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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20991/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 4, della sentenza impugnata), che, dopo aver puntualmente ricostruito la vicenda storico- fattuale oggetto del tema d'accusa, ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di contraddizione fra la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e la sua assoluzione per il delitto di lesioni volontarie che, secondo il primo giudice, erano state causate dalla sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PreSidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 4, della sentenza impugnata), che, dopo aver puntualmente ricostruito la vicenda storico- fattuale oggetto del tema d'accusa, ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di contraddizione fra la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e la sua assoluzione per il delitto di lesioni volontarie che, secondo il primo giudice, erano state causate dalla sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PreSidente
Sentenza Cassazione n. 20991/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris