CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 44416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso lbrdinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senyte le conclusioni del PG atie U-tAAAA10 udito 0ifensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte che aveva annullato la precedente ordinanza censurata per essere stata emessa senza preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti - ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con istanza del 26.11.2020, quale terza interessata. 2.In particolare, il Tribunale, premesso: che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - dopo che il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 18 luglio 2017, aveva dichiarato inammissibile per incompetenza territoriale l'originaria proposta di applicazione della misura di prevenzione formulata dal procuratore della Repubblica presso il detto tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ha disposto con decreto del 20 dicembre 2018, corretto ed integrato il 31 gennaio 2019, il sequestro finalizzato alla confisca di beni nella disponibilità del suddetto prevenuto; che il medesimo tribunale ha successivamente respinto con decreto del 29 settembre 2019, depositato il 26 settembre, le richieste di terzi di revoca/annullamento del citato sequestro; che la Corte di appello di L'aquila, con decreto depositato il 24 Marzo 2020, ha disposto l'annullamento per incompetenza territoriale dei detti decreti e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara; che nelle more della notificazione di tale decisione al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'amministratore giudiziario, nominato dal predetto tribunale, ha comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in data 2 Aprile 2020 - quindi prima dello scadere del termine di venti giorni per l'emissione del nuovo decreto di sequestro da parte del giudice di Pescara intanto ritenuto competente - la disdetta del contratto d'affitto dei rami d'azienda (attività di stabilimento balneare, ristorazione e bar a carattere stagionale) stipulate in data 11 maggio 2016 con la [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di titolare della concessione demaniale relativa al complesso Tortuga, e, in data 9 maggio 2020, la disdetta del contratto d'affitto d'azienda (attività di intrattenimento notturno) stipulato in data 11 maggio 2016 con la T&A s.r.I., già affittuaria del ceduto ramo d'azienda; che il Tribunale di Pescara per effetto della decisione della Corte di appello di L'aquila ha provveduto in data 29 maggio 2020 alla rinnovazione del sequestro ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, in relazione all'articolo 7, comma 10-quater, decreto legislativo 159/2011, sollevando altresì in data 4.6.2020 conflitto di competenza alla Corte di Cassazione in relazione alla detta decisione;che il giudice delegato nominato dal Tribunale di Pescara, con provvedimento del 26 ottobre 2020, ha rigettato il ricorso ex articoli 57, 58 e 59 del decreto legislativo 159/2011 depositato nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto la richiesta pregiudiziale di inefficacia della disdetta contrattuale del 22 Aprile 2020 con retrocessione del complesso locato alla medesima [OSCURATO:SOCIETA] e, nel merito, la richiesta di accertamento e di ammissione dei crediti relativi ai contratti stipulati tra quest'ultima e la società [OSCURATO:SOCIETA] e la T&A, ritenendo, quanto alla richiesta pregiudiziale, che la stessa configuri un reclamo verso un atto dell'amministratore giudiziario ex art. 40 del decreto legislativo citato in quanto tale tardivo perché proposto oltre il termine previsto da tale norma, e comunque inammissibile per inoppugnabilità degli atti adottati dal medesimo amministratore in conformità delle direttive del giudice delegato; e, quanto alla richiesta nel merito, che l'accertamento e l'ammissione di crediti potranno essere vagliate all'esito dell'eventuale confisca di primo grado ex articolo 57; che la [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del procuratore speciale, ha promosso avverso il suindicato provvedimento incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 666 cod. proc. pen. e 7, comma 9, decreto legislativo citato, mediante deposito della relativa istanza presso la cancelleria del Tribunale di Pescara in data 26 novembre 2020, chiedendo di dichiarare l'inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale della prevenzione di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 gennaio 2019 e del decreto emesso tardivamente dal tribunale della prevenzione di Pescara in data 29 maggio 2020, con conseguente inefficacia di tutti gli atti di amministrazione disposti in esecuzione dello stesso; che nelle more la Corte di Cassazione, decidendo sul conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di Pescara in relazione alla menzionata decisione della Corte di appello di L'aquila, ha dichiarato con sentenza del 20 novembre 2020 la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui ha disposto trasmettersi gli atti; che per l'effetto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 7 dicembre 2020, ha disposto darsi ulteriore corso alla procedura richiamando e confermando il decreto di sequestro già ritualmente emesso dal medesimo tribunale; che con la memoria depositata dalla difesa istante depositata in data 22 settembre 2021, la stessa, richiamando quanto già fatto valere in via incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione, ha anzitutto eccepito l'inefficacia del decreto di sequestro disposto in data 20 dicembre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per lo spirare del termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 159/2011, in considerazione della perentorietà dello stesso in difetto di provvedimenti di proroga, restando in ogni caso irrilevanti i diversi provvedimenti emessi dai diversi tribunali prima e dopo la risoluzione del conflitto di competenza in virtù dell'unicità della procedura e stante l'inapplicabilità delle variazioni legislative di cui alla legge n. 161 del 2017, con particolare riferimento alla previsione di cui al comma 6-bis dell'articolo 27 del decreto citato in ordine ai casi di nuova decorrenza del termine in esame, con conseguente caducazione del sequestro; ed aver altresì precisato, il tribunale, che a mezzo della detta memoria, l'istante, ritenuto il decorso del termine di cui all'art. 24, comma 2 citato, ha conseguentemente eccepito la violazione anche del termine di cui all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo entro il quale l'amministratore giudiziale avrebbe dovuto consegnare la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, del medesimo testo legislativo, evidenziando l'illegittimità dei provvedimenti di proroga adottati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 dicembre 2020 e 25 gennaio 2021 e, per l'effetto, l'illegittimità di tutte le successive disposizioni gestorie; tutto quanto sopra premesso, osserva il Tribunale nel provvedimento impugnato: quanto all'asserita violazione del termine perentorio di cui all'art. 24, comma 2, che occorre anzitutto fare riferimento a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 10, comma 2 bis, e 7, comma 10 quater, secondo il quale, nell'ipotesi in cui la Corte di appello annulli il decreto di primo grado per avere riconosciuto il tribunale incompetente per territorio, la stessa ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, con onere di quest'ultimo di emettere il decreto di sequestro, e con conseguente decorrenza ex novo del termine di cui all'art. 24; che in particolare, in tema, il legislatore ha introdotto nell'articolo 27 - il quale disciplina le impugnazioni dei provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati o l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro - al fine di risolvere la questione relativa all'idoneità della pronuncia di annullamento da parte della Corte di appello per vizi di rito a determinare il regresso del procedimento di prevenzione, il comma 6-bis, secondo il quale nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, ovvero per ragioni di incompetenza, il termine previsto dal comma 2 dell'art. 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso. Indi conclude che pertanto il termine di cui all'art. 24, comma 2, nel caso di specie, ha ripresa a decorrere all'esito della trasmissione degli atti da parte della Corte di appello all'autorità giudiziaria competente, precisando che tale termine all'esito della morte del proposto intervenuti in data 22 ottobre 2020 - ritualmente comunicata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] svoltasi davanti al Tribunale di Pescara prima della pronuncia della Corte di Cassazione - risulta essere attualmente sospeso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, secondo il quale il detto termine resta tra le altre ipotesi sospeso per il tempo decorrente dalla morte del proposto intervenuta durante il procedimento fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'art. 18, comma 2, ovvero gli eredi e gli aventi causa del proposto, essendo nel caso in scrutinio ancora in corso le attività di indagine volte per l'appunto alla loro identificazione e citazione; quindi afferma, il tribunale, che tale causa di sospensione introdotta dalla legge 161/2017 si applica ai procedimenti pendenti sulla base del principio tempus regit actum, trovando esclusione per espressa previsione normativa di cui all'art.36, comma 3 della legge citata, la sola applicazione dell'articolo 24, comma 2, così come modificata dalla richiamata legge 161/2017 per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, operante con riferimento ai soli procedimenti nei quali non sia stata formulata alla data di entrata in vigore della legge la proposta della misura di prevenzione. Non manca altresì di evidenziare, il tribunale, che per effetto della decisione della Corte di Cassazione affermativa della competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente trasmissione degli atti al medesimo tribunale, decorre da tale momento ed ex novo il termine di cui all'art. 24 in esame - comunque sospeso per le ragioni indicate - ai sensi del meccanismo previsto dagli articoli 10, comma 2-bis, e 7, comma 10-quater, nei termini evidenziati; e che per l'effetto è privo di fondamento anche il motivo relativo alla violazione dell'art 41, atteso che il termine ivi previsto per il deposito della relazione dovuta dall'amministratore giudiziario ha parimenti ripreso a decorrere ex novo dalla detta data con conseguente legittimità dei provvedimenti di proroga adottati dal G.D; quanto al motivo evidenziato nell'originaria istanza ex art. 666 c.p.p., relativo alla contestazione del provvedimento adottato dall'allora competente giudice delegato del Tribunale di Pescara, che l'ammissibilità dell'impugnazione di tali provvedimenti è limitato solamente a quelli adottati dal giudice delegato ex articolo 40, comma 2, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia e si declina nelle forme dell'opposizione al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione, laddove l'incidente di esecuzione originariamente promosso nel caso di specie riguardava il rigetto dell'istanza di inefficacia della disdetta contrattuale del 22 Aprile 2020 con retrocessione del complesso locato alla medesima opponente e di accertamento e di ammissione dei crediti relativi ai contratti stipulati tra quest'ultima e le società [OSCURATO:PERSONA] e T&A, le quali all'evidenza esulano dall'ipotesi di cui all'art. 40, comma 2, dovendo essere ricondotte nell'ambito delle impugnazioni di atti compiuti dall'amministratore in conformità alle direttive impartitegli dal giudice delegato ex art. 40 comma 1, con conseguente inoppugnabilità degli stessi e inammissibilità della relativa istanza; quanto alla pretesa violazione di cui all'art. 7, comma 10-quater, e alla conseguente inefficacia del sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per non essere avvenuta la rinnovazione dello stesso da parte del Tribunale di Pescara, individuato come competente dalla Corte di appello di L'Aquila nella decisione citata, nel rispetto del termine, che la questione risulta essere superata dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha riaffermato la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, come sopra evidenziato, aveva già disposto il sequestro ai sensi dell'art. 20. Indi sulla base di tali argomenti, il tribunale ritiene che la richiesta di declaratoria di inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice penale della prevenzione, in data 20 dicembre 2018, deve essere disattesa e rigettato l'incidente di esecuzione proposto. 3.Ricorre per cassazione la società, in persona del legale rappresentante p.t., tramite il difensore di fiducia, procuratore speciale, deducendo tre motivi. 3.1. Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 7 del d.lgs. 159/11, come modificato dalla I. 161/2017. Il decreto impugnato è innanzitutto errato laddove ritiene che la questione relativa alla mancata rinnovazione da parte del Tribunale di Pescara del decreto di sequestro nel termine di venti giorni di cui all'art. 7, comma 10-quater, risulti superata dalla pronuncia di questa Corte di Cassazione, che, chiamata a regolare il conflitto di competenza, ha riaffermato la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; si evidenzia al riguardo che la norma indicata introdotta con la riforma di cui alla legge 161/17 è temporalmente inapplicabile alla misura in questione, siccome richiesta in data 7/12/2016; infatti l'art. 7 del previgente decreto legislativo 159/2011 non include il comma 10 sulla competenza; detta affermazione inoltre si pone in contrasto con la ratio della norma, che, recependo la prassi applicativa dell'art. 27 del codice di rito, prevede un termine perentorio entro il quale disporre la rinnovazione del sequestro e al cui ispirare consegue l'inefficacia del decreto; a ciò si aggiunga che nel caso di specie il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo motivato in merito alle ragioni logico-giuridiche che lo hanno indotto a ritenere la questione superata, e tale carenza integra una vera e propria violazione di legge in quanto rende la motivazione apparente. 3.2.Col secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 24, comma 2, cit., in relazione all'art. 27, comma 6•bis, come modificato dalla legge 161.2017; in via subordinata si eccepisce l'erroneità del decreto nella parte in cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che nel caso di specie non fosse spirato il termine previsto dall'art. 24 perché ricominciato a decorrere ex novo dal momento in cui gli atti sono stati trasmessi alla propria cancelleria a seguito della pronuncia di questa Corte sulla competenza territoriale; il principio giuridico alla base di questo ragionamento risiederebbe nella previsione di cui all'articolo 27, comma 6-bis, secondo il quale nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'art. 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso; tuttavia la previsione non è contemplata nell'art. 27, che non include il comma 6-bis nel testo ante riforma ex legge 161/2017, sicchè non può disciplinare il caso di specie. L'ipotesi normativa non è certamente sovrapponibile a quella che qui occupa dalla quale si differenzia sotto almeno due profili: innanzitutto nella procedura de qua non è mai stata disposta la confisca e in secondo luogo la sentenza con la quale si risolve il conflitto negativo di competenza non può essere paragonata al decreto di annullamento disposto a seguito di appello di parte; la modifica infatti è intervenuta per regolare la specifica questione sollevata dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativa alle sorti del decreto di confisca regolarmente disposto e poi annullato - quando a causa della regressione processuale in primo grado, nelle more fosse spirato il termine di legge di cui all'art. 24. Di certo il legislatore non ha inteso regolare con tale norma tutte le ipotesi di regressione del procedimento altrimenti sarebbe ricorso a una formula più ampia come quella, ad esempio, adoperata con riferimento ai termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen. In mancanza quindi di una disciplina che ammette la decorrenza ex novo del termine nel caso di specie, non vi è spazio per l'interpretazione del tribunale, tenuto anche conto che la finalità pubblica sottesa ai rimedi ablatori, pur giustificando l'ingerenza nel diritto di proprietà, non può prestarsi a pratiche senza limiti, ben potendo la disciplina in tema di misure cautelari reali prevista del decreto legislativo 159/2011 operare ed essere interpretata nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza. Sicché eccezionale è da ritenere l'ipotesi derogatoria poi introdotta, e, in assenza di una previsione normativa che disponga diversamente, il termine di cui all'art. 24 deve essere inteso come termine massimo che investe l'intera proceduta al fine di evitare potenziali strumentalizzazioni elusive della normativa. 3.3.Col terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 41 del decreto legislativo 159 del 2011, come modificato dalla legge 161/2017. Alla stregua di quanto detto, risulta pertanto priva di riscontri la conclusione del tribunale secondo cui anche il termine di cui all'articolo 41 ha ripreso a decorrere ex novo dalla detta data, con conseguente legittimità dei provvedimenti di proroga del medesimo termine adottati dal giudice delegato su istanza dell'amministratore ai sensi della disposizione in esame; anche in tal caso infatti non vi è alcuna norma di legge che stabilisce la decorrenza ex novo del termine, né è prevista alcuna proroga dal previgente art. 41, solo successivamente modificato dalla legge 161/2017. Quindi si insta per l'annullamento del decreto emesso in data 11 ottobre 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale veniva rigettato l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso, come da requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile proponendo motivi aspecifici e manifestamente infondati.Ed invero, occorre premettere che, secondo quanto si legge nella sentenza di annullamento emessa da questa Corte in data 24.5.2021 - da cui origina l'ordinanza impugnata col ricorso in scrutinio - lo stesso ricorrente, nel segnalare l'illegittimità del provvedimento impugnato in quella sede, aveva evidenziato come esso fosse da ritenere anomalo, se non abnorme, dal momento che con l'incidente di esecuzione era stato oggetto di impugnazione il provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]/23.1.2019 e quello emesso, in sede di rinnovazione, dal Tribunale di Pescara il 29.5.2020, provvedimento questo tardivamente adottato, non già il decreto del giudice delegato; e che era stato altresì oggetto di richiesta incidentale la declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro disposto in data 20.12.2018 e, per l'effetto, si era chiesto l'annullamento del provvedimento successivo, impugnato, perché intervenuto in un procedimento da considerarsi oramai estinto per decorrenza del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 16ì59/11, non essendo stato adottato, nel termine di diciotto mesi a decorrere dal 20.12.2018, il provvedimento di confisca (e si era altresì osservato che non potesse ritenersi tempestivo il decreto emesso in data 29 maggio 2020 dal Tribunale di Pescara perché intervenuto quando erano ormai spirati i termini previsti dall'articolo 7, comma 10-quater, né esso poteva ritenersi come un nuovo decreto perché privo degli elementi strutturali e supportato da argomentazioni inidonee a superare la deduzione della difesa, dal momento che la decisione sulla competenza adottata dalla Corte di Cassazione non ha efficacia sanante rispetto al decorso di un termine ormai spirato). Ciò posto quanto agli esatti confini dell'oggetto del contendere, dovendosi avere riguardo all'ambito già tracciato, sulla base degli argomenti del ricorrente, nella sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio nel presente procedimento, si tratta allora di stabilire la sorte del provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quello emesso dal Tribunale di Pescara il 29.5.2020, ricollegando il ricorrente a tali atti il destino di quelli successivi. Ebbene, quanto al primo provvedimento di sequestro, quello del 20.12.2018 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta evidente che esso fu annullato dalla Corte di Appello di L'Aquila per difetto di competenza territoriale (esso ha tuttavia medio tempore prodotto effetti) e che ad esso fece seguito il provvedimento del Tribunale di Pescara ritenuto medio tempore competente in virtù della decisione della Corte di Appello; provvedimento questo che però veniva a sua volta caducato in virtù della pronuncia di questa Corte, del 20.11.2020, che decideva sul conflitto negativo di competenza sollevato, sicchè il provvedimento di sequestro a cui occorre fare riferimento non può che essere quello emesso, nel termine di venti giorni dalla pronuncia della Cassazione, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale provvedimento, sebbene attraverso il richiamo per relationem dell'originario decreto di sequestro, costituisce, a differenza di quanto assume la difesa, a tutti gli effetti nuovo decreto di sequestro. E' fuori dubbio, infatti, che il tribunale dichiarato competente possa richiamare per relationem il contenuto del decreto emesso dal giudice incompetente (nel caso di specie quello emesso prima della risoluzione del conflitto, peraltro sempre dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto poi definitivamente competente). Pacifico è, invero, tale modus pro cedendi allorquando si tratta di misure cautelari . Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sequestro preventivo, non è affetto da nullità il provvedimento motivato "per relationem" in riferimento ad una precedente ordinanza annullata perchè emessa da giudice incompetente, se quest'ultima è divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito (cfr. Sez. 2, n. 18741 del 01/04/2016, Rv. 267116 - 01). E ancora, si è affermato che è legittima la motivazione "per relationem" di un provvedimento cautelare, pur emesso in un diverso procedimento, anche nel caso in cui l'atto richiamato non sia definitivo, in quanto l'eventuale annullamento o modifica di quest'ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtà grafica, potendo essi incidere solo indirettamente sull'atto richiamante, laddove sia intervenuta una statuizione attinente al contenuto di quello richiamato (Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Rv. 283394 - 01); ciò che rileva è piuttosto che la motivazione del provvedimento richiamato risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata ovvero rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Rv. 262576 - 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Rv. 266557 - 01, conf. sent. nn. 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466 del 2016, n.m.), congruità nel caso di specie non oggetto di specifica contestazione. Sicchè deve convenirsi che nel caso di specie il nuovo decreto di sequestro di prevenzione abbia sostituito, e non meramente confermato, quello precedente. Ne consegue che non viene in rilievo il profilo della decorrenza del termine di cui all'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/11, sollevato dal ricorrente - erroneamente agganciata al primo provvedimento di sequestro - dal momento che, trattandosi di nuovo decreto, tale termine non può che decorrere da questo; così come peraltro espressamente previsto dal comma 10-quater dell'art. 7, aggiunto dalla L.161/2017, art. 2 comma 3 lett. f, in vigore dal 19.11.2017 che ha espressamente disciplinato il sub-procedimento in caso di dichiarazione di incompetenza intervenuta nell'ambito delle procedure di prevenzione; e che tale disposizione si applichi nel caso in esame consegue alla lettura del chiaro tenore letterale della disposizione di cui all'art. 36, comma 2, della legge 161/17, che espressamente prevede che le modifiche all'art. 7, commi 10-bis e 10-quater del d.lgs. 159/11, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata - come è indubbio sia avvenuto nel caso di specie - la proposta di applicazione della misura di prevenzione. Sicchè residua solo da effettuare le seguenti precisazioni, versandosi più propriamente nel caso di specie nell'ipotesi dell'emissione di nuovo decreto di sequestro a seguito di impugnazione; ebbene, tale ipotesi è disciplinata dall'art. 10 (richiamato dall'art. 27 riguardante le misure di prevenzione patrimoniali), segnatamente dal comma 2-bis quanto all'annullamento della Corte di Appello, e dal comma 3-bis quanto a quello della Corte di Cassazione (commi entrambi inseriti dall' art. 3, comma 1, lett. e), L. 17 ottobre 2017, n. 161, alla stregua dei quali, rispettivamente, la corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente, in tal caso la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti e si applica l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo riguardo al termine entro cui il provvedimento deve essere emesso dal giudice competente - 20 giorni, e, in caso di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste); deve pertanto convenirsi che, pur applicando tali norme, la conclusione non cambia. Ed invero, quanto alla decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento di confisca, di cui all'art. 24, comma 2, esso non può che decorrere - anche in tali casi - dal nuovo decreto di sequestro in base al principio generale evincibile dal comma 10-quater, seconda parte, dell'art. 7 - che si riferisce genericamente all'ipotesi dell'emissione del decreto di sequestro da parte del giudice competente - in quanto tale applicabile anche al caso delle impugnazioni sebbene non espressamente richiamato dalle relative norme, sopra indicate; ed invero, un - nuovo - decreto del giudice competente interviene sia nel caso di trasmissione degli atti direttamente da parte del giudice incompetente a quello competente, sia nel caso in cui la trasmissione avvenga in conseguenza dell'impugnazione, e sia nel caso in cui essa sia il frutto - come nel caso di specie - della decisione su conflitto di competenza. Sicchè, in definitiva, tutta la questione svolta con riferimento alla caducazione della confisca e alla impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina che la riguarda (di cui all'art.27, comma 6-bis) non è pertinente perché nella fattispecie in esame ciò che è stato annullato è il provvedimento di sequestro e non quello di confisca; sicchè corretta è, nella sostanza, la conclusione cui è giunto il tribunale, che ha risolto la questione osservando che in ogni caso, per effetto della decisione della Corte di Cassazione affermativa della competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente trasmissione degli atti al medesimo tribunale, decorre ex novo da tale momento - rectius, è quindi corretto dire dalla data di emissione del nuovo decreto - il termine di cui all'art. 24, comma 2, ai sensi del meccanismo previsto dagli artt. 10, comma 2-bis, e deve aggiungersi dal comma 2-ter, e 7, comma 10-quater, d.lgs. 159/11, e ha giustamente ritenuto che non fosse ancora decorso all'atto dell'adozione del suo provvedimento il termine di cui all'art. 24, comma 2, che risulterebbe peraltro sospeso in conseguenza del decesso del proposto nelle more intervenuto (né, di conseguenza, quello per il deposito della relazione da parte dell'amministratore giudiziario di cui all'art. 41 d.lgs. 159/11); conclusione che non contrasta peraltro coi principi costituzionali sottesi alla materia citati in ricorso - in virtù dei quali la proprietà privata non può subire compressioni non proporzionate ed adeguate alle esigenze di giustizia e di tutela dell'interesse pubblico sotteso alle msiure di prevenzione - che la difesa assume compromessi ove si acceda all'interpretazione di far nuovamente decorrere il termine per la confisca nel caso in esame, dal momento che la celerità dei tempi di definizione è comunque garantita dalle precise disposizioni sulle impugnazioni, dai termini previsti, fissati sia in relazione all'esercizio della facoltà impugnativa e ai tempi della relativa decisione, che alla fase conseguente all'eventuale annullamento. Quanto poi all'assunta tardività del decreto di sequestro emesso, medio tempore, dal Tribunale di Pescara è solo il caso di osservare che la decisione della Corte di Cassazione ha rimesso in gioco il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha, come detto, nel termine di venti giorni, emesso un nuovo provvedimento di sequestro, al quale sono da riconnettere gli effetti suindicati; sicchè la dedotta tardività del provvedimento di sequestro emesso medio tempore dal Tribunale di Pescara, avente nondimeno una propria autonomia, alcun effetto caducatorio potrebbe esplicare rispetto a quello da ultimo emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della legittima attribuzione di competenza derivante dalla sentenza di questa Corte risolutiva del conflitto. Pertinente è, invero, al riguardo il principio generale, più volte affermato da questa Corte, sia pure in relazione alle misure cautelari, secondo cui il mancato rispetto del termine di venti giorni, previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., entro il quale va disposta la rinnovazione dell'ordinanza cautelare disposta dal giudice incompetente, determina la perdita di efficacia di tale misura, ma non preclude la possibilità, per il giudice competente, di adottare una nuova misura cautelare, sia pur di identico contenuto e basata sui medesimi presupposti (cfr. Sez. 6, n. 12609 del 17/12/2020 Cc. (dep. 01/04/2021), Rv. 281146 - 01, nonchè Sez. U, Sentenza n. 15 del 18/06/1993, Rv. 194315 - 01, che aveva affermato che il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti. Questa Corte ha evidenziato che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizza per la completa "autonomia" rispetto al precedente ad effetti interinali e, quindi, non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti); ed è ciò che sarebbe avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale di Pescara comunque adottato, ex novo, il provvedimento di sequestro.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle