Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07006/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso 26626-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2350/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della C1P di Ragusa, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione a seguito di "redditometro"; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo di profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 38, commi 4, 5 e 6 d.P.R. n. 600/1973; che, quanto al primo motivo: Si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 13248/2020; Cass., 8400/2021; Cass., 9288/2021; Cass., 9627/2021); che, nella specie, si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo Ric. 2020 n. 26626 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese al parziale rigetto dell'appello dell'amministrazione finanziaria (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto.

Invero, la motivazione si risolve in un'ampia analisi della disciplina normativa (col richiamo a precedenti giurisprudenziali) senza alcun esame della relativa attinenza ed incidenza sulla fattispecie concreta, che, peraltro, nemmeno è stata menzionata (per quanto in forma sintetica) nell'illustrazione degli antefatti processuali; che il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 26626-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2350/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della C1P di Ragusa, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione a seguito di "redditometro"; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo di profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 38, commi 4, 5 e 6 d.P.R. n. 600/1973; che, quanto al primo motivo: Si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 13248/2020; Cass., 8400/2021; Cass., 9288/2021; Cass., 9627/2021); che, nella specie, si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo Ric. 2020 n. 26626 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese al parziale rigetto dell'appello dell'amministrazione finanziaria (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto. Invero, la motivazione si risolve in un'ampia analisi della disciplina normativa (col richiamo a precedenti giurisprudenziali) senza alcun esame della relativa attinenza ed incidenza sulla fattispecie concreta, che, peraltro, nemmeno è stata menzionata (per quanto in forma sintetica) nell'illustrazione degli antefatti processuali; che il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Co
Sentenza Cassazione n. 07006/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris