CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45282/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di PADOVAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 c.p. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 1 co. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9247h' ‹e D EPOSITATA 1_.E91A