Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36491/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7703/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di anni due; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che, invero, lo stesso motivo di ricorso è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - cori cui la ricorrente contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., né invocato in udienza (Sez.

U , n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv.

Salerno, 275376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7703/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di anni due; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che, invero, lo stesso motivo di ricorso è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - cori cui la ricorrente contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., né invocato in udienza (Sez. U , n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. Salerno, 275376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36491/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris