il raggiungimento del prezzo massimo in una gara d’appalto è l’incertezza in merito ai prezzi offerti da altri offerenti. Orbene, una gara d’appalto che consenta a taluni offerenti di modificare il prezzo da essi proposto implica il rischio, da un lato, che coloro che possono modificare la loro offerta tentino di non proporre il prezzo massimo al quale valutano l’impresa messa in vendita, aspettando di vedere se sia necessario alzare la loro offerta e, dall’altro, che coloro che non possono modificare la loro offerta tentino di proporre un prezzo anch’esso inferiore al prezzo massimo al quale valutano l’impresa messa in vendita, ovvero decidano di non presentare un’offerta, ritenendo che potranno in ogni caso essere eliminati da un offerente disposto ad accettare gli impegni.
232
Pertanto, non si può escludere che le condizioni fissate dalla gara d’appalto del 2011 che prevedono la possibilità di modificare il prezzo di vendita offerto abbiano potuto avere un impatto sul prezzo di vendita, nel senso che quest’ultimo non sarebbe stato il più alto possibile.
233
In secondo luogo, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il fatto che la vendita fosse organizzata come vendita dell’attività come impresa avviata, ossia con tutti gli attivi aggregati, escludesse la possibilità di ottenere il massimo prezzo finale con offerte per i singoli settori di attività della [OSCURATO:PERSONA], evitando o limitando al contempo le potenziali difficoltà derivanti dalla possibile interruzione dell’attività di tale società. Essa ha rilevato che i documenti presentati dalle autorità slovacche indicavano che alcuni potenziali offerenti erano interessati ad acquistare solo alcune parti della [OSCURATO:PERSONA]. A suo avviso, non si poteva quindi escludere che con la vendita di singole parti della [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe ottenuto un prezzo di vendita totale più elevato (punto 145 della decisione impugnata).
234
La ricorrente sostiene che non è importante stabilire se la vendita degli attivi in modo separato avrebbe consentito di ottenere un prezzo di vendita più elevato, bensì sapere se l’acquirente abbia versato, per gli attivi, un prezzo conforme al prezzo di mercato, e la sola questione da risolvere sarebbe se l’acquirente abbia ricevuto un vantaggio economico. Inoltre, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto apportare elementi di prova atti a dimostrare che sarebbe stato possibile ottenere un risultato migliore vendendo i beni separatamente.
235
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale linea argomentativa, affermando che, se era possibile ottenere un prezzo più elevato attraverso una vendita degli attivi in modo separato, ma, cionondimeno, è stato deciso di procedere ad una cessione aggregata della società come impresa in attività, al fine di garantire il proseguimento dell’attività economica della [OSCURATO:PERSONA] anziché di massimizzare il ricavato della vendita, è chiaro che la vendita non ha avuto luogo al prezzo di mercato, vale a dire al prezzo più alto che poteva essere ottenuto sul mercato.
236
Occorre rilevare che, quantomeno, un candidato ha manifestato il suo interesse per una vendita non globale (punto 145 della decisione impugnata) e che il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) ha chiesto al curatore di valutare tale offerta supplementare Tuttavia, occorre constatare che, in risposta ad un quesito del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che la gara d’appalto del 2011 vietava la vendita degli attivi in modo separato.
237
Occorre considerare che il prezzo da prendere in considerazione è quello dell’impresa messa in vendita. Tuttavia, non si può presumere che, proponendo soltanto l’acquisto della medesima in maniera globale, ossia da parte di un solo acquirente, il prezzo ottenuto per la vendita dell’impresa sia stato il prezzo più alto che poteva essere ottenuto sul mercato. Infatti, anche se l’obiettivo perseguito era il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], ciò non implicava la necessità di vietare la vendita degli attivi in modo separato.
238
Da un lato, l’attività dell’impresa venduta poteva manifestamente essere portata avanti anche se la proprietà dei diversi beni fosse stata divisa fra più enti. La successiva vendita alla ricorrente ha infatti mostrato che un’impresa poteva essere interessata all’acquisto di una parte dei beni, prendendo l’altra parte in locazione, e disporre pertanto del godimento della totalità di tali beni.
239
Dall’altro, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’interveniente in udienza, offrire la possibilità di vendere i beni separatamente non implicava la realizzazione di una siffatta vendita, segnatamente nel caso in cui essa sarebbe stata meno vantaggiosa sotto il profilo finanziario.
240
Una simile opzione di vendita, tale da non limitare l’oggetto del trasferimento ad un’unità economica globale, avrebbe nondimeno consentito di non limitare la possibilità di scelta dei potenziali acquirenti (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA],
T‑123/09
,
EU:T:2012:164
, punto
158
) e di poter presumere, sempreché le altre condizioni della gara d’appalto del 2011 fossero state diverse (v. punto 232 supra), che la vendita dell’impresa fosse stata realizzata al prezzo più elevato.
241
Ad abundantiam, occorre rilevare che la ricorrente fa valere che qualora, come nella specie, i beni siano venduti ad un terzo nell’ambito di una gara d’appalto che si inserisce in una procedura fallimentare, la motivazione economica delle parti sarebbe evidente, e che quella dell’acquirente consisterebbe nel realizzare un’operazione che, a suo avviso, lascerebbe intravedere la realizzazione di un profitto. Orbene, occorre constatare che, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha gestito la [OSCURATO:PERSONA], ma l’ha venduta dopo averla acquistata, il ragionamento della ricorrente applicato alla prima vendita implicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] abbia offerto e versato un prezzo inferiore al prezzo di mercato.
242
In terzo luogo, sebbene la ricorrente sostenga che le due gare d’appalto confermano che il prezzo di vendita alla [OSCURATO:PERSONA] è stato conforme alle condizioni del mercato, occorre tuttavia rilevare che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 16 della decisione impugnata, la gara d’appalto del 2010 ha suscitato l’offerta di un solo offerente, che il curatore ha respinto, pensando di ottenere un’offerta migliore.
243
Inoltre, poiché i due offerenti nell’ultima fase della gara d’appalto del 2011 hanno depositato offerte vicine alla prima offerta (punto 16 della decisione impugnata), la ricorrente ne inferisce che tale fatto costituiva una prova che si trattava del prezzo di mercato. Tale argomento deve tuttavia essere respinto, da un lato, in quanto uno dei due offerenti era la società la cui offerta era stata respinta in occasione della gara d’appalto del 2010 e, dall’altro, per le ragioni illustrate ai punti 232 e 240 supra.
244
In quarto luogo, in risposta ad un argomento della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’«analisi ex post», effettuata dal curatore, del prezzo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che il prezzo così ottenuto corrispondesse effettivamente ad un prezzo di mercato. Tale analisi avrebbe avuto ad oggetto la questione se, in tale fase, vendere l’impresa alla [OSCURATO:PERSONA] fosse la soluzione migliore.
245
A tal riguardo, occorre rilevare che, in risposta ad un quesito del Tribunale in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che essa qualificava l’analisi come «ex post», in quanto essa era stata realizzata dopo la ricezione delle offerte pervenute nell’ambito della gara d’appalto del 2011. Emerge da tale analisi, comunicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, che essa verteva sulla questione se, in tale fase, vendere l’impresa alla [OSCURATO:PERSONA] fosse la soluzione migliore. Ne risulta parimenti che il curatore non ha ritenuto che il prezzo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] rappresentasse senza margini di dubbio il prezzo di mercato, ma che egli ha affermato che occorreva procedere alla vendita della [OSCURATO:PERSONA], poiché un suo rinvio avrebbe comportato ulteriori ripercussioni negative su tale società, in particolare se la sua attività veniva proseguita nell’ambito del fallimento.
246
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve affermare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, le condizioni della gara d’appalto del 2011 non consentivano di presumere che la vendita fosse intesa ad ottenere il ricavato massimo, e la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che non esistessero garanzie quanto al fatto che il prezzo di vendita pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse il prezzo di mercato per l’attività della [OSCURATO:PERSONA].
c)
Sulla vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente
247
La ricorrente fa valere che, nonostante il fatto che le condizioni di vendita fra la [OSCURATO:PERSONA] e la stessa siano irrilevanti, in quanto la prima vendita è stata realizzata al prezzo di mercato, si deve ritenere che il prezzo di vendita negoziato fra operatori privati in un’economia di mercato si presume conforme alle condizioni di mercato, anche in assenza di gara d’appalto.
248
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, nel caso della vendita dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente, si trattava di un’operazione tra due privati senza gara d’appalto. Essa ha rilevato che il prezzo era stato semplicemente negoziato tra dette società senza che altre parti avessero potuto offrire un prezzo più alto. Essa ha concluso che i dubbi sul fatto che il prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse al prezzo di mercato si riferivano quindi anche al prezzo pagato dalla ricorrente (punto 146 della decisione impugnata).
249
Occorre respingere il riferimento fatto dalla ricorrente ad una prassi decisionale, nella misura in cui la prassi decisionale seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] in altri casi non può incidere sulla validità della decisione impugnata, che può essere valutata solo alla luce delle norme oggettive del Trattato (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] & C.,
C‑138/09
,
EU:C:2010:291
, punto
21
, e del 17 dicembre 2015, SNCF/[OSCURATO:PERSONA],
T‑242/12
,
EU:T:2015:1003
, punto
121
).
250
Inoltre, è vero che, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, la circostanza che non vi sia stata una gara non offre alcuna certezza quanto al fatto che tale prezzo fosse conforme al prezzo di mercato o inferiore al medesimo.
d)
Conclusione
251
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, ai punti da 144 a 146 e 168 della decisione impugnata, si deve concludere che non può ritenersi certo che le due vendite successive siano state realizzate al prezzo di mercato.
3.
Sull’entità dell’operazione
252
Secondo la ricorrente, l’unico criterio che non depone contro l’esistenza di un’elusione risiede nell’entità dell’operazione. Essa afferma che, anche se una vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] in modo separato avesse consentito da sola di escludere l’esistenza di una continuità economica, il mero fatto che gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] siano stati venduti secondo il principio di una continuazione dell’attività fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente per constatare l’esistenza di una continuità economica. Inoltre, per quanto riguarda la vendita di taluni attivi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente, poiché solo il 60% dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] è stata trasferita, sarebbe persino possibile sostenere che l’entità del trasferimento non sia stata sufficiente a soddisfare tale criterio, cosicché la continuità economica potrebbe essere esclusa su questa sola base.
253
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta l’argomentazione della ricorrente. Essa ritiene che l’entità dell’operazione sia un criterio particolarmente importante e rileva che la ricorrente non rimette in discussione gli argomenti elaborati su tale punto nella decisione impugnata, ma tenta di minimizzare l’importanza di tale aspetto, senza che la giurisprudenza consenta di suffragare il suo punto di vista.
254
Nella decisione impugnata, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, quanto più ampia era la parte dell’impresa originale trasferita a una nuova entità, tanto più era probabile che l’attività economica relativa a questi beni continuasse a beneficiare dell’aiuto incompatibile (punto 149 della decisione impugnata).
255
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, da un lato, che la vendita alla [OSCURATO:PERSONA] verteva sulla totalità dell’attività della [OSCURATO:PERSONA], come impresa in attività (punti 150 e 151 della decisione impugnata). Essa ha osservato, dall’altro, che, per quanto riguarda la vendita alla ricorrente, la portata dell’attività dell’impresa acquistata dalla ricorrente restava identica a quella delle precedenti attività della [OSCURATO:PERSONA], e che più del 95% dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito (punto 152 della decisione impugnata). Essa ha parimenti osservato che, a parte i beni immobili, tutti gli altri beni, diritti e obblighi relativi all’impresa trasferita erano stati rilevati dalla ricorrente (punti 153 e 156 della decisione impugnata). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che parte di tali beni siano utilizzati sulla base di un contratto di locazione invece che come proprietà diretta non modifica in nulla il fatto che la ricorrente «semplicemente» porta avanti le attività economiche della [OSCURATO:PERSONA] mantenendo la stessa portata che avevano prima dell’operazione (punto 156 della decisione impugnata). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che la ricorrente aveva mantenuto i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] (punto 154 della decisione impugnata), dopo aver annunciato alla stampa, al momento dell’acquisizione dell’attività di tale società, che non intendeva attuare cambiamenti rilevanti nell’organico o nella produzione e che avrebbe mantenuto il gruppo dirigente esistente (punto 155 della decisione impugnata). Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha portato avanti l’attività della [OSCURATO:PERSONA] senza cambiamenti rilevanti nella politica commerciale, del personale o di produzione (punto 158 della decisione impugnata).
256
Occorre rilevare che, al fine di dimostrare che l’entità dell’operazione è in realtà un criterio negativo che consente da solo di escludere, qualora non sia soddisfatto, la possibilità che l’operazione in questione miri ad eludere la decisione di recupero, la ricorrente fa valere che tale conclusione emerge dalla giurisprudenza e cita, a tal riguardo, il paragrafo 67 delle conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Germania/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑277/00
,
EU:C:2003:354
). Orbene, tale paragrafo riprende un argomento della [OSCURATO:PERSONA] e non rimanda, contrariamente alle sue affermazioni, ad alcun riferimento complementare. Inoltre, pur se emerge dalla giurisprudenza che possono essere presi in considerazione diversi elementi, fra i quali figura «l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi, mantenimento della forza lavoro, attivi aggregati)» (v. punto 208 supra), non ne risulta, per contro, che la continuità economica debba essere esclusa in caso di entità esigua dell’operazione.
257
Inoltre, occorre constatare che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non deduce alcun argomento al fine di contestare le valutazioni enunciate nella decisione impugnata in relazione all’entità delle due operazioni di vendita successive, ad eccezione, tuttavia, dell’argomento secondo il quale solo il 60% dell’attività è stato trasferito alla ricorrente. Cionondimeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale argomento al punto 153 della decisione impugnata e la ricorrente non deduce alcun argomento al fine di contraddire le considerazioni secondo le quali essa riceveva in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] gli immobili (terreni ed edifici) che la stessa non aveva acquistato e che erano necessari per la produzione chimica. Inoltre, essa non deduce alcun argomento al fine di contestare le altre considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali la ricorrente portava avanti le attività della [OSCURATO:PERSONA] senza cambiamenti rilevanti nella sua politica commerciale, del personale o di produzione (v. punto 255 supra).
258
Orbene, le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non sembrano essere inficiate da errore e consentono di ritenere che, nella specie, l’entità dell’operazione, nel senso dell’oggetto del trasferimento, deponga a favore dell’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente. Il fatto che quest’ultima non abbia acquistato i beni immobili necessari alla produzione chimica, costituiti dai terreni e dagli edifici, bensì li abbia presi in locazione, non può confutare tale conclusione, poiché è la stessa che dispone dell’uso di tutti gli elementi che consentono il proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA].
4.
Sulla logica economica dell’operazione
259
La ricorrente, rinviando al punto 33 della comunicazione del 2007, sostiene che il criterio relativo alla logica economica dell’operazione non mira a garantire che l’acquirente utilizzi i beni patrimoniali diversamente dal venditore, bensì a stabilire se una ragione economica diversa dall’elusione della decisione di recupero giustifichi l’operazione. Tale criterio non sarebbe destinato ad essere utilizzato al di là di tale indicazione di elusione e si rivelerebbe particolarmente utile nelle operazioni interne ai gruppi. Qualora, come nella specie, gli attivi siano venduti ad un terzo nell’ambito di una gara d’appalto che si inserisce in una procedura fallimentare, la motivazione economica delle parti sarebbe evidente. Da un lato, il venditore, nella specie il curatore fallimentare, tenterebbe di ottenere capitali per poter rimborsare i debiti della società in fallimento e, per riuscirci, venderebbe, come nella specie, gli attivi secondo il principio di una continuazione dell’attività ad fine di pagare i crediti detenuti dai creditori, se tale vendita consente di generare profitti più elevati rispetto alla vendita degli attivi in modo separato. Dall’altro, l’acquirente desidererebbe realizzare un’operazione che, a suo avviso, lascerebbe intravedere la realizzazione di un profitto. In ogni caso, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’acquisizione degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] non era in linea con le altre attività della ricorrente (punto 166 della decisione impugnata) sarebbe «assurda sotto il profilo economico».
260
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la decisione impugnata non sia viziata da alcun errore al riguardo. Essa fa valere che la ricorrente non cita alcuna giurisprudenza a sostegno della sua interpretazione del criterio della logica economica dell’operazione e sembra trascurare il fatto che esso è menzionato nella giurisprudenza come uno degli elementi che possono essere presi in considerazione per comprovare una continuità economica fra il beneficiario dell’aiuto di Stato e l’acquirente degli attivi di tale beneficiario, e non per dimostrare un’eventuale elusione dell’ordine di recupero.
261
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che lo scopo del criterio della logica economica dell’operazione consisteva nel verificare se l’acquirente degli attivi li utilizzasse nello stesso modo del venditore o se, al contrario, li integrasse nella sua strategia commerciale, realizzando sinergie che giustificavano il suo interesse per l’acquisto di tali attivi (punto 164 della decisione impugnata). Essa ha rilevato che la ricorrente aveva acquistato l’intera divisione chimica della [OSCURATO:PERSONA], ossia la parte principale dell’attività di tale società, come impresa in attività, insieme a più del 95% dei dipendenti e dei relativi diritti e obblighi, e che il portafoglio di prodotti e la portata delle attività della ricorrente erano identici a quelli della [OSCURATO:PERSONA] (punto 165 della decisione impugnata). Essa ha inoltre precisato che la ricorrente aveva annunciato alla stampa di non avere intenzione di attuare cambiamenti rilevanti rispetto alla modalità operativa della [OSCURATO:PERSONA] e alla portata delle sue attività. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], benché la ricorrente appartenesse a un insieme più ampio di società, non apparivano sussistere importanti effetti sinergici con gli altri membri del gruppo (punto 166 della decisione impugnata). Essa ha concluso per l’assenza di cambiamenti nella strategia commerciale e per l’utilizzazione, da parte della ricorrente, dei beni nello stesso modo del venditore (punto 167 della decisione impugnata).
262
Anzitutto, occorre ricordare che la presenza di un elemento intenzionale non è necessaria per constatare l’elusione dell’obbligo di recupero da parte del trasferimento di attivi (v. punto 211 supra). Pertanto, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, il criterio della logica economica dell’operazione, il quale figura fra gli elementi citati nella giurisprudenza (v. punto 208 supra), non mira necessariamente ed esclusivamente a stabilire se una ragione economica diversa da una siffatta elusione giustifichi l’operazione in questione.
263
Occorre poi rilevare che non può affermarsi, come sostenuto dalla ricorrente, che la logica economica sottesa alla vendita di attivi della [OSCURATO:PERSONA] secondo il principio di una continuazione dell’attività di tale società era evidentemente l’ottenimento del ricavato massimo al fine di pagare i crediti detenuti dai creditori. Infatti, come è stato concluso, la gara d’appalto che aveva portato alla vendita alla [OSCURATO:PERSONA] non era organizzata in modo tale che fosse garantita la vendita al prezzo più elevato (v. punto 246 supra).
264
Infine, per quanto riguarda la vendita alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che alcuni dei membri del gruppo societario del quale faceva parte la ricorrente operavano parimenti nell’industria chimica, ma ha rilevato che i loro settori di attività erano diversi. Orbene, la ricorrente rimette in discussione tale valutazione dell’assenza di sinergie soltanto tramite affermazioni non circostanziate. In ogni caso, il fatto, pacifico, che, come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente si limitava a utilizzare i beni nello stesso modo della [OSCURATO:PERSONA], senza cambiamenti nella strategia commerciale, porta alla conclusione che la logica economica dell’operazione di vendita alla ricorrente era, per la stessa, il proseguimento delle attività svolte in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA].
265
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere, senza incorrere in errore, che la logica economica dell’operazione costituiva l’indizio di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente.
5.
Sugli altri elementi esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA]
a)
Sull’intenzione di sottrarsi alla decisione di recupero
266
La ricorrente osserva che, al punto 131 della decisione impugnata, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato che, pur non avendo essa alcuna prova diretta del fatto che l’operazione fosse intesa ad eludere gli effetti di una potenziale decisione di recupero, essa ha parimenti dichiarato che le autorità slovacche erano perfettamente al corrente del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un’indagine in via preliminare sulla denuncia depositata il 17 ottobre 2011 ed erano a conoscenza dell’esistenza dell’ammenda di EUR 19,6 milioni comminata alla [OSCURATO:PERSONA] per la sua partecipazione ad un cartello con decisione del 22 luglio 2009. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha «insinuato» erroneamente che questi due punti provavano indirettamente l’intenzione di sottrarsi al recupero. Nella replica, la ricorrente indica di prendere atto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ammette che la presente causa non verte su un caso di elusione.
267
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, fa valere che la stessa ha concluso per l’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, la quale poteva sussistere indipendentemente dall’esistenza di una precisa intenzione di eludere una decisione di recupero, e che essa non ha mai affermato che la presente causa vertesse su un caso di elusione (punto 131 della decisione impugnata).
268
Occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha concluso per l’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente sulla base del motivo, segnatamente, di un’intenzione di eludere l’obbligo di recupero imposto da detta decisione. Pertanto, l’argomento della ricorrente è inoperante.
b)
Sui collegamenti fra il proprietario iniziale e il nuovo proprietario della [OSCURATO:PERSONA]
269
Secondo la ricorrente, gli attivi sono stati venduti a terzi privi di qualsivoglia legame con la [OSCURATO:PERSONA] o i suoi azionisti, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso, in sostanza, nella decisione impugnata. Un siffatto legame non esisterebbe neanche fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Nella replica, essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non presenta alcun argomento giuridico o economico che consenta di spiegare la ragione per la quale tale criterio dovrebbe servire unicamente a dimostrare l’esistenza di una continuità economica, e non per confutare una siffatta esistenza. Tale criterio consentirebbe in realtà di stabilire se la vendita sia stata realizzata o meno al fine di eludere la decisione di recupero.
270
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, osserva che tale elemento è stato preso in considerazione al fine di valutare la continuità economica, ma fa valere che nessuna conclusione particolare può essere tratta dal fatto che l’identità dei proprietari resti sconosciuta, tanto più che la decisione impugnata non verte sull’intenzione di eludere l’ordine di recupero. Nella controreplica, essa, richiamando la sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑123/09
,
EU:T:2012:164
, punto
156
), contesta l’argomento della ricorrente secondo il quale, in assenza di identità dei proprietari, nessuna elusione e, pertanto, nessuna continuità economica possono essere accertate.
271
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, «[i]n assenza di prove contrarie, [essa] presume[va] che non esist[essero] collegamenti tra i proprietari originari e i nuovi proprietari (…) di [OSCURATO:PERSONA] trasferita [alla ricorrente]» (punto 162 della decisione impugnata).
272
Occorre rilevare che, fra gli elementi rilevanti citati nella giurisprudenza, figura l’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente e di quella originaria (v. punto 208 supra). Come si evince dai punti da 159 a 162 e da 168 a 170 della decisione impugnata, pur se la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato tale elemento, giustamente essa non ha ritenuto che lo stesso costituisse un indizio dell’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente. Essa ha cionondimeno considerato, sempre correttamente, nell’ambito della valutazione globale dei diversi elementi esaminati, che l’assenza di un collegamento fra i vecchi e i nuovi proprietari della [OSCURATO:PERSONA] non consentisse di escludere l’esistenza di una siffatta continuità economica.
273
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, secondo il quale tale elemento consentirebbe di stabilire se la vendita sia stata realizzata o meno al fine di eludere la decisione di recupero, esso deve essere respinto in quanto inoperante, per lo stesso motivo esposto al punto 268 supra.
c)
Sul momento della vendita
274
Secondo la ricorrente, i creditori, il curatore e il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) hanno deciso, ben prima di un qualsivoglia esame in materia di aiuti di Stato, di vendere gli attivi secondo il principio di una continuazione dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] tramite una gara d’appalto. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe affermato che il curatore, il súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín), la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] o la ricorrente fossero a conoscenza, al momento della o delle vendite, della procedura che la stessa aveva avviato. Orbene, la conoscenza del rischio di una decisione di recupero di un aiuto di Stato costituirebbe un presupposto necessario dell’esistenza di un’elusione. Alla luce della formulazione del punto 168 della decisione impugnata, esso dovrebbe essere inteso nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso fondare la sua conclusione sul momento della vendita. Essa avrebbe implicitamente ammesso che, nella specie, tale elemento deponeva contro l’esistenza di un’elusione.
275
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, osserva che non è sulla base di tale elemento che la stessa ha constatato l’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, dato che il punto 163 della decisione impugnata si limita a registrare un fatto. Inoltre, essa sostiene di non aver tentato di dimostrare un’intenzione di eludere l’ordine di recupero. Nella controreplica, essa afferma che la tesi della ricorrente secondo cui l’obbligo di recupero non potrebbe mai essere esteso ad un acquirente non informato, nonostante l’esistenza oggettiva di una continuità economica, non trova alcun riscontro nella giurisprudenza, la quale non consentirebbe neanche di avallare l’idea che la continuità economica non può essere accertata allorché il trasferimento degli attivi avvenga prima dell’avvio del procedimento di indagine formale.
276
Al punto 163 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il criterio del momento della vendita. Essa ha osservato che «[l]a vendita [era] avvenuta dopo l’avvio dell’indagine preliminare sulla denuncia (…) e la trasmissione [dei suoi risultati] all[a] [Repubblica slovacca] affinché presentasse osservazioni», e che almeno quest’ultima «era [informata] della possibilità che le misure in questione potessero configurare un aiuto illegale e incompatibile che avrebbe dovuto essere recuperato».
277
Si deve constatare che, fra gli elementi rilevanti menzionati nella giurisprudenza, figura «il momento in cui il trasferimento è realizzato (dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale)» (v. punto 208 supra). Pur se la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque esaminato tale elemento al punto 163 della decisione impugnata, essa non l’ha citato ai punti da 168 a 170 della decisione impugnata, i quali contengono le sue conclusioni in merito all’esistenza di una continuità economica, come costitutivo di un indizio di una siffatta continuità nella specie.
278
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si evince affatto dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe implicitamente ammesso che il momento in cui aveva avuto luogo la vendita deponeva in senso contrario all’esistenza di un’elusione. Quest’ultima si sarebbe infatti limitata ad indicare che, sebbene non disponesse di alcuna prova diretta del fatto che l’operazione era intesa ad evitare gli effetti di un’eventuale decisione di recupero, «era comunque chiaro per le autorità slovacche che [essa] svolgeva un’indagine in via preliminare su una denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal 17 ottobre 2011 [punto 2 della decisione impugnata] e che sussisteva un credito relativo al pagamento dell’ammenda di 19,6 milioni di EUR comminata a [OSCURATO:PERSONA] per la sua partecipazione a un cartello con decisione del 22 luglio 2009 (punto 12 della decisione impugnata]» (punto 131 della decisione impugnata).
279
Inoltre, occorre rilevare che, tramite l’argomento secondo il quale la conoscenza di una decisione di recupero di un aiuto di Stato, o quantomeno del rischio di una siffatta decisione, costituisce un presupposto necessario per l’esistenza di un’elusione del recupero, la ricorrente invoca la realizzazione di una vendita al fine di sottrarsi al recupero dell’aiuto di Stato. Orbene, tale argomento deve essere respinto in quanto inoperante per lo stesso motivo esposto al punto 268 supra.
280
Ad abundantiam, occorre precisare che, come sostenuto dalla ricorrente, la decisione di vendere la [OSCURATO:PERSONA] secondo il principio di una continuazione dell’attività era stata presa prima di qualsiasi indizio del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] stesse effettuando un esame concernente un eventuale aiuto di Stato. Anche prendendo in considerazione la data della gara d’appalto del 2010 oppure, dopo la sua scadenza, la data dell’ordinanza esecutiva del súd v Trenčíne (Tribunale di Trenčín) che imponeva al curatore di procedere alla vendita nel giugno del 2011, occorre constatare che a quell’epoca la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto la denuncia dell’interveniente. Inoltre, non è necessariamente significativo il fatto che il compromesso di vendita con la [OSCURATO:PERSONA] sia stato alla fine concluso il 16 gennaio 2012, ossia il giorno in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo la versione slovacca della denuncia, la quale era già stata comunicata, in una lingua diversa da quella slovacca, il17 ottobre 2011. Per contro, occorre osservare che, in occasione della vendita della [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente, nell’agosto del 2012, l’esistenza della denuncia era nota e l’esame precedente l’apertura della fase d’indagine formale era in corso. La stessa ricorrente rileva che il curatore aveva avuto un primo indizio dell’esistenza di un’indagine preliminare in materia di aiuti da parte della [OSCURATO:PERSONA] a causa di una lettera del 2 aprile 2012, che le era stata consegnata il 10 aprile 2012. Di conseguenza, in occasione della seconda vendita, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avrebbero dovuto esserne a conoscenza, poiché, nel caso di quest’ultima, contrariamente alle sue affermazioni in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, si deve rilevare che ogni operatore diligente è tenuto ad informarsi pienamente della situazione economica dell’entità che intende acquistare
6.
Sulla valutazione globale della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente
281
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua conclusione dell’esistenza di una continuità economica sul fatto che i prezzi versati in occasione delle due vendite successive non costituivano probabilmente prezzi di mercato, nonché sull’entità dell’operazione, nel senso dell’oggetto del trasferimento, e sulla logica economica dell’operazione (punti 168 e 169 della decisione impugnata).
282
Dall’analisi della decisione impugnata discende che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel considerare, in primo luogo, che tanto l’entità dell’operazione (l’oggetto del trasferimento) quanto la sua logica economica potevano costituire indizi dell’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente (v. punti da 254 a 258 e da 261 a 265 supra) e, in secondo luogo, che non era possibile ritenere certo che le due vendite successive fossero state realizzate al prezzo di mercato (v. punto 251 supra).
283
In tale contesto, alla luce del fatto che, in conformità alla giurisprudenza, da un lato, ammesso che il prezzo del trasferimento fosse conforme al prezzo di mercato, esso costituiva soltanto un elemento nell’analisi dell’esistenza di un’eventuale continuità economica e, dall’altro, il versamento di un prezzo conforme alle condizioni di mercato può non essere sufficiente a neutralizzare il vantaggio concorrenziale connesso al beneficio degli aiuti illegittimi, si deve ritenere che, a causa delle circostanze del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto concludere correttamente per l’estensione dell’obbligo di recupero alla ricorrente, indipendentemente da qualsiasi accertamento dell’intenzione di un’elusione.
284
Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto.
G.
Sul quinto motivo, invocato in subordine, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, a causa della mancata limitazione dell’estensione dell’obbligo di recupero dell’asserito aiuto di Stato alla ricorrente al 60% dell’importo di detto aiuto
285
La ricorrente fa valere, in subordine, che la decisione impugnata è illegittima, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha limitato l’obbligo di recupero al 60% dell’importo dell’aiuto di Stato asseritamente concesso alla [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene di non aver potuto essere beneficiaria della totalità di detto importo, poiché essa ha acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto il 60% degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] e non beneficia neanche indirettamente della parte rimasta di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], poiché essa versa un canone di locazione fissato alle condizioni di mercato.
286
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta la fondatezza dell’argomentazione della ricorrente.
287
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha specificato che la ricorrente «riceve[va] in locazione da [OSCURATO:PERSONA] gli immobili (terreni ed edifici) necessari per la produzione [chimica]» e che, «[a] parte i beni immobili, tutti gli altri beni, diritti e obblighi relativi all’impresa trasferita [era]no stati rilevati [dalla ricorrente], che quindi gesti[va] [OSCURATO:PERSONA] e continua[va] con lo stesso portafoglio di prodotti» (punto 153 della decisione impugnata). Essa ha concluso che «[i]l fatto che parte dei beni [fossero] utilizzati sulla base di un contratto di locazione[,] invece che come proprietà diretta[,] non cambia[va] il fatto che [la ricorrente] semplicemente porta[va] avanti le attività economiche di [OSCURATO:PERSONA] mantenendo la stessa portata che avevano prima dell’operazione» (punto 156 della decisione impugnata).
288
Come è stato dichiarato, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere in maniera corretta nel senso dell’estensione dell’obbligo di recupero alla ricorrente a causa dell’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la stessa. Orbene, tale continuità è fondata, inter alia, sul fatto che la ricorrente disponeva della totalità dei diritti e degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] al fine di proseguire le stesse attività.
289
Inoltre, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non contesta il fatto che essa riceveva in locazione i beni immobili necessari alla produzione chimica che la stessa non ha acquistato, i quali costituivano il 40% restante, detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la circostanza che essa non possedesse, bensì ricevesse in locazione al prezzo di mercato, secondo quanto dalla stessa affermato, tali beni immobili, non incideva in alcun modo sul fatto che essa poteva utilizzarli a suo vantaggio ai fini del proseguimento delle attività svolte in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA].
290
Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie che hanno portato alla conclusione dell’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, non era necessario limitare l’estensione dell’obbligo di recupero al 60% e il quinto motivo deve essere respinto.
291
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
292
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
293
In conformità all’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’AlzChem, intervenuta a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] a.s. è condannata a sopportare le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
3)
L’AlzChem AG sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.
[OSCURATO:PERSONA]
I. Fatti
II. Decisione impugnata
III. Procedimento
IV. Conclusioni delle parti
V. In diritto
A. Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE con riferimento alla conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esistenza di un aiuto di Stato accordato alla [OSCURATO:PERSONA]
B. Sulla prima e sulla seconda parte del primo motivo, vertenti sull’assenza, rispettivamente, di un trasferimento di risorse statali e di un vantaggio economico conferito alla [OSCURATO:PERSONA]
1. Richiamo della giurisprudenza
2. Decisione impugnata
3. Sulla qualificazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della prima misura come aiuto di Stato
a) Sulle condizioni dell’applicazione della legge sulle società di importanza strategica alla [OSCURATO:PERSONA] a causa della qualificazione come «società strategica» e sulle conseguenze connesse a tale applicazione
b) Sull’affermazione della ricorrente secondo cui la decisione dello Stato slovacco di qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come «società strategica» rispettava il criterio dell’operatore in un’economia di mercato
c) Sulle affermazioni della ricorrente concernenti il fatto che la situazione sarebbe rimasta identica qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assoggettata al regime fallimentare ordinario
1) Sull’affermazione, secondo cui il primo curatore si era pronunciato a favore del proseguimento dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della legge sulle società di importanza strategica
2) Sull’affermazione secondo cui la decisione iniziale del primo curatore sarebbe stata confermata dal comitato competente
3) Sull’affermazione secondo la quale una decisione del comitato competente avrebbe dato la stessa sicurezza ai clienti e ai fornitori della legge sulle società di importanza strategica
4) Sull’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha beneficiato di alcun vantaggio supplementare nell’ambito del mantenimento della sua attività imposta dalla legge sulle società di importanza strategica
d) Conclusione
C. Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di procedere ad un esame diligente e imparziale, nonché alla violazione dell’obbligo di cooperazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA]
D. Sulla terza parte del primo motivo, relativa al manifesto errore di valutazione in sede di calcolo dell’importo del presunto aiuto di Stato
E. Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 296 TFUE concernente la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’esistenza di una continuità economica
F. Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 a causa dell’estensione alla ricorrente dell’obbligo di recupero dell’asserito aiuto di Stato
1. Osservazioni preliminari
2. Sul prezzo di vendita della [OSCURATO:PERSONA]
a) Sull’onere della prova
b) Sulla vendita alla [OSCURATO:PERSONA]
1) Sull’asserita presunzione di una vendita realizzata al prezzo di mercato allorché essa ha luogo nell’ambito di una procedura fallimentare sotto il controllo di un organo giurisdizionale
2) Sull’asserita garanzia di un prezzo di vendita il più elevato possibile a motivo della vendita nell’ambito di una gara d’appalto aperta, trasparente ed incondizionata
c) Sulla vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente
d) Conclusione
3. Sull’entità dell’operazione
4. Sulla logica economica dell’operazione
5. Sugli altri elementi esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA]
a) Sull’intenzione di sottrarsi alla decisione di recupero
b) Sui collegamenti fra il proprietario iniziale e il nuovo proprietario della [OSCURATO:PERSONA]
c) Sul momento della vendita
6. Sulla valutazione globale della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza di una continuità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente
G. Sul quinto motivo, invocato in subordine, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, a causa della mancata limitazione dell’estensione dell’obbligo di recupero dell’asserito aiuto di Stato alla ricorrente al 60% dell’importo di detto aiuto
Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.