CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05812/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, a norma degli artt. 35-bis e 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento a mezzo del quale il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva disatteso il reclamo, che era stato proposto avverso la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune per il periodo di giorni quindici, inflitta al condannato dal Consiglio di disciplina dell'istituto di pena di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per aver avuto una colluttazione con altro detenuto in data 26/12/2021. Sottolinea il Tribunale di sorveglianza, nell'impugnata ordinanza, come il detenuto non si sia limitato a reagire all'aggressione portatagli dall'altro detenuto, come invece sostenuto in sede di reclamo, bensì abbia deliberatamente cercato lo scontro, colpendo l'avversario al volto. 2. Ricorre per cassazione avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per avere incongruamente il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettato il reclamo formulato nei confronti della suddetta sanzione disciplinare, adottando una motivazione illogica, contraddittoria e non esaustiva. Non è stata debitamente considerata la certificazione medica concernente il Farinelli, che pacificamente risulta esser stato attinto da colpi alla nuca, quindi esser rimasto vittima di una aggressione portata da tergo. Appare poi apodittica la decisione avversata, laddove esclude che il ricorrente abbia agito a scopo meramente difensivo; tale conclusione, infatti, si pone in una situazione di insanabile contrasto, rispetto alle ricostruzioni offerte dai testimoni presenti ai fatti. 3. Il ricorso è inammissibile. Deve rilevarsi, in proposito, che il controllo affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis, comma 4 bis, Ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso ora sottoposto al vaglio di questo Collegio, è esteso - oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale - alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti radicalmente priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, da far restare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Orbene, l'ordinanza impugnata non incorre in alcuna violazione di legge con riferimento alle sopra riassunte doglianze, che sembrano invece finalizzate a provocare una nuova - e non consentita - rivalutazione della questione dedotta, sotto il profilo strettamente attinente al merito. L'apparato motivazionale adottato dal Tribunale di sorveglianza, infine, si appalesa lineare e logico, nonché privo del pur minimo spunto di contraddittorietà; l'impugnata ordinanza, pertanto, merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso