CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03210/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.959/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, -intimato- UTG - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende , -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] nel proc.to n. 43047/2022 depositata il 25/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino bengalese, ha impugnato il silen- zio-rifiuto sull’istanza di revoca del decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Napoli in data 3 febbraio 2016, deducendo motivi sopravvenuti. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato il ricorso, rilevando che il decreto di espulsione impugnato era già stato caducato da un successivo decreto di espulsione del 2019(«decreto di espulsione n. 77 del 2019 ritualmente notificato in data 10-05-2019»), oggetto di autonoma impugnazione, per cui il ricorrente non avrebbe avuto interesse ad impugnare il precedente decreto prefettizio. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a due motivi; le Amministrazioni intimate dichiarano di costituirsiai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132, se- condo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice del merito omesso di pronunciarsi sulla questione della inespellibilità del ricor- rente, a termini dell’art. dell’art. 19, co mmi 1 e 1.1, l. d. lgs. n. 286/1998 (TUI), per avere il ricorrente, alla data di proposizione del ricorso (13 settembre 2023), proposto domanda di protezione spe- ciale davanti al Questore di Napoli. Osserva parte ricorrente che la questione era stata sollevata con il quarto motivo del ricorso intro- duttivo, con cui si chiedeva il riconoscimento della tutela del diritto alla vita privata, ricorso allegato sub doc. 2 fasc. ricorrente. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice del merito omesso di pronunciarsi sulla questione di illegittimità del silenzio ser- bato dall’Amministrazione resistente in ordine alla revoca del decreto di espulsione, attesa l’esistenza di motivi sopravvenuti che ne giustificavano il riesame, questione anch’essa dedotta con il ricorso introduttivo, di cui vengono trascritti i passaggi salienti. 3. Va premesso che questa Corte, in più occasioni, ha ribadito il principio secondo cui «La identità della ragione espulsiva adottata sulla base della stessa norma e da due organi della stessa Ammini- strazione (…) rende chiar[a](…) la assoluta identità della situazione esaminata dai due giudici. La opposizione alla espulsione non intro- duce infatti un giudizio impugnatorio di un atto dell'Autorità ma sot- topone al giudice dei diritti, la verifica della sussistenza delle tassa- tive e specifiche condizioni (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2) per l'adozione della misura espulsiva e della assenza di ragioni divietanti l'adozione stessa (…)E proprio la riconduzione della con- troversia non già ad un ambito impugnatorio dell'atto bensì all'area della verifica della sussistenza delle condizioni di legge per la sua adozione, rende affatto irrilevante la duplicità di misure espulsive ove, come nella specie, tanto la prima quanto la seconda traggano origine dalla stessa situazione espulsiva a carico dello stesso stra- niero, e conduce ad affermare che entrambe le opposizioni in suc- cessione proposte avverso le due misure espulsive adottate introdu- cano alla stessa res litigiosa(…) Resta, ovviamente, esclusa la ope- ratività del principio del ne bis in idemle volte in cui alla prima pro- nunzia di invalidazione della espulsione per sole ragioni procedimen- tali o di forma segua la reiterazione della misura, emendata dai vizi ravvisati»:Cass., n. 26418/2009 ; conf. Cass., n. 15315/2010 ). 4. Ciò premesso, i due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati, non ricorrendo il caso dell’omessa pronuncia, bensì del rigetto implicito. Non ricorre, difatti,il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessa- riamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella mo- tivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata della deci- sione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confu- tazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017). 5. Nella specie, il ricorrente ha adito il giudice del merito in rela- zione all’istanza di autotutela promossa avverso il silenzio-rifiuto for- matosi avverso un primo decreto di espulsione, del 2016, laddove la medesima res litigiosa era stata già oggetto di un successivo decreto di espulsione, del 2019, oggetto di autonoma impugnazione, il che rendeva privo di interesse il ricorso volto a travolgere il primo prov- vedimento, anche perché non si verte in ipotesi di giudizio impugna- torio ma di giudizio volto alla verifica in sede giurisdizionale delle condizioni di legge per la sua adozione, vale a dire l’espellibilità dello straniero.L’accertamento, da parte del giudice del merito, del venir meno dell’interesse all’impugnazione del silenzio - rifiuto del primo provvedimento espulsivocomporta che siano state rigettate implici- tamente anche le ulteriori questioni dedotte dal ricorrente e fondate sul medesimo decreto, ancorché attinenti a motivi sopravvenuti. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo alla condanna alle spese, in assenza di difese scritte dell’Amministrazione resi- stente; non sussistono i presupposti per il raddopp