CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, pronunciando in sede di rinvio, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di €7.200.000,00. In particolare, il Tribunale rilevava che il riesame era stato inviato a mezzo p.e.c. in data 14 marzo 2020, allorquando non vi era alcuna disposizione di legge, né provvedimenti organizzativi, che legittimassero tale forma di deposito dell'impugnazione. Solo con successivo provvedimento del 19 marzo 2020, infatti, il Presidente del Tribunale, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 83, comma 7 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, aveva consentito il deposito mediante posta elettronica certificata dei ricorsi dinanzi al Tribunale del riesame. Tale previsione, in quanto successiva all'invio del ricorso in esame, avvenuto il 14 marzo 2020, non poteva trovare applicazione. 2. Avverso la suddetta decisione, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 583 e 591 cod. proc. pen., sostenendo che il provvedimento presidenziale che legittimava il deposito dell'impugnazione a mezzo p.e.c. riguardava l'intero periodo emergenziale (dal 9 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020), trovando applicazione in tutti i procedimenti proposti o, comunque, pendenti in tale ambito temporale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge sul presupposto che la possibilità di deposito degli atti di impugnazione mediante p.e.c. è stata espressamente prevista dall'art. 24, I. 18 dicembre 2020, n. 176, a conferma del fatto che l'utilizzo della p.e.c. costituisce un mezzo idoneo alla proposizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione che deve essere esaminata d'ufficio, avente efficacia assorbente rispetto ai motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, attiene alla legittimità del rilievo di una causa di inammissibilità dell'impugnazione non dedotta nella fase rescindente ed evocata per la prima volta nel nuovo giudizio dianzi al Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame di Milano, infatti, ha ritenuto inammissibile il ricorso sul presupposto che questo fosse stato proposto con modalità non consentite. Si tratta di un profilo che, tuttavia, sarebbe stato già suscettibile di essere rilevato in occasione del primo pronunciamento, con il quale il riesame era stato dichiarato inammissibile in quanto l'impugnazione era stata presentata non già presso la cancelleria del Tribunale del riesame, bensì quella del giudice per le indagini preliminari. In quell'occasione, ii Tribunale del riesame non sollevava alcun rilievo circa l'ammissibilità dell'inoltro dell'impugnazione mediante p.e.c., né tale aspetto veniva rilevato nella sentenza con la quale questa Sezione annullava l'ordinanza del predetto Tribunale. 2.1. Fatta tale necessaria premessa, ritiene la Corte che nel caso di specie debba applicarsi il disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale nel giudizio di rinvio non possono rilevarsi nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi. La norma è pienamente applicabile al caso di specie, posto che la causa di inammissibilità rilevata con l'ordinanza in esame si sarebbe sicuramente verificata prima della sentenza con la quale questa Corte annullava la prima ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Milano, disponendo la restituzione degli atti per il nuovo giudizio. 2.2. La regola posta al comma quarto dell'art. 627 cod. proc. pen. costituisce applicazione del più generale principio di inoppugnabilità delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende la formazione del cosiddetto "giudicato progressivo" per le questioni deducibili o rilevabili d'ufficio già in occasione del primo pronunciamento della Cassazione (così, in motivazione, Sez.5, n. 36769 del 3/10/2006, Caruso, Rv. 235015). Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cu il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (Sez.4, n. 20044 del 173/2015, Rv. 263865). Anche recentemente è stato ribadito che il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico- giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno (Sez.6, n. 11641 del 20/2/2018, Ranzi, Rv. 272641) 2.3. Applicando tali principi al caso di specie, ne discende che l'ammissibilità dell'inoltro a mezzo p.e.c. del ricorso per riesame costituiva il presupposto logico- giuridico della successiva affermazione secondo cui l'atto non era stato correttamente indirizzato alla cancelleria del Tribunale del riesame. Ne consegue che la sentenza di questa Corte che ha annullato la prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame ha, implicitamente, determinato il formarsi della preclusione di cui all'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. anche sulle questioni concernente l'ammissibilità o meno dell'invio mediante p.e.c. dell'impugnazione. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'esame nel merito del ricorso, anziché valutare ulteriormente e sotto un profilo assorbito dalla pronuncia della Cassazione, l'ammissibilità dello stesso. 3. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, co.5, c.p.p. Così deciso il 18 gennaio 2022. Il Consigliere es