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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 09328/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33044/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 21 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen., ha revocato le statuizioni civili; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto meramente reiterativo e diretto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura — con argomentazioni del tutto generiche — la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33044/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 21 marzo 2022 dalla Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen., ha revocato le statuizioni civili; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto meramente reiterativo e diretto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura — con argomentazioni del tutto generiche — la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris