CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 03724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. dell'errore materiale esistente nel dispositivo del ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo alla sentenza R.G.N. 17073/2022, emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha rigettato il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del V08/02/2022 e ha condannato, inoltre, il predetto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Ministero resistente nella fase di giudizio, liquidandone l'importo in euro mille, oltre accessori di legge. 2. Per mero errore materiale, tuttavia, nel dispositivo del ruolo dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono state scritte le parole "... delle spese sostenute dalle parti in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)" in luogo delle parole "... delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)". [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che quello indicato costituisce un mero errore materiale, che non comporta la nullità del provvedimento cui afferisce e la cui eliminazione non ne determina una modifica essenziale, in quanto realizzabile con operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. In ragione di ciò, l'errore de quo deve essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. e, per l'effetto, deve disporsi la correzione del dispositivo riportato a ruolo della sentenza in discorso con l'inserimento delle parole "... delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)" in luogo delle parole "... delle spese sostenute dalle parti in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)". P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo riportato a ruolo della sentenza della Corte di cassazione R.G.N. 17073/2022, emessa all'udienza in camera di consiglio del 21/10/2022, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], mediante l'inserimento delle parole "... delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)" in luogo delle parole "... delle spese sostenute dalle parti in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille)".