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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36054/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 07/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Gianmarco [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, imputato nell'ambito di un procedimento nel quale gli è contestato il reato di cui all'art. 590, cod. pen., commesso in Roma il 20/10/2013, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1538/21 del 31/5/2021, per difetto del requisito di cui all'art. 24, comma 6-septies,

I. n. 176/2020.

In particolare, con un motivo unico, il ricorrente ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento all'art. 24, comma 6-sexies, legge cit., rilevando che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto applicabile detta disposizione in un caso di appello al quale non erano stati allegati documenti, la disposizione citata riguardando, per l'appunto, la ipotesi di eventuali allegazioni, cosicché nessuna copia informatica doveva esser sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

2. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa della parte civile Gianmarco [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha concluso analogamente per la inammissibilità del ricorso.

5. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, riportandosi al motivo di ricorso, ha insistito nel suo accoglimento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Intanto, l'ordinanza con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato la inammissibilità del gravame di merito, resa a norma dell'art. 24, 6-sexies lett. a) della legge n. 176 del 2020, che ha convertito il d.

I. n. 137 del 2020, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 591, c. 3, cod. proc. pen., la norma emergenziale dovendosi ritenere speciale rispetto alla disciplina dettata dal codice sul vaglio di ammissibilità del gravame, in difetto di una previsione specifica sulla impugnazione dell'ordinanza resa dal giudice a quo.

Pertanto, il regime impugnatorio, non specificamente regolamentato dalla norma emergenziale, resta disciplinato dalla norma codicistica generale.

2. L'ordinanza impugnata, inoltre, deve essere annullata senza rinvio, alla stregua della successiva verifica della erroneità del presupposto fattuale che l'ha giustificata (insussistenza di allegati non sottoscritti digitalmente).3.

Quanto, poi, alla individuazione del giudice al quale devono essere trasmessi gli atti per l'ulteriore corso, deve precisarsi quanto segue.

Il giudice a quo, nel dichiarare la inammissibilità dell'atto di impugnazione (prerogativa, invero, riservata dall'art. 591, c. 2, cod. proc. pen. al giudice ad quem), ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 24, comma 6-quinquies della legge n. 176/2020 citata.

La norma ha aggiunto, per il periodo di emergenza da pandemia COVID, ulteriori casi di inammissibilità dell'impugnazione, rispetto a quelli già disciplinati dall'art. 591, cod. proc. pen., proprio nella specifica ipotesi di cui al comma 6-bis dello stesso articolo 24, legge n. 176/2020, quello, cioè, di proposizione dell'atto d'impugnazione in forma di documento informatico, sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate nel Gomma 4 dell'articolo stesso.

Tra tali casi rientra, per l'appunto, quello dell'impugnazione non sottoscritta digitaimente dal difensore (art. 24, comma 6-sexies, lett. a).

Il successivo comma 6-septies, inoltre, introduce una deroga alla competenza indicata nell'art. 591, c. 2, cod. proc. pen., stabilendo che, nei casi previsti nel comma 6-sexies cit., il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiari, anche d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato.

La portata derogatoria dell'art. 24 richiamato, in base alla lettera della legge, deve ritenersi limitata però alla competenza a pronunciare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione solo in relazione ai casi disciplinati nel comma 6-sexies, mantenendo inalterata validità, anche per il periodo di vigenza della norma emergenziale, la disposizione generale contenuta nell'art. 591, c. 2, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice ad quem il vaglio di ammissibilità della impugnazione, quanto ai rimanenti profili.

4. Nella specie, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata ricollegata espressamente al presupposto (rivelatosi erroneo, come emerge dall'appello al quale non è stato allegato alcun documento) della mancanza della firma digitale da parte del difensore quanto alle copie informatiche per immagine e, quindi, per carenza di attestazione di conformità delle stesse all'originale.

Cosicché gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma, quale giudice dell'impugnazione, cui compete anche il vaglio di ammissibilità di cui al citato art. 591, codice di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale dì Roma per l'ulteriore corso.

Deciso il 21 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 07/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Gianmarco [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, imputato nell'ambito di un procedimento nel quale gli è contestato il reato di cui all'art. 590, cod. pen., commesso in Roma il 20/10/2013, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1538/21 del 31/5/2021, per difetto del requisito di cui all'art. 24, comma 6-septies, I. n. 176/2020. In particolare, con un motivo unico, il ricorrente ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento all'art. 24, comma 6-sexies, legge cit., rilevando che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto applicabile detta disposizione in un caso di appello al quale non erano stati allegati documenti, la disposizione citata riguardando, per l'appunto, la ipotesi di eventuali allegazioni, cosicché nessuna copia informatica doveva esser sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 2. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della parte civile Gianmarco [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha concluso analogamente per la inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Antonio ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, riportandosi al motivo di ricorso, ha insistito nel suo accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Intanto, l'ordinanza con la quale il giudice di pace di Roma ha dichiarato la inammissibilità del gravame di merito, resa a norma dell'art. 24, 6-sexies lett. a) della legge n. 176 del 2020, che ha convertito il d. I. n. 137 del 2020, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 591, c. 3, cod. proc. pen., la norma emergenziale dovendosi ritenere speciale rispetto alla disciplina dettata dal codice sul vaglio di ammissibilità del gravame, in difetto di una previsione specifica sulla impugnazione dell'ordinanza resa dal giudice a quo. Pertanto, il regime impugnatorio, non specificamente regolamentato dalla norma emergenziale, resta disciplinato dalla norma codicistica generale. 2. L'ordinanza impugnata, inoltre, deve essere annullata senza rinvio, alla stregua della successiva verifica della erroneità del presupposto fattuale che l'ha giustificata (insussistenza di allegati non sottoscritti digitalmente).3. Quanto, poi, alla individuazione del giudice al quale devono essere trasmessi gli atti per l'ulteriore corso, deve precisarsi quanto segue. Il giudice a quo, nel dichiarare la inammissibilità dell'atto di impugnazione (prerogativa, invero, riservata dall'art. 591, c. 2, cod. proc. pen. al giudice ad quem), ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 24, comma 6-quinquies della legge n. 176/2020 citata. La norma ha aggiunto, per il periodo di emergenza da pandemia COVID, ulteriori casi di inammissibilità dell'impugnazione, rispetto a quelli già disciplinati dall'art. 591, cod. proc. pen., proprio nella specifica ipotesi di cui al comma 6-bis dello stesso articolo 24, legge n. 176/2020, quello, cioè, di proposizione dell'atto d'impugnazione in forma di documento informatico, sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate nel Gomma 4 dell'articolo stesso. Tra tali casi rientra, per l'appunto, quello dell'impugnazione non sottoscritta digitaimente dal difensore (art. 24, comma 6-sexies, lett. a). Il successivo comma 6-septies, inoltre, introduce una deroga alla competenza indicata nell'art. 591, c. 2, cod. proc. pen., stabilendo che, nei casi previsti nel comma 6-sexies cit., il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiari, anche d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato. La portata derogatoria dell'art. 24 richiamato, in base alla lettera della legge, deve ritenersi limitata però alla competenza a pronunciare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione solo in relazione ai casi disciplinati nel comma 6-sexies, mantenendo inalterata validità, anche per il periodo di vigenza della norma emergenziale, la disposizione generale contenuta nell'art. 591, c. 2, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice ad quem il vaglio di ammissibilità della impugnazione, quanto ai rimanenti profili. 4. Nella specie, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata ricollegata espressamente al presupposto (rivelatosi erroneo, come emerge dall'appello al quale non è stato allegato alcun documento) della mancanza della firma digitale da parte del difensore quanto alle copie informatiche per immagine e, quindi, per carenza di attestazione di conformità delle stesse all'originale. Cosicché gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma, quale giudice dell'impugnazione, cui compete anche il vaglio di ammissibilità di cui al citato art. 591, codice di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale dì Roma per l'ulteriore corso. Deciso il 21 settembre
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