Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00737/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

2/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19502/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67 , presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n . 175/07/2021depositata in data 15.1.2021; N. 19502/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. delLazio accolse l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 249/2019della C.T.P. di Roma, che aveva a sua volta parzialmente accolto il suo ricorso in relazione ad avviso di accertamento notificatogliil 19.7.2016, per l’anno 2010, con cui si era rideterminato il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con conseguenti riprese ai fini IRPEF, IR A P ed IVA ; al contempo, la C.T.R. rigettò l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate; nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che l’eccezione di decadenza sollevata dal contribuente era fondata, non potendo trovare applicazione il termine “raddoppiato”, in quanto la notizia di reato era stata archiviata bentre anni prima della notifica dell’accertamento; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3,del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comm a 3, del d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. ritenuto di escludere l’applicazionedel termine di decadenza “raddoppiato”in quanto la notizia di reato era stata pronunciata ben tre anni prima della notifica dell’avviso impugnato;rileva la ricorrente che – avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis , come anche N. 19502/21 R.G. derivante dalla pronuncia di Corte cost. n. 247/2011 – l’unico presupposto normativo, ai fini del ricorso al termine “raddoppiato”, è non già la fondatezza della notizia di reato, ma la sussistenza dell’obbligo di presentare la denuncia, solo dovendosi accertarese difettino gli elementi minimi previsti dall’art. 331 c.p.p.; 1.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso ; in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha nel tempo enunciato i seguenti principi: a) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 / 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 / 1972 per l’I VA , nel testo applicabile ratione temporis, in forza delle modifiche introdotte dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223/2003, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 247/2011, con la conseguenza che ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (v. ex multis, Cass.n. 13481/2020; Cass.n. 17586/2019; Cass. n. 22337 /2018 ; Cass. n. 14440 /2018 ) ; b)si è anche convincentemente osservato che non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato N. 19502/21 R.G. alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p ., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del “doppio binario”tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (così, Cass. n. 9974/2015); c) s u tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 /2015 , nonché art. 2 d.lgs. n. 128 /2015 ) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati – come nella specie – si applica la disciplina dettat a dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 / 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208/2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (v.

Cass.n. 16728/2016); d) q ualora si tratti di pretesa fiscale su tributi I RAP , giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’IRPEF e per l’IVA, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. cit. (Cass. n. 10483/2018; Cass.n. 11552/2022); N. 19502/21 R.G. pertanto, risulta evidente da quanto precede che –in relazione alle sole riprese ai fini IRPEF ed IVA - il vizio denunciato è pienamente sussis tente , giacché la C.T.R., lungi dall’operare quell’accertamento in fatto invocato dal controricorrente sul punto (anche in memoria) , non ha affatto escluso la sussistenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., in relazione ai rilievi mossi dall’Ufficio, ma ha solo valutatocol crisma della decisività la circostanza per cui, alla data di notifica dell’accertamento, la notizia di reato era stata già da tempo archiviatadall’A.G., perché infondata, aggiungendo che l’operato dell’Ufficio era basato “sull’esclusivo rilievo di una presunzione semplice”; in tal guisa, la C.T.R. ha dunque attribuito rilevanza ad una circostanza verificatasi ex post e del tutto avulsa dal perimetro dell’accertamento che avrebbe dovuto condurre, così incorrendo nella denunciata violazione; 3.1 - in definitiva, il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione, limitatamente alle pretese per IRES ed IVA; è invece infondato quanto alle riprese per IRAP; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazioneai profili accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cheprovvederà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19502/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67 , presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n . 175/07/2021depositata in data 15.1.2021; N. 19502/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. delLazio accolse l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 249/2019della C.T.P. di Roma, che aveva a sua volta parzialmente accolto il suo ricorso in relazione ad avviso di accertamento notificatogliil 19.7.2016, per l’anno 2010, con cui si era rideterminato il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con conseguenti riprese ai fini IRPEF, IR A P ed IVA ; al contempo, la C.T.R. rigettò l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate; nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che l’eccezione di decadenza sollevata dal contribuente era fondata, non potendo trovare applicazione il termine “raddoppiato”, in quanto la notizia di reato era stata archiviata bentre anni prima della notifica dell’accertamento; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3,del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comm a 3, del d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. ritenuto di escludere l’applicazionedel termine di decadenza “raddoppiato”in quanto la notizia di reato era stata pronunciata ben tre anni prima della notifica dell’avviso impugnato;rileva la ricorrente che – avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis , come anche N. 19502/21 R.G. derivante dalla pronuncia di Corte cost. n. 247/2011 – l’unico presupposto normativo, ai fini del ricorso al termine “raddoppiato”, è non già la fondatezza della notizia di reato, ma la sussistenza dell’obbligo di presentare la denuncia, solo dovendosi accertarese difettino gli elementi minimi previsti dall’art. 331 c.p.p.; 1.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso ; in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha nel tempo enunciato i seguenti principi: a) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 / 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 / 1972 per l’I VA , nel testo applicabile ratione temporis, in forza delle modifiche introdotte dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223/2003, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 247/2011, con la conseguenza che ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (v. ex multis, Cass.n. 13481/2020; Cass.n. 17586/2019; Cass. n. 22337 /2018 ; Cass. n. 14440 /2018 ) ; b)si è anche convincentemente osservato che non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato N. 19502/21 R.G. alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p ., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del “doppio binario”tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (così, Cass. n. 9974/2015); c) s u tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 /2015 , nonché art. 2 d.lgs. n. 128 /2015 ) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati – come nella specie – si applica la disciplina dettat a dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 / 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208/2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (v. Cass.n. 16728/2016); d) q ualora si tratti di pretesa fiscale su tributi I RAP , giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’IRPEF e per l’IVA, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. cit. (Cass. n. 10483/2018; Cass.n. 11552/2022); N. 19502/21 R.G. pertanto, risulta evidente da quanto precede che –in relazione alle sole riprese ai fini IRPEF ed IVA - il vizio denunciato è pienamente sussis tente , giacché la C.T.R., lungi dall’operare quell’accertamento in fatto invocato dal controricorrente sul punto (anche in memoria) , non ha affatto escluso la sussistenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., in relazione ai rilievi mossi dall’Ufficio, ma ha solo valutatocol crisma della decisività la circostanza per cui, alla data di notifica dell’accertamento, la notizia di reato era stata già da tempo archiviatadall’A.G., perché infondata, aggiungendo che l’operato dell’Ufficio era basato “sull’esclusivo rilievo di una presunzione semplice”; in tal guisa, la C.T.R. ha dunque attribuito rilevanza ad una circostanza verificatasi ex post e del tutto avulsa dal perimetro dell’accertamento che avrebbe dovuto condurre, così incorrendo nella denunciata violazione; 3.1 - in definitiva, il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione, limitatamente alle pretese per IRES ed IVA; è invece infondato quanto alle riprese per IRAP; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazioneai profili accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cheprovvederà
Sentenza Cassazione n. 00737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris