CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 21105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15631/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]H, con sede legale in Amburgo (Germania), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via degli Scialoja n. 18, giusta procura speciale depositata in data 24.05.2019; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2704/28/14, depositata il 30.04.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] GmbH ha impugnato l'avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno 2004 e l'irrogazione delle relative sanzioni; - il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma. - la CTR del Lazio ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate; - la [OSCURATO:PERSONA] GmbH ha impugnato la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; - l'Agenzia ha resistito con controricorso; - successivamente la società contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo deducendo di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; - in data 6.06.2019 la società ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata e del versamento in unica soluzione dell'importo dovuto; - in data 11.11.2020 la società ricorrente ha presentato istanza di trattazione, al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere; - anche l'Agenzia delle Entrate ha depositato in data 1.02.2022 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, precisando che la Direzione provinciale 1 di Roma ha comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia e aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; - con decreto presidenziale n. 39188 del 17 novembre / 10 dicembre 2021, il processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018;- con istanza depositata il 16.12.2021, la società ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, cod. proc. civ., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; - il processo va, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018; P.Q . M . La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, n