CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di DeLuggo [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso la discussione orale chiedendo, inaccoglimento della prima censura, l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato;il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, nonè presente e ha fatto pervenire comunicazione di rinuncia a presenziareall’udienza, insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, conl’ordinanza del 4 dicembre 2025 in epigrafe, in accoglimento dell’appelloproposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro indata 10 luglio 2025, che aveva rigettato la richiesta cautelare, ha applicato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare incarcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 bis, 73, commi 1 e 6, e 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 4) della incolpazioneprovvisoria, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.2. Il G.i.p. distrettuale aveva respinto la richiesta cautelare del P.M. perassenza di esigenze cautelari in ragione della risalenza nel tempo dell’episodiocontestato.3. Il Tribunale del riesame ha ricostruito la vicenda grazie al contenuto delleintercettazioni, da cui emerge la compartecipazione criminosa dell'odiernoindagato nell'importazione organizzata di 50 kg di cocaina dalla Colombia,vicenda conclusasi con il sequestro di 40 kg di cocaina presso il porto di Livornoin data 26 marzo 2020, sostanza stupefacente suddivisa in 36 panetti occultati inun container, mentre la restante parte non era reperita perché occultata nei vanimotore di un altro container frigo, ripartito per altre destinazioni.Ha osservato che le acquisizione tecniche hanno cristallizzato, anzitutto, ilruolo dei finanziatori/committenti della spedizione ([OSCURATO:PERSONA] classe ‘76,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), mentre l'evoluzione della vicendaillecita è, poi, emersa dal contenuto delle chat riguardanti la fase del recuperodel carico dal porto di Livorno – seguita da più squadre, una delle qualicapeggiata dal latitante [OSCURATO:PERSONA] alias Africa e da [OSCURATO:PERSONA] – dallapianificazione delle attività di esfiltrazione alle tensioni insorte tra i correi inconseguenza dei reciproci sospetti maturati per il mancato rinvenimento delcarico e causati dal fatto che la notizia del sequestro era stata tenuta riservata.In questa fase, secondo il Tribunale del riesame, il contenuto delle chatlascia trapelare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], in quanto utilizzatore delnickname "Spartacus”, dimorante nell'hinterland bolognese, a Imola (BO), erecatosi a Livorno in data 11 aprile 2020 con un gommone al seguito, al fine ditentare di introdursi dentro il porto via mare.In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che dagli esiti investigativi(per i quali ha rimandato al dettagliato contenuto della mozione cautelare e dellaordinanza di custodia cautelare) il ruolo dell'odierno ricorrente nelle attività direcupero del carico di stupefacente emerga nell'immediatezza dei fatti atteso chedalle conversazioni intercettate risulta che il [OSCURATO:PERSONA], giunto da Livorno aBologna presso la sede della "[OSCURATO:SOCIETA] " – convinto che il container con lostupefacente si trovasse ancora presso la citata azienda (ignaro del fatto chefosse già rientrato al porto e poi perquisito) – si organizza per il compimentodella verifica suddetta proprio con [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che ilrequisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato – introdotto nell’art.274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 – emerga dal fattoche l'indagato ha mostrato una particolare proclività a delinquere, manifestandola piena disponibilità a partecipare a una operazione criminale dall'elevatissimovalore economico e dall'elevata carica di offensività in ragione dell'ingente caricodi cocaina importata dal [OSCURATO:PERSONA], circostanza, questa, indicativa di unaprofessionalità nel delinquere e della non occasionala della condotta, che inducea ritenere altamente fondata la probabilità di reiterazione di condotte analoghe.Ha osservato, altresì, che, seppure i fatti si sono sviluppati nel 2020, il tempodecorso dai fatti non può essere positivamente valorizzato atteso che l'indagatopresenta numerosi precedenti penali per delitti della stessa indole e comunqueper delitti contro il patrimonio che, seppur datati, sono indici della appartenenzadello stesso ad un contesto criminale da tempo immemore (risalendo le primecondanne al 1999), non avendo abbandonato i propositi criminosi neppure dopol'esecuzione delle precedenti condanne.Il Tribunale del riesame, come sopra anticipato, ha, quindi, applicato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare incarcere, la cui esecuzione è rimasta sospesa, fino a che la decisione non siadivenuta definitiva, ai sensi dell’art. 310, comma 3, cod. proc. pen.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att.,cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – in relazione alla identificazionedell’utilizzatore del telefono criptato che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbeGiovanni [OSCURATO:PERSONA] alias "Spartacus”.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dellalegge penale e contestualmente manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – inordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di importazionedi sostanza stupefacente.Si duole, in particolare, il difensore della manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione in ordine all’apporto concorsuale di GiovanniDe [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente alla sua partecipazione alla fase ideativa,organizzativa o esecutiva dell’importazione della sostanza stupefacente dallaColombia all’Italia. Sostiene che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbelimitata alla sola fase del tentato recupero della sostanza stupefacente postdelictum e configurerebbe, al più, un tentativo inidoneo di commettere un reatodiverso (favoreggiamento reale o ricettazione).4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente erronea applicazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. econtestualmente manifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – con riferimento alla sussistenza delleesigenze cautelari.Sostiene il difensore che [OSCURATO:PERSONA] è attualmente in detenzionedomiciliare per il procedimento cd. Eureka e si duole della manifesta illogicitàdella motivazione in quanto il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], inpresenza di un reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, haritenuto congruo applicare la detenzione domiciliare, mentre pochi mesi dopo, afronte di una contestazione di una singola ipotesi di detenzione a fini di cessionedi sostanze stupefacenti, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha ritenuto cheunica misura concreta applicabile fosse la custodia cautelare in carcere.Si duole, in particolare, il difensore della mancanza di una motivazionerafforzata in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, avendo il Tribunaleomesso di spiegare per quale ragione la misura degli arresti domiciliari, già inassociativo di eccezionale gravità, sarebbe improvvisamente divenuta inadeguataa fronte di una contestazione per un singolo e più risalente reato-fine.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso la discussione orale chiedendo, inaccoglimento della prima censura, l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diPalmi, ha fatto pervenire comunicazione di rinuncia a presenziare all’udienza,insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta diadozione di un provvedimento coercitivo e - come nel caso in esame - il pubblicoministero abbia presentato appello avverso tale decisione, «i poteri di cognizionee di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetrodisegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcunapreclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verificadell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanzaapplicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in talcaso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo allastregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale èaffidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella suainterezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e deipresupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e,all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimentogenetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art.292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenzecautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U,n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357; Sez. 2, n. 38212 del28/09/2022, Saracino, Rv. 283885-01).Pertanto, nonostante l'esplicito richiamo dell'art. 310, comma 2, cod. proc.pen. all'"ordinanza appellata" e agli "atti su cui la stessa si fonda" ("atti necessariper decidere sull'impugnazione", secondo l'art. 100 disp. att. cod. proc. pen.) e,per contro, il mancato rinvio della medesima norma ai commi 6 e 9 dell'art. 309cod. proc. pen., siccome recanti disposizioni da ritenersi, per la peculiarità deiplurimi ed articolati aspetti, più propriamente attinenti al riesame, sembra«ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblicoministero avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della misura cautelare)al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare,indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame,debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo» (Sez. U, n.18339 del 31/03/2004, cit.; Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, cit.).Si è, quindi, affermato che «in tema di appello del pubblico ministeroavverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale nonè limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma è estesa all'integraleverifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura geneticadelineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazionetutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e nontrovando integrale applicazione nel processo penale il principio della "ragione piùliquida", atteso che il giudice del riesame non può esimersi dal valutare il profilodella gravità indiziaria devoluto con l'impugnazione dal pubblico ministero inpresenza di una questione, ad esso subordinata, diversa e di più agevoledecisione» (Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, cit.).3. Alla luce di questi principi, atteso che l'appello cautelare ha effettointeramente devolutivo, la censura del ricorrente appare fondata in quantol'ordinanza impugnata, con riferimento ad un presupposto necessario del giudiziodi gravità indiziaria, ha del tutto omesso la valutazione circa la certaidentificazione di [OSCURATO:PERSONA], come l'utilizzatore del nickname"Spartacus", ritenuto autore delle conversazioni intercorse su una piattaforma dicomunicazione criptata, sul cui contenuto si fonda appunto la valutazione delTribunale del riesame in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza acarico del ricorrente.Su questo fondamentale aspetto l'ordinanza impugnata è totalmente priva dimotivazione, non avendo il Tribunale del riesame in alcun modo esplicitato ilpercorso logico-argomentativo che ha condotto alla sicura identificazione delricorrente, nemmeno attraverso il legittimo rinvio alle argomentazioni e aipassaggi contenuti nella richiesta di misura cautelare formulata dal pubblicoministero, che ben avrebbe potuto condividere.Sul punto questa Corte ritiene di dover dare continuità al principio più volteaffermato secondo cui «l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. che accolgal'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiestadi applicazione di misure cautelari personali, deve fornire, in conformità alleprescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazionein relazione a tutti i presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza,esigenze cautelari e criteri di scelta della misura stessa), andando oltre il singoloprofilo oggetto di censura e fatto oggetto del ricorso ex art. 310 cod. proc. pen.Va, infatti, considerato che, nel caso in cui sfoci nell'accoglimento del ricorsodella parte pubblica, l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. (sebbene nonimmediatamente esecutiva ai sensi del comma 3 della stessa norma) ha unavalenza costitutiva del vincolo alla libertà personale e, pertanto, non puòprescindere dalla verifica positiva in ordine a tutti i requisiti della cautela di cuiagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. E ciò anche nel caso in cui taluni profilinon abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto di appello per avere ilpubblico ministero attaccato la decisione sul solo requisito ritenuto insussistentedal primo giudice (nel caso in esame, quello delle esigenze cautelari).Coerentemente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale onere dimotivazione può essere soddisfatto anche per relationem (cfr. (Sez. U,21/06/2000, Primavera, Rv. 216664), attraverso il richiamo, anche integrale, adaltro atto del procedimento, a condizione che, da un lato, il giudicedell'impugnazione cautelare dia conto del proprio esame critico degli elementirichiamati e delle ragioni della loro rilevanza e, dall'altro, mostri di aver valutatole specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio»(Sez. 6, n. 36428 del 30/09/2025, Greco, Rv. 288889 – 01; Sez. 6, n. 57529 del29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205).Sussiste, quindi, sul punto, il dedotto vizio di mancanza di motivazione.4. La fondatezza del primo motivo rende superfluo l’esame degli altri motividi ricorso, da ritenersi quindi assorbiti.5. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diCatanzaro.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]