CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 41035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di norme processuali, attesa la tardività della querela presentata dalla persona offesa, oltre che totalmente generico in mancanza assoluta di confronto con le plurime argomentazioni, del tutto prive di aporie, rese dalla Corte di appello, è anche non consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che lo stesso motivo deve ritenersi altresì manifestamente infondato, giacché prospetta enunciati ermeneutici che confliggono con la consolidata giurisprudenza, a mente della quale, come correttamente rilevato dalla corte d’appello nella sentenza impugnata, “il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto proposta nei termini la querela per truffa presentata dal titolare di una concessionaria di auto che, ricevuta in conto vendita un'autovettura, l'aveva poi rivenduta e, in quella occasione, aveva appreso dei gravi difetti meccanici dell'autovettura medesima ed avanzato istanza di punizione)” (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di, Rv. 277081-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il C