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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 27871/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 582/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6475/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale preso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto, ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse dell’imputato, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia, ha confermato la pronuncia in data 25 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Vicenza, per quel che qui rileva, aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A. della rubrica, ad eccezione della condotta descritta al n. 1. dello stesso capo), e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con le conseguenti pene accessorie e le statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dal difensore dell’imputato, che ha formulato cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27871/2025 Roma, lì, 29/07/2025

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione, anche con riguardo al concorso in esso del ricorrente.

La sentenza impugnata avrebbe attribuito al [OSCURATO:PERSONA] una cointeressenza con i coimputati (richiamando talune deposizioni testimoniali) sulla scorta di un’impostazione non condivisibile poiché non avrebbe compiutamente vagliato il compendio probatorio e, in particolare: - avrebbe del tutto omesso di apprezzare le prove relative ai bonifici disposti dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] B verso i fornitori ([OSCURATO:SOCIETA]. e Assinet soc. coop. a r.l.) di cui al n. 4 della rubrica, presumendo che essi fossero privi di giustificazione, senza valutare in alcun modo in che termini [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato coinvolto nelle dette società e come egli abbia potuto ordinare l’esecuzione dei pagamenti e prelevare le somme dai conti di [OSCURATO:SOCIETA]. e Assinet soc. coop. a r.l.; e non avrebbe accolto le richiesti difensive di riapertura dell’istruttoria per valutare le condotte dei legali rappresentanti di queste due società e verificare il motivo del pagamento; - avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di amministratore di fatto della fallita in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità e travisando la prova (segnatamente nella parte in cui ha valorizzato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] agisse per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo provato che quest’ultima e la società CM abbiano «locupletato con la vendita liquidatoria dei beni presenti nel magazzino della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; invece, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe «averlo indotto a coordinarsi con il rappresentante di CM e quello di [OSCURATO:PERSONA] B» senza divenire amministratore di fatto di quest’ultima, che aveva un rappresentate legale che poneva in essere attività di gestione, dato questo del tutto omesso); - infine, non avrebbe argomentato sul contributo causale, sub specie del concorso morale, del ricorrente nei fatti distrattivi, neppure sotto il profilo della causalità psicologica.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], che per poter rispondere a titolo di concorso del delitto, avrebbe dovuto agire per uno specifico scopo comune con i coimputati ed aver consapevolezza di contribuire alla commissione di un’unica condotta nonché al verificarsi di un unico evento, profilo che non è stato motivato dalle sentenza di merito; piuttosto il [OSCURATO:PERSONA] agiva soltanto per conto di CF Metalli e al riguardo la Corte di appello avrebbe travisato la prova.

2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto sub specie della ricettazione fallimentare, che la Corte di merito avrebbe escluso perché ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] la cogestione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., tuttavia in assenza di prova del legame tra [OSCURATO:PERSONA] e la fallita (alla luce di quanto illustrato nei motivi precedenti), ricorrendo dunque un travisamento della prova (dato che [OSCURATO:PERSONA] B ha effettuato i tre bonifici de quibus in favore di Mag e Assinet, rispetto ad essi poteva eventualmente ricorrere la ricettazione fallimentare e, in ragione della delega del [OSCURATO:PERSONA] a operare sui conti correnti di queste ultime, al più poteva rilevare «la contiguità» del ricorrente a queste due società e dunque «alla ricettazione fallimentare» in discorso).

2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato, cui si sarebbe pervenuti in violazione dei canoni posti dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

La difesa ha riportato quanto già esposto in precedenza e soggiunto che la vicenda in esame avrebbe avuto «natura squisitamente civilistica», il fatto descritto al n. 4 della rubrica sarebbe sorto da «vicende tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Mag e Assinet che non sono mai state valutate e che, comunque, proprio per tale motivo escludono che [OSCURATO:PERSONA] possa aver incassato le relative somme di denaro; [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] B; ha agito soltanto per [OSCURATO:SOCIETA].»; e non ha commesso alcun reato e, in particolare, alcuna distrazione in danno della fallita (di cui non ricorrerebbe neppure l’elemento soggettivo); «rilev[erebbe] solo la ricettazione fallimentare; non può ritenersi responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio in presenza di una ricostruzione alternativa dotata di uno spessore logico superiore rispetto a quella sposata dai Giudici di merito.

2.5. Con il quinto motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al rigetto delle doglianze volte a ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) e la mitigazione della pena, fondato dalla Corte di merito su un iter viziato e comunque in contrasto con i parametri posti dall’art.133 cod. pen., secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa ha presentato memoria con la quale ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale, ribadendo la fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo, nel complesso infondato, e il secondo motivo– inammissibile – possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Deve premettersi che, «in presenza di una doppia conform[e] affermazione di responsabilità, […] le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Inoltre, per costante giurisprudenza, «ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01).

Difatti, «la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023 – dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 – 01: «In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario»).

1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello – in maniera convergente con quanto già affermato dal Tribunale – ha attribuito anche a [OSCURATO:PERSONA] l’effettiva gestione della fallita e la responsabilità per la distrazione degli importi oggetto delle operazioni di pagamento descritte nell’editto accusatorio, per il tramite di una ricostruzione congrua e logica che ha valorizzato – oltre a quanto rassegnato dal curatore, in particolare rispetto alla sottrazione delle somme in discorso dal compendio aziendale senza un’effettiva giustificazione – il tenore di più deposizioni testimoniali (di Giantin, dipendente della fallita; Tramontan, dipendente di CM/CF; Bacelle, colui che aveva ceduto le partecipazioni della fallita [OSCURATO:PERSONA] B; di Pampaloni, professionista che aveva assistito quest’ultimo nella trattativa): sulla scorta di tali dati ha ricostruito anche il ruolo dell’odierno ricorrente, riconoscendogli non solo un ruolo centrale nella fase dell’acquisizione, nel 2014, delle quote della fallita da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (che svolgeva analoga attività e di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore fino al febbraio dello stesso anno e nella quale aveva effettivi poteri gestori), ma anche una posizione di vertice ed effettivamente gestoria nella stessa [OSCURATO:PERSONA] B. (dando conto di come la Giantin lo abbia indicato tra i «titolari»); e di come egli avesse rappresentato di aver acquisito (insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) la [OSCURATO:PERSONA] B., ponendo in essere un’attività di spoliazione dei beni di essa (rivenduti «come CM o come CF»).

A tali dati, la Corte di merito ha aggiunto, quale elemento significativo, la «disponibilità» (riferita dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]) «dei conti bancari sui quali confluivano le rimesse di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].».

Dunque, la sentenza impugnata, alla luce di tale convergente compendio, ha disatteso il gravame, evidenziando pure che la prospettazione difensiva qui ribadita – secondo cui [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver agito per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. – piuttosto che indebolire il compendio in atti, in effetti avvalora il disegno di spoliazione della fallita sopra descritto; ed osservando correttamente che la presenza, in seno alla compagine della fallita, di un amministratore di diritto che esercitava poteri gestori ex se non esclude la presenza anche di un amministratore di fatto, quale il [OSCURATO:PERSONA].

L’iter argomentativo appena compendiato – conforme ai princìpi sopra esposti e per nulla illogico – ha dunque esposto in maniera compiuta gli elementi posti a sostegno della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti distrattivi in discorso, quale amministratore di fatto dell’ente, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.

L’impugnazione, di converso, ha in ampia misura prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza denunciare effettivamente il travisamento della prova, e si è affidata ad allegazioni ipotetiche e prive di specificità, segnatamente in relazione ai bonifici di cui al n. 4 della rubrica, all’asserita necessità di rinnovare l’istruttoria nonché alla attribuzione dei fatti distrattivi al [OSCURATO:PERSONA] anche sub specie del prescritto dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01).

2. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Come appena esposto, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi sui cui ha fondato la responsabilità del ricorrente, quale amministratore di fatto, per la distrazione delle somme della fallita; in tal modo, ha chiarito in maniera chiara e conforme al diritto l’insussistenza dei presupposti della ricettazione prefallimentare (ex art. 232 legge fall.), che ricorre quando il terzo estraneo non fallito – e non l’amministratore di fatto dell’impresa fallita – in difetto di accordo con l'imprenditore distragga beni prima del fallimento (cfr. Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 – 01).

L’impugnazione, lungi dal contenere rituali censure di legittimità, ha reiterato il medesimo ordine di allegazioni offerte alla Corte di merito, non prospettando affatto – al di là della mera enunciazione – un travisamento della prova (con il terzo motivo); ha perorato (con entrambi i motivi in esame) un diverso apprezzamento di merito qui non consentito, in termini ipotetici ed assertivi; infine, ha richiamato princìpi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie (cfr. quarto motivo).

3. Il quinto motivo è inammissibile.

Anch’esso ha riportato princìpi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie e si è affidato a una prospettazione genericissima, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione, congrua e conforme al diritto, del provvedimento impugnato.

Difatti, la Corte di merito ha escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche dando conto dell’elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), richiamando la negativa personalità dell’imputato tratta dai suoi precedenti penali; e, quanto alla pena detentiva irrogata, ha correttamente evidenziato come essa sia stata determinata nel minimo edittale (tre anni di reclusione), prima dell’aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale.

4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 582/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6475/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale preso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto, ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse dell’imputato, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia, ha confermato la pronuncia in data 25 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Vicenza, per quel che qui rileva, aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A. della rubrica, ad eccezione della condotta descritta al n. 1. dello stesso capo), e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con le conseguenti pene accessorie e le statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dal difensore dell’imputato, che ha formulato cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27871/2025 Roma, lì, 29/07/2025 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione, anche con riguardo al concorso in esso del ricorrente. La sentenza impugnata avrebbe attribuito al [OSCURATO:PERSONA] una cointeressenza con i coimputati (richiamando talune deposizioni testimoniali) sulla scorta di un’impostazione non condivisibile poiché non avrebbe compiutamente vagliato il compendio probatorio e, in particolare: - avrebbe del tutto omesso di apprezzare le prove relative ai bonifici disposti dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] B verso i fornitori ([OSCURATO:SOCIETA]. e Assinet soc. coop. a r.l.) di cui al n. 4 della rubrica, presumendo che essi fossero privi di giustificazione, senza valutare in alcun modo in che termini [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato coinvolto nelle dette società e come egli abbia potuto ordinare l’esecuzione dei pagamenti e prelevare le somme dai conti di [OSCURATO:SOCIETA]. e Assinet soc. coop. a r.l.; e non avrebbe accolto le richiesti difensive di riapertura dell’istruttoria per valutare le condotte dei legali rappresentanti di queste due società e verificare il motivo del pagamento; - avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di amministratore di fatto della fallita in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità e travisando la prova (segnatamente nella parte in cui ha valorizzato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] agisse per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo provato che quest’ultima e la società CM abbiano «locupletato con la vendita liquidatoria dei beni presenti nel magazzino della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; invece, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe «averlo indotto a coordinarsi con il rappresentante di CM e quello di [OSCURATO:PERSONA] B» senza divenire amministratore di fatto di quest’ultima, che aveva un rappresentate legale che poneva in essere attività di gestione, dato questo del tutto omesso); - infine, non avrebbe argomentato sul contributo causale, sub specie del concorso morale, del ricorrente nei fatti distrattivi, neppure sotto il profilo della causalità psicologica. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], che per poter rispondere a titolo di concorso del delitto, avrebbe dovuto agire per uno specifico scopo comune con i coimputati ed aver consapevolezza di contribuire alla commissione di un’unica condotta nonché al verificarsi di un unico evento, profilo che non è stato motivato dalle sentenza di merito; piuttosto il [OSCURATO:PERSONA] agiva soltanto per conto di CF Metalli e al riguardo la Corte di appello avrebbe travisato la prova. 2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto sub specie della ricettazione fallimentare, che la Corte di merito avrebbe escluso perché ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] la cogestione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., tuttavia in assenza di prova del legame tra [OSCURATO:PERSONA] e la fallita (alla luce di quanto illustrato nei motivi precedenti), ricorrendo dunque un travisamento della prova (dato che [OSCURATO:PERSONA] B ha effettuato i tre bonifici de quibus in favore di Mag e Assinet, rispetto ad essi poteva eventualmente ricorrere la ricettazione fallimentare e, in ragione della delega del [OSCURATO:PERSONA] a operare sui conti correnti di queste ultime, al più poteva rilevare «la contiguità» del ricorrente a queste due società e dunque «alla ricettazione fallimentare» in discorso). 2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato, cui si sarebbe pervenuti in violazione dei canoni posti dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. La difesa ha riportato quanto già esposto in precedenza e soggiunto che la vicenda in esame avrebbe avuto «natura squisitamente civilistica», il fatto descritto al n. 4 della rubrica sarebbe sorto da «vicende tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Mag e Assinet che non sono mai state valutate e che, comunque, proprio per tale motivo escludono che [OSCURATO:PERSONA] possa aver incassato le relative somme di denaro; [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] B; ha agito soltanto per [OSCURATO:SOCIETA].»; e non ha commesso alcun reato e, in particolare, alcuna distrazione in danno della fallita (di cui non ricorrerebbe neppure l’elemento soggettivo); «rilev[erebbe] solo la ricettazione fallimentare; non può ritenersi responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio in presenza di una ricostruzione alternativa dotata di uno spessore logico superiore rispetto a quella sposata dai Giudici di merito. 2.5. Con il quinto motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al rigetto delle doglianze volte a ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) e la mitigazione della pena, fondato dalla Corte di merito su un iter viziato e comunque in contrasto con i parametri posti dall’art.133 cod. pen., secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato memoria con la quale ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale, ribadendo la fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo, nel complesso infondato, e il secondo motivo– inammissibile – possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Deve premettersi che, «in presenza di una doppia conform[e] affermazione di responsabilità, […] le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Inoltre, per costante giurisprudenza, «ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01). Difatti, «la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023 – dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 – 01: «In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario»). 1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello – in maniera convergente con quanto già affermato dal Tribunale – ha attribuito anche a [OSCURATO:PERSONA] l’effettiva gestione della fallita e la responsabilità per la distrazione degli importi oggetto delle operazioni di pagamento descritte nell’editto accusatorio, per il tramite di una ricostruzione congrua e logica che ha valorizzato – oltre a quanto rassegnato dal curatore, in particolare rispetto alla sottrazione delle somme in discorso dal compendio aziendale senza un’effettiva giustificazione – il tenore di più deposizioni testimoniali (di Giantin, dipendente della fallita; Tramontan, dipendente di CM/CF; Bacelle, colui che aveva ceduto le partecipazioni della fallita [OSCURATO:PERSONA] B; di Pampaloni, professionista che aveva assistito quest’ultimo nella trattativa): sulla scorta di tali dati ha ricostruito anche il ruolo dell’odierno ricorrente, riconoscendogli non solo un ruolo centrale nella fase dell’acquisizione, nel 2014, delle quote della fallita da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (che svolgeva analoga attività e di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore fino al febbraio dello stesso anno e nella quale aveva effettivi poteri gestori), ma anche una posizione di vertice ed effettivamente gestoria nella stessa [OSCURATO:PERSONA] B. (dando conto di come la Giantin lo abbia indicato tra i «titolari»); e di come egli avesse rappresentato di aver acquisito (insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) la [OSCURATO:PERSONA] B., ponendo in essere un’attività di spoliazione dei beni di essa (rivenduti «come CM o come CF»). A tali dati, la Corte di merito ha aggiunto, quale elemento significativo, la «disponibilità» (riferita dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]) «dei conti bancari sui quali confluivano le rimesse di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].». Dunque, la sentenza impugnata, alla luce di tale convergente compendio, ha disatteso il gravame, evidenziando pure che la prospettazione difensiva qui ribadita – secondo cui [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver agito per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. – piuttosto che indebolire il compendio in atti, in effetti avvalora il disegno di spoliazione della fallita sopra descritto; ed osservando correttamente che la presenza, in seno alla compagine della fallita, di un amministratore di diritto che esercitava poteri gestori ex se non esclude la presenza anche di un amministratore di fatto, quale il [OSCURATO:PERSONA]. L’iter argomentativo appena compendiato – conforme ai princìpi sopra esposti e per nulla illogico – ha dunque esposto in maniera compiuta gli elementi posti a sostegno della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti distrattivi in discorso, quale amministratore di fatto dell’ente, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. L’impugnazione, di converso, ha in ampia misura prospettato un diverso apprezzamento di merito, senza denunciare effettivamente il travisamento della prova, e si è affidata ad allegazioni ipotetiche e prive di specificità, segnatamente in relazione ai bonifici di cui al n. 4 della rubrica, all’asserita necessità di rinnovare l’istruttoria nonché alla attribuzione dei fatti distrattivi al [OSCURATO:PERSONA] anche sub specie del prescritto dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01). 2. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Come appena esposto, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi sui cui ha fondato la responsabilità del ricorrente, quale amministratore di fatto, per la distrazione delle somme della fallita; in tal modo, ha chiarito in maniera chiara e conforme al diritto l’insussistenza dei presupposti della ricettazione prefallimentare (ex art. 232 legge fall.), che ricorre quando il terzo estraneo non fallito – e non l’amministratore di fatto dell’impresa fallita – in difetto di accordo con l'imprenditore distragga beni prima del fallimento (cfr. Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 – 01). L’impugnazione, lungi dal contenere rituali censure di legittimità, ha reiterato il medesimo ordine di allegazioni offerte alla Corte di merito, non prospettando affatto – al di là della mera enunciazione – un travisamento della prova (con il terzo motivo); ha perorato (con entrambi i motivi in esame) un diverso apprezzamento di merito qui non consentito, in termini ipotetici ed assertivi; infine, ha richiamato princìpi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie (cfr. quarto motivo). 3. Il quinto motivo è inammissibile. Anch’esso ha riportato princìpi giurisprudenziali non compiutamente correlati al caso di specie e si è affidato a una prospettazione genericissima, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione, congrua e conforme al diritto, del provvedimento impugnato. Difatti, la Corte di merito ha escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche dando conto dell’elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), richiamando la negativa personalità dell’imputato tratta dai suoi precedenti penali; e, quanto alla pena detentiva irrogata, ha correttamente evidenziato come essa sia stata determinata nel minimo edittale (tre anni di reclusione), prima dell’aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27871/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris