Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 27302/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA C- I sul ricorso n. 11182 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Genova, alla via XX Settembre, n. 40/7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Poker" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATA avverso il decreto dei 9/24.3.2016 del Tribunale di Pavia, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 101 I.fall. datato 18.11.2014 il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Pavia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], della "Poker" s.r.l. in liquidazione.

Esponeva che la "[OSCURATO:PERSONA]" in bonis con contratto in data 3.6.2009 aveva accordato, mediante cessione del 1/5 della retribuzione e dell'importo integrale del t.f.r., un finanziamento dell'ammontare lordo di euro 30.720,00, rimborsabile in 120 rate mensili dell'importo di euro 256,00 ciascuna, a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della "Poker".

Esponeva che la "Poker" - debitore ceduto - aveva corrisposto le rate mensili sino a maggio del 2011 e, benché [OSCURATO:PERSONA] fosse stato licenziato in data 31.5.2013, non aveva versato il t.f.r. dovuto al proprio dipendente.

Chiedeva pertanto l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. per l'importo di euro 22.533,44, di cui euro 6.400,00 per rate insolute relative al periodo giugno 2011/maggio 2013, euro 15.768,00 per credito residuo alla data del licenziamento ed euro 365,44 per interessi convenzionali di mora sulle rate insolute.

2. Il giudice delegato negava l'ammissione al passivo dell'intero credito.

3. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo.

Resisteva il curatore del fallimento della "Poker" s.r.l. in liquidazione.

4. Con decreto dei 9/24.3.2016 il Tribunale di Pavia accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, ammetteva l'opponente al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. per l'importo di euro 19.371,25, di cui euro 3.328,00 (euro 256,00 per n. 13 mensilità) per rate insolute, euro 15.768,00 per debito residuo alla data del licenziamento ed euro 275,25 per interessi convenzionali di mora sulle rate insolute; compensava le spese di lite.Esponeva il tribunale - per quel che qui rileva - che la domanda dell'opponente era da accogliere limitatamente al periodo compreso tra giugno 2011 e giugno 2012 per n. 13 mensilità; che viceversa era da respingere limitatamente al periodo compreso tra luglio 2012 e maggio 2013; che invero legittimato passivamente per le mensilità relative a tal ultimo periodo doveva reputarsi l'I.N.P.S., autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ("c.i.g.s.") ai lavoratori interessati

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della "Poker" s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la motivazione apodittica ed apparente.

Deduce che il tribunale non ha accertato se ed eventualmente in misura superiore ad 1/3 della retribuzione [OSCURATO:PERSONA] è da annoverare tra i dipendenti della "Poker" che, limitatamente al periodo compreso tra il 2.7.2012 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno beneficiato del trattamento di integrazione salariale.

Deduce infatti che con il decreto del 7.12.2012 il Ministero del Lavoro ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore tout court dei dipendenti della "Poker" "per un massimo di 26 unità lavorative".

Deduce quindi che il tribunale non poteva opinare nel senso che limitatamente al periodo anzidetto l'onere retributivo gravava senz'altro sull'I.N.P.S.

7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 43, 52 e 55 del d.P.R. n. 180 del 5.1.1950.

Deduce in ogni caso che il tribunale non ha tenuto conto che le somme dovute alla "[OSCURATO:PERSONA]" - in pendenza del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e la "Poker" - dovevano essere trattenute, al momento della cessazione del rapporto, dal t.f.r. accantonato, se e nella misura in cui il t.f.r. fosse stato capiente.

Deduce al contempo che la capienza del residuo t.f.r. era stata riscontrata dal curatore del fallimento della "Poker" alla stregua della mail in data 1.12.2014 - costituente il documento n. 5 ex adverso prodotto - ove si attesta che il t.f.r. dovuto al Castronuovo era pari ad euro 18.932,08.

Deduce quindi che l'importo del t.f.r. era di ammontare tale da consentire il soddisfacimento del credito residuo alla data del licenziamento (euro 15.768,00) e del credito per le rate (euro 3.072,00) rimaste insolute per "c.i.g.s.".

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento e del decreto impugnato per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 101, 126 e 130 cod. proc. civ. e degli artt. 44 e 84 disp. att. cod. proc. civ.

Deduce che il curatore del fallimento della "Poker" ha sollevato la questione della non debenza dell'importo di euro 3.072,00 - in dipendenza dell'intervento della "c.i.g.s." limitatamente al periodo compreso tra il 2.7.2012 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - per la prima volta nella memoria di costituzione depositata in data 9.11.2015.

Deduce che nondimeno il tribunale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto - non pronunciandosi formalmente - di non accordare termine per replicare all'avversa eccezione e di non consentire il deposito di note d'udienza con indicazione di istanze istruttorie e di documenti, per giunta senza che il contenuto delle note neppure risultasse dal verbale d'udienza.

Deduce quindi che il tribunale ha senz'altro menomato il suo diritto di difesa.

9. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato il tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite a motivo dell'asserita soccombenza reciproca.

Deduce che l'opposizione a stato passivo non è stata accolta nella modesta misura percentuale del 15%.

Deduce che il curatore del fallimento della "Poker" per nulla aveva, nel corso della verifica del passivo, addotto circostanze tali da giustificare la decurtazione della pretesa creditoria del fallimento "[OSCURATO:PERSONA]", sicché è stato il curatore del fallimento opposto che con il suo comportamento ha dato causa al giudizio.

10. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono significativamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso i predetti mezzi di impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso.

11. Va premesso che, allorché ha opinato, limitatamente al periodo compreso tra luglio 2012 e maggio 2013, per la passiva legittimazione dell'I.N.P.S., il tribunale non ha statuito in ordine alla "condicio actionis" della "legitimatio ad causam"; ha statuito, piuttosto, in ordine al "merito" della titolarità della posizione di debitore ceduto ed ha, appunto, ascritto all'I.N.P.S. tale veste.Trattasi evidentemente di un giudizio "di fatto" (cfr. Cass. 19.11.2015, n. 23657, secondo cui la questione relativa alla titolarità del rapporto controverso attiene al "merito" della lite), in relazione al quale - si dirà - si ha riscontro e dell' "omesso esame" (è i/ motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054) e dell' "apparenza motivazionale" denunciati con il primo mezzo di impugnazione.

12. Ovviamente l' "omesso esame" riguarda un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditívo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 10 co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; Cass. 8.9.2016, n. 17761).

13. Su tale scorta si rileva quanto segue.

14. Integra ben preciso "elemento di fatto" (fatto costitutivo della posizione di debitore ceduto dell'I.N.P.S. limitatamente al periodo 2.7.2012 - 1.7.2013) la circostanza prospettata con il primo motivo, ossia l'an ed il quomodo dell'inclusione specificamente del dipendente [OSCURATO:PERSONA] tra i lavoratori per i quali la "Poker" s.r.l. ha ottenuto, in quanto suoi dipendenti, l'ammissione alla "c.i.g.s.".Si tenga conto che, in tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni il potere discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio e non riguarda la estensione soggettiva del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento amministrativo l'individuazione dei singoli lavoratori aventi diritto alla integrazione salariale (cfr. Cass. sez. lav. 22.2.2003, n. 2760).

Cosicché, in sede di rinvio, andrà puntualmente vagliata la deduzione del ricorrente secondo cui il curatore del fallimento della "Poker" non aveva provveduto al deposito né della domanda della "Poker" volta ad ottenere l'ammissione alla "c.i.g.s." né del programma di crisi aziendale e che unicamente da tali documenti sarebbe stato possibile evincere il nominativo dei lavoratori interessati alla "c.i.g.s." ed il tipo di trattamento integrativo accordato (cfr. ricorso, pag. 9).

15. La circostanza di "fatto" suddetta è parte integrante della "res litigiosa" ed è appieno involta dal "dibattito" che nella presente vicenda contenziosa si è sviluppato.

Fornisce "testuale" riflesso della sua inerenza alla "res litigiosa" il decreto impugnato, nella parte in cui dà atto che "con decreto del 07.12.2012 del Ministero del Lavoro (...) veniva approvato il programma per [OSCURATO:PERSONA], relativamente al periodo 02.07.2012 - 01.07.2013 della società [OSCURATO:SOCIETA]." (così decreto impugnato, pag. 7) e nella parte in cui dà atto che "con tale provvedimento, l'I.N.P.S. è stato autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati" (così decreto impugnato, pag. 7).

Fornisce riscontro della sua attinenza al "dibattito" processuale il rilievo del ricorrente secondo cui "l'ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla C.I.G.S. è stata dedotta dal Fallimento opposto nella memoria difensiva ex art. 99 L.F. (...), a cui il [OSCURATO:PERSONA] ha replicato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]" (così ricorso, pag. 11).

16. La suddetta circostanza di "fatto" denota un'indubbia "attitudine" alla "decisività", giacché ben può, limitatamente al periodo compreso tra luglio 2012 e maggio 2013, indurre a disconoscere (in ipotesi di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al novero dei lavoratori, suoi dipendenti, per i quali la "Poker" s.r.l. ha ottenuto l'ammissione alla "c.i.g.s.") la "legittimazione passiva" dell' I.N.P.S. e a riconoscere il diritto del curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" ad ottenere l'ammissione al passivo pur per le mensilità relative allo stesso periodo.

17. Ebbene, il riferimento del tutto generico ed aspecifico "ai lavoratori interessati", quali destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto dall'I.N.P.S., operato dal Tribunale di Pavia dà univoca ragione dell' "omesso esame" dell'inserimento, o meno, di [OSCURATO:PERSONA] tra le n. 26 unità lavorative alle dipendenze della "Poker" s.r.I., per le quali è stata con decreto del 7.12.2012 del Ministero del Lavoro autorizzata la corresponsione della "c.i.g.s.".

E costituisce in pari tempo indice altrettanto univoco della, in parte qua, "apparenza" della motivazione (a sua volta, dell' "omesso esame" sicuro indice sintomatico).

Del resto, l' "anomalia" della motivazione "apparente" ricorre allorquando il giudice di merito non procede - è, appunto, il caso di specie - ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

18. Con il riscontro dei vizi denunciati con il primo mezzo si coniugano - nei limiti seguenti - le "false applicazioni" denunciate con il secondo mezzo.

Più esattamente, nel quadro delle disposizioni degli artt. 43, 52 e 55 del d.P.R. n. 180 del 5.1.1950 ed all'insegna della correlata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, non può che opinarsi nei termini che seguono.

Va, per un verso, reiterata l'affermazione del Tribunale di Pavia (cfr. decreto impugnato, pag. 8) secondo cui la pattuizione di cui all'art. 1 del contratto di finanziamento che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a siglare con la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., è, in relazione al trattamento di fine rapporto, senz'altro valida ed efficace nei confronti del fallimento della "Poker" s.r.l. in liquidazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.4.2003, n. 4930, secondo cui, in tema di cessione del credito, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere la natura strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stante anche la inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti "jus singulare".

Si veda anche Cass. 24.2.2011, n. 4465).

Va, per altro verso e di conseguenza, condiviso il rilievo del ricorrente secondo cui sarebbero state comunque da versare alla "[OSCURATO:PERSONA]" le somme dovute al momento della cessazione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], "trattenendole sul TFR accantonato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore del proprio dipendente, se e nella misura in cui tale TFR fosse stato capiente" (così ricorso, pag.

12. Cfr. Cass. sez. lav. 17.2.2020, n. 3913, secondo cui, in tema di cessione dei crediti dei lavoratori pubblici e privati, ai sensi dell'art. 52, 2° co., del d.P.R. n. 180 del 1950, come modificato dall'art. 13 bis del dec. leg. n. 35 del 2005, convertito con modificazione dalla legge n. 80 del 2005, alla cessione del trattamento di fine rapporto non si applica il limite del quinto.

Nella motivazione di tal ultima pronuncia è ampiamente richiamata la pronuncia n. 4930/2003 di questa Corte).

Va, per altro verso ancora, puntualizzato che all'ammissione al passivo potrà farsi luogo, se del caso, anche con riferimento agli importi correlantisi al periodo luglio 2012/maggio 2013 in considerazione, appunto, della valida ed efficace cessione pur oltre il limite del 1/5 del t.f.r., a condizione, beninteso, che non si riscontri - onde evitare la duplicazione dei pagamenti - che per le somme relative al medesimo anzidetto periodo [OSCURATO:PERSONA], in quanto ricompreso tra le n. 26 unità lavorative di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 7.12.2012, può beneficiare o ha beneficiato delle erogazioni da parte dell' I.N.P.S.

19. In accoglimento, nei limiti in precedenza esposti, del primo motivo e del secondo motivo del ricorso il decreto dei 9/24.3.2016 del Tribunale di Pavia va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

20. In dipendenza dell'accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa nei limiti dell'accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso il decreto dei 9/24.3.2016 del Tribunale di Pavia e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso nell'accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso; non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA C- I sul ricorso n. 11182 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Genova, alla via XX Settembre, n. 40/7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Poker" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATA avverso il decreto dei 9/24.3.2016 del Tribunale di Pavia, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 101 I.fall. datato 18.11.2014 il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Pavia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], della "Poker" s.r.l. in liquidazione. Esponeva che la "[OSCURATO:PERSONA]" in bonis con contratto in data 3.6.2009 aveva accordato, mediante cessione del 1/5 della retribuzione e dell'importo integrale del t.f.r., un finanziamento dell'ammontare lordo di euro 30.720,00, rimborsabile in 120 rate mensili dell'importo di euro 256,00 ciascuna, a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della "Poker". Esponeva che la "Poker" - debitore ceduto - aveva corrisposto le rate mensili sino a maggio del 2011 e, benché [OSCURATO:PERSONA] fosse stato licenziato in data 31.5.2013, non aveva versato il t.f.r. dovuto al proprio dipendente. Chiedeva pertanto l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. per l'importo di euro 22.533,44, di cui euro 6.400,00 per rate insolute relative al periodo giugno 2011/maggio 2013, euro 15.768,00 per credito residuo alla data del licenziamento ed euro 365,44 per interessi convenzionali di mora sulle rate insolute. 2. Il giudice delegato negava l'ammissione al passivo dell'intero credito. 3. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento della "Poker" s.r.l. in liquidazione. 4. Con decreto dei 9/24.3.2016 il Tribunale di Pavia accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, ammetteva l'opponente al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. per l'importo di euro 19.371,25, di cui euro 3.328,00 (euro 256,00 per n. 13 mensilità) per rate insolute, euro 15.768,00 per debito residuo alla data del licenziamento ed euro 275,25 per interessi convenzionali di mora sulle rate insolute; compensava le spese di lite.Esponeva il tribunale - per quel che qui rileva - che la domanda dell'opponente era da accogliere limitatamente al periodo compreso tra giugno 2011 e giugno 2012 per n. 13 mensilità; che viceversa era da respingere limitatamente al periodo compreso tra luglio 2012 e maggio 2013; che invero legittimato passivamente per le mensilità relative a tal ultimo periodo doveva reputarsi l'I.N.P.S., autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ("c.i.g.s.") ai lavoratori interessati 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della "Poker" s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. 6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la motivazione apodittica ed apparente. Deduce che il tribunale non ha accertato se ed eventualmente in misura superiore ad 1/3 della retribuzione [OSCURATO:PERSONA] è da annoverare tra i dipendenti della "Poker" che, limitatamente al periodo compreso tra il 2.7.2012 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno beneficiato del trattamento di integrazione salariale. Deduce infatti che con il decreto del 7.12.2012 il Ministero del Lavoro ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore tout court dei dipendenti della "Poker" "per un massimo di 26 unità lavorative". Deduce quindi che il tribunale non poteva opinare nel senso che limitatamente al periodo anzidetto l'onere retributivo gravava senz'altro sull'I.N.P.S. 7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 43, 52 e 55 del d.P.R. n. 180 del 5.1.1950. Deduce in ogni caso che il tribunale non ha tenuto conto che le somme dovute alla "[OSCURATO:PERSONA]" - in pendenza del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e la "Poker" - dovevano essere trattenute, al momento della cessazione del rapporto, dal t.f.r. accantonato, se e nella misura in cui il t.f.r. fosse stato capiente. Deduce al contempo che la capienza del residuo t.f.r. era stata riscontrata dal curatore del fallimento della "Poker" alla stregua della mail in data 1.12.2014 - costituente il documento n. 5 ex adverso prodotto - ove si attesta che il t.f.r. dovuto al Castronuovo era pari ad euro 18.932,08. Deduce quindi che l'importo del t.f.r. era di ammontare tale da consentire il soddisfacimento del credito residuo alla data del licenziamento (euro 15.768,00) e del credito per le rate (euro 3.072,00) rimaste insolute per "c.i.g.s.". 8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento e del decreto impugnato per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 101, 126 e 130 cod. proc. civ. e degli artt. 44 e 84 disp. att. cod. proc. civ. Deduce che il curatore del fallimento della "Poker" ha sollevato la questione della non debenza dell'importo di euro 3.072,00 - in dipendenza dell'intervento della "c.i.g.s." limitatamente al periodo compreso tra il 2.7.2012 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - per la prima volta nella memoria di costituzione depositata in data 9.11.2015. Deduce che nondimeno il tribunale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto - non pronunciandosi formalmente - di non accordare termine per replicare all'avversa eccezione e di non consentire il deposito di note d'udienza con indicazione di istanze istruttorie e di documenti, per giunta senza che il contenuto delle note neppure risultasse dal verbale d'udienza. Deduce quindi che il tribunale ha senz'altro menomato il suo diritto di difesa. 9. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce che ha errato il tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite a motivo dell'asserita soccombenza reciproca. Deduce che l'opposizione a stato passivo non è stata accolta nella modesta misura percentuale del 15%. Deduce che il curatore del fallimento della "Poker" per nulla aveva, nel corso della verifica del passivo, addotto circostanze tali da giustificare la decurtazione della pretesa creditoria del fallimento "[OSCURATO:PERSONA]", sicché è stato il curatore del fallimento opposto che con il suo comportamento ha dato causa al giudizio. 10. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono significativamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso i predetti mezzi di impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso. 11. Va premesso che, allorché ha opinato, limitatamente al periodo compreso tra luglio 2012 e maggio 2013, per la passiva legittimazione dell'I.N.P.S., il tribunale non ha statuito in ordine alla "condicio actionis" della "legitimatio ad causam"; ha statuito, piuttosto, in ordine al "merito" della titolarità della posizione di debitore ceduto ed ha, appunto, ascritto all'I.N.P.S. tale veste.Trattasi evidentemente di un giudizio "di fatto" (cfr. Cass. 19.11.2015, n. 23657, secondo cui la questione relativa alla titolarità del rapporto controverso attiene al "merito" della lite), in relazione al quale - si dirà - si ha riscontro e dell' "omesso esame" (è i/ motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054) e dell' "apparenza motivazionale" denunciati con il primo mezzo di impugnazione. 12. Ovviamente l' "omesso esame" riguarda un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditívo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 10 co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; Cass. 8.9.2016, n. 17761). 13. Su tale scorta si rileva quanto segue. 14. Integra ben preciso "elemento di fatto" (fatto costitutivo della posizione di debitore ceduto dell'I.N.P.S. limitatamente al periodo 2.7.2012 - 1.7.2013) la circostanza prospettata con il primo motivo, ossia l'an ed il quomodo dell'inclusione specificamente del dipendente [OSCURATO:PERSONA] tra i lavoratori per i quali la "Poker" s.r.l. ha ottenuto, in quanto suoi dipendenti, l'ammissione alla "c.i.g.s.".Si tenga conto che, in tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni il potere discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio e non riguarda la estensione soggettiva del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento amministrativo l'individuazione dei singoli lavoratori aventi diritto alla integrazione salariale (cfr. Cass. sez. lav. 22.2.2003, n. 2760). Cosicché, in sede di rinvio, andrà puntualmente vagliata la deduzione del ricorrente secondo cui il curatore del fallimento della "Poker" non aveva provveduto al deposito né della domanda della "Poker" volta ad ottenere l'ammissione alla "c.i.g.s." né del programma di crisi aziendale e che unicamente da tali documenti sarebbe stato possibile evincere il nominativo dei lavoratori interessati alla "c.i.g.s." ed il tipo di trattamento integrativo accordato (cfr. ricorso, pag. 9). 15. La circostanza di "fatto" suddetta è parte integrante della "res litigiosa" ed è appieno involta dal "dibattito" che nella presente vicenda contenziosa si è sviluppato. Fornisce "testuale" riflesso della sua inerenza alla "res litigiosa" il decreto impugnato, nella parte in cui dà atto che "con decreto del 07.12.2012 del Ministero del Lavoro (...) veniva approvato il programma per [OSCURATO:PERSONA], relativamente al periodo 02.07.2012 - 01.07.2013 della società [OSCURATO:SOCIETA]." (così decreto impugnato, pag. 7) e nella parte in cui dà atto che "con tale provvedimento, l'I.N.P.S. è stato autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati" (così decreto impugnato, pag. 7). Fornisce riscontro della sua attinenza al "dibattito" processuale il rilievo del ricorrente secondo cui "l'ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla C.I.G.S. è stata dedotta dal Fallimento opposto nella memoria difensiva ex art. 99 L.F. (...), a cui il [OSCURATO:PERSONA] ha replicato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]" (così ricorso, pag. 11). 16. La suddetta circostanza di "fatto" denota un'indubbia "attitudine" alla "decisività", giacché ben può, limitatamente al periodo compreso tra luglio 2012 e maggio 2013, indurre a disconoscere (in ipotesi di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al novero dei lavoratori, suoi dipendenti, per i quali la "Poker" s.r.l. ha ottenuto l'ammissione alla "c.i.g.s.") la "legittimazione passiva" dell' I.N.P.S. e a riconoscere il diritto del curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" ad ottenere l'ammissione al passivo pur per le mensilità relative allo stesso periodo. 17. Ebbene, il riferimento del tutto generico ed aspecifico "ai lavoratori interessati", quali destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto dall'I.N.P.S., operato dal Tribunale di Pavia dà univoca ragione dell' "omesso esame" dell'inserimento, o meno, di [OSCURATO:PERSONA] tra le n. 26 unità lavorative alle dipendenze della "Poker" s.r.I., per le quali è stata con decreto del 7.12.2012 del Ministero del Lavoro autorizzata la corresponsione della "c.i.g.s.". E costituisce in pari tempo indice altrettanto univoco della, in parte qua, "apparenza" della motivazione (a sua volta, dell' "omesso esame" sicuro indice sintomatico). Del resto, l' "anomalia" della motivazione "apparente" ricorre allorquando il giudice di merito non procede - è, appunto, il caso di specie - ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). 18. Con il riscontro dei vizi denunciati con il primo mezzo si coniugano - nei limiti seguenti - le "false applicazioni" denunciate con il secondo mezzo. Più esattamente, nel quadro delle disposizioni degli artt. 43, 52 e 55 del d.P.R. n. 180 del 5.1.1950 ed all'insegna della correlata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, non può che opinarsi nei termini che seguono. Va, per un verso, reiterata l'affermazione del Tribunale di Pavia (cfr. decreto impugnato, pag. 8) secondo cui la pattuizione di cui all'art. 1 del contratto di finanziamento che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a siglare con la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., è, in relazione al trattamento di fine rapporto, senz'altro valida ed efficace nei confronti del fallimento della "Poker" s.r.l. in liquidazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.4.2003, n. 4930, secondo cui, in tema di cessione del credito, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere la natura strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stante anche la inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti "jus singulare". Si veda anche Cass. 24.2.2011, n. 4465). Va, per altro verso e di conseguenza, condiviso il rilievo del ricorrente secondo cui sarebbero state comunque da versare alla "[OSCURATO:PERSONA]" le somme dovute al momento della cessazione del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], "trattenendole sul TFR accantonato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore del proprio dipendente, se e nella misura in cui tale TFR fosse stato capiente" (così ricorso, pag. 12. Cfr. Cass. sez. lav. 17.2.2020, n. 3913, secondo cui, in tema di cessione dei crediti dei lavoratori pubblici e privati, ai sensi dell'art. 52, 2° co., del d.P.R. n. 180 del 1950, come modificato dall'art. 13 bis del dec. leg. n. 35 del 2005, convertito con modificazione dalla legge n. 80 del 2005, alla cessione del trattamento di fine rapporto non si applica il limite del quinto. Nella motivazione di tal ultima pronuncia è ampiamente richiamata la pronuncia n. 4930/2003 di questa Corte). Va, per altro verso ancora, puntualizzato che all'ammissione al passivo potrà farsi luogo, se del caso, anche con riferimento agli importi correlantisi al periodo luglio 2012/maggio 2013 in considerazione, appunto, della valida ed efficace cessione pur oltre il limite del 1/5 del t.f.r., a condizione, beninteso, che non si riscontri - onde evitare la duplicazione dei pagamenti - che per le somme relative al medesimo anzidetto periodo [OSCURATO:PERSONA], in quanto ricompreso tra le n. 26 unità lavorative di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 7.12.2012, può beneficiare o ha beneficiato delle erogazioni da parte dell' I.N.P.S. 19. In accoglimento, nei limiti in precedenza esposti, del primo motivo e del secondo motivo del ricorso il decreto dei 9/24.3.2016 del Tribunale di Pavia va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 20. In dipendenza dell'accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa nei limiti dell'accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso il decreto dei 9/24.3.2016 del Tribunale di Pavia e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso nell'accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso; non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Decreto Cassazione n. 27302/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris