CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con unico motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'illegalità della pena in relazione al capo F) per il quale altro imputato, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato assolto. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. 2. Con il primo motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la mancanza di motivazione sul motivo di appello relativo alla «scarsa serietà delle conversazioni intrattenute ...» il 11 febbraio 2019, relative alla dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto relative alla interpretazione delle conversazioni intercettate. Il motivo è, inoltre, privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello. Il secondo motivo, con cui si deduce la mancanza di motivazione sulla congruità della pena, è manifestamente infondato, essendo presente la motivazione sull'entità della pena, per altro riportata nel ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d