CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02645/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7803/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma , [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 1319/2020 depositata il 15/12/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 . Rilevato che: 1. con sentenza n. 2630/2018, il Tribunale di Bergamo, accertato che l’agenzia di consulenza automobilistica [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito, agenzia automobilistica ) aveva svolto con negligenza l’incarico ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino americano, di rinnovare, Mandato per un ulteriore anno, l’immatricolazione dell’autoveicolo nuovo [OSCURATO:PERSONA], acquistato in Italia, con targa con la sigla EE (“[OSCURATO:PERSONA]”), condannava la convenuta a risarcire all’attore i danni dal medesimo subìti per essere stato sottoposto a un procedimento penale per fatti di contrabbando, e per essere stato privato della disponibilità del veicolo sottoposto a sequestro per quattro anni , danni che, tenuto conto del concorso di colpa del cliente nella misura del 40 per cento, liquidava,in via equitativa, in euro 6.000,00 ; 2. interposto appello dall’attore, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado sul rilievo che, se pure l’agenzia automobilistica aveva eseguito l’incarico con negligenza, dal canto suo il cliente avrebbe dovuto essere maggiormente diligente : a vrebbe dovuto verificare la documentazione di cui era in possesso e, come aveva fatto in occasione della prima immatricolazione, avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione doganale al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla EE; 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, illustrato con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto difese; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso – (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.) violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, cod. civ., in relazione all’art. 1708, cod. civ., e alla diligenza richiesta al mandatario ex art. 1710, cod. civ. – il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha accertato la negligenza e il conseguente inadempimento dell’agenzia di pratiche automobilistiche [OSCURATO:SOCIETA] e ha altresì riconosciuto un concorso di colpa del cliente , nella causazione del danno, per avere quest’ultimo colposamente fatto affidamento sulladiligenza della mandataria . Ciò premesso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ascrive alla Corte di Brescia di avere trascurato che, in base alle prove acquisite in primo grado, egli non aveva peccato di negligenza in quanto l’agenzia automobilistica gli aveva assicurato che era possibile rinnovare, per un ulteriore anno , sia l’originaria targa con sigla EE sia la carta di circolazione della [OSCURATO:PERSONA]; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. la Corte d’appello ha affermato che, accertata con statuizione passata in giudicato la negligenza dell’agenzia automobilistica nell’eseguire l’incarico, per non avere controllato che la documentazione fosse completa e che esistesse l’autorizzazione della dogana (cd. bolletta doganale) al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla EE , sussisteva un concorso di colpa del mandante, il quale avrebbe dovuto verificare la documentazione in suo possesso e ripetere lo stesso iter, a lui noto, che aveva seguito al momento della prima immatricolazione , ossia chiedere l’autorizzazione doganale al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla EE; 1.3. il ricorrente, che intende ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, censura l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito che, si ripete, ha ravvisato il su o concorso colposo nella causazione del danno. Si tratta di una critica inammissibile in ragione del fatto che l’ipotetica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, non integra il vizio di violazione di legge ( ex multis , Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541); 2. il ricorso,pertanto, va dichiarato inammissibile;3. nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto difese; 4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.