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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04803/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 28.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 5.1.2021 il Tribunale di Milano aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di istigazione alla corruzione di una educatrice penitenziaria e di detenzione e porto illegali di una pistola mitragliatrice del tipo "Uzi" classificabile come arma da guerra come riportati ai capi 4), 10) e 12) della provvisoria incolpazione;

2. aveva proposto ricorso per cassazione il difensore del Ronga denunziando vizi di motivazione sia sul piano della gravità indiziaria che su quello della esistenza e consistenza delle esigenze cautelari;

3. la VI Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25921 del 30.3.2021, ha annullato la ordinanza impugnata ed ha rinviato per nuovo giudizio al medesimo Tribunale di Milano che ha provveduto con ordinanza del 28.7-5.8.2021 confermando la sussistenza dei presupposti della misura cautelare modificata - medio tempore in data 14.5.2021 - in quella degli arresti donniciliari;

4. ricorre nuovamente per cassazione il difensore del Ronga lamentando: 4.1 capo 4): mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: richiama il tenore del precedente ricorso e quello della decisione di annullamento ritenendo che il provvedimento adottato in sede di rinvio non abbia colmato la lacuna evidenziata dai giudici della S.C. essendosi limitato a ripercorrere il materiale già vagliato in precedenza ed a riprendere le medesime considerazioni della ordinanza annullata; in particolare, sottolinea che le pagine da 7 a 16 della ordinanza qui impugnata sono la pedissequa ripetizione di quelle da 5 a 11 della ordinanza precedente aggiungendo come il contenuto delle telefonate intercettate sia tale da lasciare ampia discrezionalità interpretativa tanto da far ritenere mai realizzato il reato ipotizzato; evidenzia come l'unica circostanza emersa sia quella secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prospettato all'odierno ricorrente la possibilità di ottenere benefici penitenziari per il fratello mentre altro dato insuperato è quello della mancata identificazione della educatrice attraverso il cui intervento tutto ciò avrebbe dovuto avvenire e che sarebbe stata la finale destinataria della offerta corruttiva; sottolinea, ancora, come già in precedenza fosse stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in carcere sino al giorno 1.4.2020 quando gli era stata concessa la misura alternativa dell'affidamento terapeutico solo in virtù di istanza del difensore, delle sue condizioni di salute ed alla luce dell'emergenza COVID; aggiunge che lo stesso CT del PM aveva concluso per la linearità del percorso penitenziario di [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea la carenza motivazionale del provvedimento che non spiega quando, dove e come sarebbe stata formulata l'offerta corruttiva e quando, dove e come la destinataria l'avrebbe rifiutata; né, precisa, poteva essere attribuito alcun peso alla decisione del Ronga di avvalersi della facoltà di non rispondere; 4.2 capo 4): mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 319quater cod. pen.: rileva come, in ogni caso, ed anche seguendo la ricostruzione della pubblica accusa, fosse emersa chiaramente la posizione di subalternità del Ronga rispetto al [OSCURATO:PERSONA] il quale, abusando della propria posizione, lo aveva indotto a promettere una utilità a favore di una educatrice penitenziaria trovandosi in una posizione di sudditanza anche per la preoccupazione legata alle condizioni di salute del fratello detenuto; segnala che in tal senso la S.C., con la sentenza 20180 del 2021, ha invitato il giudice della cautela a rivalutare la vicenda relativa al Marchetta;4.3 mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari: ribadisce i presupposti per la adozione di misure cautelari funzionali a fronteggiare il rischio di reiterazione segnalando come nel caso di specie il Tribunale non abbia operato quella necessaria valutazione circa la sua concretezza ed attualità non essendo tale e, per altro verso, condivisibile, la affermazione dell'inserimento del Ronga in un articolato contesto delinquenziale; evidenzia come l'ultimo precedente a suo carico risalisse al 19.12.2000 e che la perquisizione della sua abitazione avesse dato conto della inesistenza di armi risultando per contro la reiterazione del medesimo reato ormai resa impossibile dall'avvenuta scarcerazione del fratello; rileva, infine, la inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alla scelta della misura adottata;

5. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 134 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, l'infondatezza del primo motivo concernente la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza atteso che il provvedimento impugnato ha dato séguito alla sentenza di annullamento valorizzando ulteriormente i contenuti delle conversazioni intercettate corroborate dalla vicenda relativa al detenuto Marchetta ed alle indagini patrimoniali; sottolinea come il Tribunale abbia inoltre valorizzato la sequenza dei comportamenti e degli eventi deponente nel senso della effettività dell'intervenuto contatto, con particolare riguardo alla consequenzialità temporale tra le conversazioni e le istanze inoltrate dal fratello dell'odierno ricorrente il quale aveva infine ottenuto la misura dell'affidamento terapeutico; con riguardo, poi, alle censure in punto di qualificazione giuridica del fatto, segnala la non pertinenza al caso in esame delle argomentazioni sviluppate a margine della vicenda del detenuto Marchetta (per il quale il medesimo fatto era stato riqualificato ai sensi dell'art. 319quater comma 2 cod. pen.) alla stregua dei contenuti delle intercettazioni valorizzati dal Tribunale, espressivi del rapporto intercorrente tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in alcun modo espressione di una qualche sudditanza di quest'ultimo; da ultimo, ed in ordine alle esigenze cautelari, rileva che il provvedimento impugnato ha dato conto della loro concretezza motivatamente desunta con riguardo alla rete di illeciti rapporti in cui [OSCURATO:PERSONA] risulta inserito ed alla sua dimostrata disposizione a spendersi in gravi azioni delittuose; analogamente argomenta con riguardo alla motivazione della loro adeguatezza. [OSCURATO:PERSONA] Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.1.

Il Tribunale di Milano, infatti, ha provveduto all'esito della sentenza della VI Sezione di questa Corte che aveva annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il medesimo ufficio aveva respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermato il provvedimento del GIP del 30.11.2020 che aveva applicato all'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai fatti di istigazione alla corruzione di cui al capo 4), di detenzione di un'arma da guerra di cui al capo 10) e di ricettazione di cui al capo 12).

Con il precedente ricorso per cassazione la difesa, dopo aver ripercorso la ricostruzione dei fatti proposta dalla pubblica accusa e gli elementi investigativi su cui essa era stata formulata, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate ed integralmente riportate nella ordinanza impugnata, aveva tuttavia obiettato che non sarebbe emersa alcuna prova della formulazione dell'offerta corruttiva, da parte del [OSCURATO:PERSONA], all'anzidetta educatrice, peraltro mai nemmeno identificata: l'ordinanza, secondo la difesa, non indicava le modalità e le circostanze di tale ipotizzata condotta di istigazione mentre, dall'esame della documentazione penitenziaria del fratello del Ronga, non era emersa alcuna anomalia, essendo egli uscito dal carcere solo molti mesi dopo e per motivi esclusivamente attinenti alla sopravvenuta pandemia da "covid-19".

Il ricorso aveva avuto ad oggetto anche la contestazione relativa alla detenzione della mitraglietta "Uzi" avendo segnalato anche in tal caso come il tenore delle conversazioni intercettate non fosse risolutivo atteso che il ricorrente si sarebbe lasciato andare ad un «mero parlare a vanvera» allorché aveva affermato di detenere tale arma che, d'altra parte, non era mai stata rinvenuta.

La difesa del Ronga aveva infine censurato il provvedimento anche in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della pure ritenuta inadeguatezza di ogni diversa e meno afflittiva misura rispetto a quella di massimo rigore.

2. La VI Sezione, con la sentenza del 30.3.2021, aveva stimato infondati i rilievi concernenti la detenzione dell'arma da guerra di cui al capo 10) della provvisoria incolpazione ed aveva invece giudicato fondato il primo motivo affermando, in via di premessa generale, che "l'ordinanza impugnata offre esauriente dimostrazione dell'iniziativa corruttiva nei confronti di un'educatrice penitenziaria, adottata da Ronga e [OSCURATO:PERSONA], peraltro all'interno di un più ampio sistema illegale approntato da quest'ultimo: tanto, invero, neppure la difesa ricorrente lo pone in discussione".Aveva nel contempo aggiunto che "... manca ... nella ricostruzione compiuta dal Tribunale, qualsiasi elemento dimostrativo del necessario passaggio successivo: ovvero di un contatto effettivamente intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e detta operatrice penitenziaria, peraltro rimasta non individuata.

Le conversazioni riportate dal Tribunale, nelle quale costui riferisce a Ronga di aver parlato con la donna e della necessità di remunerarla, non contengono - a ben vedere - la dimostrazione che ciò sia realmente avvenuto, bensì soltanto la rappresentazione di una siffatta situazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], soggetto, tuttavia, nient'affatto disinteressato ad accreditarsi presso Ronga.

Poiché, però, l'esito al quale quell'iniziativa era strumentale, ovvero l'accesso del fratello del Ronga a benefici penitenziari, non si sarebbe verificato (così, infatti, allega il ricorso e, nell'ordinanza, non si rinvengono elementi di segno contrario), il vuoto probatorio su quello snodo essenziale della vicenda mina la tenuta logica dell'intera costruzione accusatoria, recepita dal provvedimento impugnato.

Tale lacuna non può che essere colmata attraverso una più completa lettura dell'intero materiale probatorio a disposizione dei giudici del riesame o, comunque, mediante un supplemento di motivazione: talché, per questo capo, s'impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al giudice emittente".

3. Il Tribunale, preso atto della decisione di annullamento ha tuttavia ritenuto di dover confermare l'ordinanza del GIP; ha riepilogato l'origine del procedimento e delle indagini partite dal rinvenimento di alcuni cellulari all'interno di una delle celle del carcere di [OSCURATO:PERSONA] che avevano fatto emergere un sistema corruttivo in cui era coinvolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ed incentrato sulla corresponsione di somme di denaro, oscillanti tra i 7.000 ed i 15.000 Euro in base ad un vero e proprio "tariffario", per ottenere relazioni finalizzate a consentire la ammissione di detenuti a benefici di vario genere.

Nel ripercorrere gli elementi acquisiti, i giudici del rinvio hanno richiamato il dialogo, intercettato dagli investigatori, tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale Barone, avvenuto in data 4.10.2019 in cui il primo aveva esposto al secondo il suo modo di agire ed hanno aggiunto che gli accertamenti bancari avevano dato conto della disponibilità di risorse incompatibili con le condizioni economiche della famiglia del summenzionato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha fatto ancora presente che, dagli elementi acquisiti, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] si era accordato con il [OSCURATO:PERSONA] per offrire una somma di 3.000 Euro ad una educatrice penitenziaria al fine di ottenere da costei una relazione di sintesi dal contenuto idoneo a consentire al fratello Massimiliano, detenuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] per espiare la pena di anni 5 e giorni 24 di reclusione con fine pena previsto per il 25.7.2023, di accedere a benefici penitenziari quali, in particolare, l'agognata ammissione al lavoro esterno.

Nella ordinanza "genetica" si era ipotizzato che l'offerta non era stata accettata perché, nel frattempo, la educatrice non era stata ancora "retribuita" per un accordo dello stesso tipo relativo ad altro detenuto (si tratta del fatto oggetto del capo 3) della provvisoria incolpazione); per altro verso non risultando né la concessione a [OSCURATO:PERSONA] di alcun beneficio né l'effettivo e concreto versamento della somma di 3.000 Euro pattuiti, si poteva pensare, secondo il GIP, che le trattative fossero ancora in corso al momento della adozione della misura.

La ricostruzione operata dal Tribunale si fonda, di fatto, sulle conversazioni intercettate ed integralmente riportate nel provvedimento impugnato e, in particolare, su quelle del 17.10.2019, del 5 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ovvero le stesse già richiamate e pure riprodotte nella ordinanza del 5.1.2021 annullata dalla sentenza della VI Sezione di questa Corte.

In effetti, il provvedimento impugnato in questa sede si è limitato a riprodurre nuovamente i medesimi dati intercettivi già riportati nella ordinanza del gennaio 2021 senza poter addurre elementi diversi ed ulteriori a sostegno della ipotesi accusatoria e, in particolare, senza che nessuno di essi, pure alla luce di una lettura complessiva ed integrata, come già sottolineato nella sentenza di annullamento, potesse condurre al risultato di ritenere - sia pure in termini di gravità indiziaria - intervenuto il "contatto" con l'operatrice, mai identificata, che sarebbe stata la destinataria finale della contestata condotta di induzione alla corruzione.

Ed è proprio in relazione a questo dato che la sentenza di annullamento aveva evidenziato la carenza indiziaria segnalando che "il vuoto probatorio su quello snodo essenziale della vicenda mina la tenuta logica dell'intera costruzione accusatoria, recepita dal provvedimento impugnato"; la VI Sezione aveva precisato che "tale lacuna non può che essere colmata attraverso una più completa lettura dell'intero materiale probatorio a disposizione dei giudici del riesame o, comunque, mediante un supplemento di motivazione: talché, per questo capo, s'impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al giudice e m ittente".

Vero che la sentenza di annullamento aveva evocato un "supplemento di motivazione" ma, invero, il punto centrale della decisione è senza dubbio rappresentato dalla evidenziata "lacuna" sul piano probatorio che aveva indotto i giudici di legittimità ad imporre il ricorso ad una "più completa lettura dell'intero materiale probatorio" finalizzata, all'evidenza, al rinvenimento di elementi ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ma ritenuti complessivamente insufficienti.

È allora ed a questo punto opportuno ribadire che il principio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, previsto dall'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, non si applica nel giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame, in cui il giudice è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, restando vincolato alle valutazioni ed alle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se di determinante rilevanza ai fini della decisione (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066; Sez. 2 -, Sentenza n. 45863 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277999; Sez. 5, Sentenza n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 6, Sentenza n. 19206 del 10/01/2013, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122).

Nel caso di specie, a fronte del medesimo patrimonio conoscitivo, letteralmente riprodotto in entrambe le due ordinanze, la adozione di un ulteriore sforzo motivazionale non avrebbe in ogni caso potuto risolversi nella formulazione di una diagnosi diversa sul piano della loro capacità di dimostrare l'intervenuto "contatto" tra il [OSCURATO:PERSONA] e la (ancora invero) sconosciuta educatrice.

In altri termini, la sentenza di annullamento, nel momento in cui aveva ritenuto necessario procedere ad una "più completa lettura del materiale probatorio", aveva in definitiva invitato il giudice del rinvio ad operare una rassegna delle acquisizioni investigative finalizzata a rinvenire elementi ulteriori rispetto a quelli che erano stati giudicati, in termini che non possono in questa sede essere (ri)discussi, inidonei ed inadeguati a dimostrare, sia pure in termini di gravità indiziaria, il perfezionamento della fattispecie di reato ipotizzata secondo lo schema fattuale ed alla stregua della ricostruzione operata nella provvisoria incolpazione.

Anche l'invio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e sin dal mese di ottobre del 2019, di istanze per essere trasferito al Carcere di Bollate era circostanza già evidenziata nella ordinanza annullata (cfr., pag. 6) mentre è del tutto irrilevante, sotto il profilo del "decisunn" di annullamento, che la sentenza della VI Sezione - come ritenuto nel provvedimento qui impugnato (cfr., pag. 15 della ordinanza in verifica) non ne avesse - in ipotesi - tenuto conto: si tratterebbe, infatti, di un errore o di una carenza valutativa propria della decisione rescindente che, anche laddove effettivamente tale, non sarebbe certo in grado di consentire un approdo decisionale diverso da quello precedente sulla base ed in forza di quelle che sono rimaste le medesime emergenze investigative valorizzate in entrambi i provvedimenti di merito.

Si impone, perciò, l'annullamento - in tal caso senza rinvio - della ordinanza impugnata.

4. Risultano evidentemente assorbiti i rilievi concernenti la pur invocata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319quater cod. pen. rispetto alla quale, tuttavia, il Tribunale ha motivato in termini assolutamente ineccepibili ed in aderenza alle richiamate risultanze fattuali che hanno consentito di escludere i presupposti della fattispecie da ultimo richiamata e, in particolare, l'esistenza di una posizione "squilibrata" tra il pubblico ufficiale ed il privato soggetto alla condotta di persuasione, suggestione, inganno e/o pressione morale che, come si è detto, si caratterizza per il più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (cfr., per altro verso, ed in generale, sugli elementi di distinzione tra il delitto di cui all'art. 322 cod. pen. e quello di cui all'art. 319quater cod. pen., e tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 3750 del 21/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280834; Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279555; Sez. 6, Sentenza n. 23004 del 04/02/2014, Pigozzo, Rv. 259951); in punto di fatto è sufficiente, d'altronde, osservare che il [OSCURATO:PERSONA] si era anzi dichiarato disponibile ad interessarsi "a proprie spese" delle sorti carcerarie del fratello dell'indagato a fronte dell'interessamento del Ronga nel "recupero" di un credito vantato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di terzi.

5. Per quanto concerne, infine, i rilievi difensivi riguardanti le esigenze cautelari, è necessario evidenziare che la sentenza di annullamento aveva dal canto suo fatto presente che "... del tutto lineare è la deduzione per cui già solo la necessità di accertare l'identità dell'educatrice penitenziaria destinataria del progetto corruttivo e la provenienza della mitraglietta detenuta dal ricorrente comporti il pericolo di compromissione dell'attività investigativa, ancora in atto; come pure quella che la micidialità di quell'arma e la disponibilità del Ronga a curarsi del recupero di crediti per conto di [OSCURATO:PERSONA] siano sintomatiche di un pericolo di recidiva".

Si tratta di valutazioni concernenti la fondatezza dell'apprezzamento in punto di esigenze cautelari giustificate in termini autonomi e che non risultano intaccate dall'annullamento nuovamente disposto in questa sede.

E' vero, inoltre, che la stessa sentenza della VI Sezione aveva fatto presente che "... la motivazione, invece, è tautologica, e perciò insufficiente, in tema di scelta della misura cautelare, poiché si risolve nell'indicazione dei limiti connaturati a quelle diverse dal carcere, ma non spiega perché questi le rendano insufficienti od inadeguate nel caso specifico". pur vero che, nelle more, la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita da quella degli arresti domiciliari e che, anche alla luce della presente sentenza, la situazione cautelare potrà semmai essere nuovamente rivalutata in sede di istanza di revoca.

Quanto al periculum in m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 28.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 5.1.2021 il Tribunale di Milano aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di istigazione alla corruzione di una educatrice penitenziaria e di detenzione e porto illegali di una pistola mitragliatrice del tipo "Uzi" classificabile come arma da guerra come riportati ai capi 4), 10) e 12) della provvisoria incolpazione; 2. aveva proposto ricorso per cassazione il difensore del Ronga denunziando vizi di motivazione sia sul piano della gravità indiziaria che su quello della esistenza e consistenza delle esigenze cautelari; 3. la VI Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25921 del 30.3.2021, ha annullato la ordinanza impugnata ed ha rinviato per nuovo giudizio al medesimo Tribunale di Milano che ha provveduto con ordinanza del 28.7-5.8.2021 confermando la sussistenza dei presupposti della misura cautelare modificata - medio tempore in data 14.5.2021 - in quella degli arresti donniciliari; 4. ricorre nuovamente per cassazione il difensore del Ronga lamentando: 4.1 capo 4): mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: richiama il tenore del precedente ricorso e quello della decisione di annullamento ritenendo che il provvedimento adottato in sede di rinvio non abbia colmato la lacuna evidenziata dai giudici della S.C. essendosi limitato a ripercorrere il materiale già vagliato in precedenza ed a riprendere le medesime considerazioni della ordinanza annullata; in particolare, sottolinea che le pagine da 7 a 16 della ordinanza qui impugnata sono la pedissequa ripetizione di quelle da 5 a 11 della ordinanza precedente aggiungendo come il contenuto delle telefonate intercettate sia tale da lasciare ampia discrezionalità interpretativa tanto da far ritenere mai realizzato il reato ipotizzato; evidenzia come l'unica circostanza emersa sia quella secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prospettato all'odierno ricorrente la possibilità di ottenere benefici penitenziari per il fratello mentre altro dato insuperato è quello della mancata identificazione della educatrice attraverso il cui intervento tutto ciò avrebbe dovuto avvenire e che sarebbe stata la finale destinataria della offerta corruttiva; sottolinea, ancora, come già in precedenza fosse stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in carcere sino al giorno 1.4.2020 quando gli era stata concessa la misura alternativa dell'affidamento terapeutico solo in virtù di istanza del difensore, delle sue condizioni di salute ed alla luce dell'emergenza COVID; aggiunge che lo stesso CT del PM aveva concluso per la linearità del percorso penitenziario di [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea la carenza motivazionale del provvedimento che non spiega quando, dove e come sarebbe stata formulata l'offerta corruttiva e quando, dove e come la destinataria l'avrebbe rifiutata; né, precisa, poteva essere attribuito alcun peso alla decisione del Ronga di avvalersi della facoltà di non rispondere; 4.2 capo 4): mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 319quater cod. pen.: rileva come, in ogni caso, ed anche seguendo la ricostruzione della pubblica accusa, fosse emersa chiaramente la posizione di subalternità del Ronga rispetto al [OSCURATO:PERSONA] il quale, abusando della propria posizione, lo aveva indotto a promettere una utilità a favore di una educatrice penitenziaria trovandosi in una posizione di sudditanza anche per la preoccupazione legata alle condizioni di salute del fratello detenuto; segnala che in tal senso la S.C., con la sentenza 20180 del 2021, ha invitato il giudice della cautela a rivalutare la vicenda relativa al Marchetta;4.3 mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari: ribadisce i presupposti per la adozione di misure cautelari funzionali a fronteggiare il rischio di reiterazione segnalando come nel caso di specie il Tribunale non abbia operato quella necessaria valutazione circa la sua concretezza ed attualità non essendo tale e, per altro verso, condivisibile, la affermazione dell'inserimento del Ronga in un articolato contesto delinquenziale; evidenzia come l'ultimo precedente a suo carico risalisse al 19.12.2000 e che la perquisizione della sua abitazione avesse dato conto della inesistenza di armi risultando per contro la reiterazione del medesimo reato ormai resa impossibile dall'avvenuta scarcerazione del fratello; rileva, infine, la inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alla scelta della misura adottata; 5. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 134 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, l'infondatezza del primo motivo concernente la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza atteso che il provvedimento impugnato ha dato séguito alla sentenza di annullamento valorizzando ulteriormente i contenuti delle conversazioni intercettate corroborate dalla vicenda relativa al detenuto Marchetta ed alle indagini patrimoniali; sottolinea come il Tribunale abbia inoltre valorizzato la sequenza dei comportamenti e degli eventi deponente nel senso della effettività dell'intervenuto contatto, con particolare riguardo alla consequenzialità temporale tra le conversazioni e le istanze inoltrate dal fratello dell'odierno ricorrente il quale aveva infine ottenuto la misura dell'affidamento terapeutico; con riguardo, poi, alle censure in punto di qualificazione giuridica del fatto, segnala la non pertinenza al caso in esame delle argomentazioni sviluppate a margine della vicenda del detenuto Marchetta (per il quale il medesimo fatto era stato riqualificato ai sensi dell'art. 319quater comma 2 cod. pen.) alla stregua dei contenuti delle intercettazioni valorizzati dal Tribunale, espressivi del rapporto intercorrente tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in alcun modo espressione di una qualche sudditanza di quest'ultimo; da ultimo, ed in ordine alle esigenze cautelari, rileva che il provvedimento impugnato ha dato conto della loro concretezza motivatamente desunta con riguardo alla rete di illeciti rapporti in cui [OSCURATO:PERSONA] risulta inserito ed alla sua dimostrata disposizione a spendersi in gravi azioni delittuose; analogamente argomenta con riguardo alla motivazione della loro adeguatezza. [OSCURATO:PERSONA] Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.1. Il Tribunale di Milano, infatti, ha provveduto all'esito della sentenza della VI Sezione di questa Corte che aveva annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il medesimo ufficio aveva respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermato il provvedimento del GIP del 30.11.2020 che aveva applicato all'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai fatti di istigazione alla corruzione di cui al capo 4), di detenzione di un'arma da guerra di cui al capo 10) e di ricettazione di cui al capo 12). Con il precedente ricorso per cassazione la difesa, dopo aver ripercorso la ricostruzione dei fatti proposta dalla pubblica accusa e gli elementi investigativi su cui essa era stata formulata, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate ed integralmente riportate nella ordinanza impugnata, aveva tuttavia obiettato che non sarebbe emersa alcuna prova della formulazione dell'offerta corruttiva, da parte del [OSCURATO:PERSONA], all'anzidetta educatrice, peraltro mai nemmeno identificata: l'ordinanza, secondo la difesa, non indicava le modalità e le circostanze di tale ipotizzata condotta di istigazione mentre, dall'esame della documentazione penitenziaria del fratello del Ronga, non era emersa alcuna anomalia, essendo egli uscito dal carcere solo molti mesi dopo e per motivi esclusivamente attinenti alla sopravvenuta pandemia da "covid-19". Il ricorso aveva avuto ad oggetto anche la contestazione relativa alla detenzione della mitraglietta "Uzi" avendo segnalato anche in tal caso come il tenore delle conversazioni intercettate non fosse risolutivo atteso che il ricorrente si sarebbe lasciato andare ad un «mero parlare a vanvera» allorché aveva affermato di detenere tale arma che, d'altra parte, non era mai stata rinvenuta. La difesa del Ronga aveva infine censurato il provvedimento anche in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della pure ritenuta inadeguatezza di ogni diversa e meno afflittiva misura rispetto a quella di massimo rigore. 2. La VI Sezione, con la sentenza del 30.3.2021, aveva stimato infondati i rilievi concernenti la detenzione dell'arma da guerra di cui al capo 10) della provvisoria incolpazione ed aveva invece giudicato fondato il primo motivo affermando, in via di premessa generale, che "l'ordinanza impugnata offre esauriente dimostrazione dell'iniziativa corruttiva nei confronti di un'educatrice penitenziaria, adottata da Ronga e [OSCURATO:PERSONA], peraltro all'interno di un più ampio sistema illegale approntato da quest'ultimo: tanto, invero, neppure la difesa ricorrente lo pone in discussione".Aveva nel contempo aggiunto che "... manca ... nella ricostruzione compiuta dal Tribunale, qualsiasi elemento dimostrativo del necessario passaggio successivo: ovvero di un contatto effettivamente intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e detta operatrice penitenziaria, peraltro rimasta non individuata. Le conversazioni riportate dal Tribunale, nelle quale costui riferisce a Ronga di aver parlato con la donna e della necessità di remunerarla, non contengono - a ben vedere - la dimostrazione che ciò sia realmente avvenuto, bensì soltanto la rappresentazione di una siffatta situazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], soggetto, tuttavia, nient'affatto disinteressato ad accreditarsi presso Ronga. Poiché, però, l'esito al quale quell'iniziativa era strumentale, ovvero l'accesso del fratello del Ronga a benefici penitenziari, non si sarebbe verificato (così, infatti, allega il ricorso e, nell'ordinanza, non si rinvengono elementi di segno contrario), il vuoto probatorio su quello snodo essenziale della vicenda mina la tenuta logica dell'intera costruzione accusatoria, recepita dal provvedimento impugnato. Tale lacuna non può che essere colmata attraverso una più completa lettura dell'intero materiale probatorio a disposizione dei giudici del riesame o, comunque, mediante un supplemento di motivazione: talché, per questo capo, s'impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al giudice emittente". 3. Il Tribunale, preso atto della decisione di annullamento ha tuttavia ritenuto di dover confermare l'ordinanza del GIP; ha riepilogato l'origine del procedimento e delle indagini partite dal rinvenimento di alcuni cellulari all'interno di una delle celle del carcere di [OSCURATO:PERSONA] che avevano fatto emergere un sistema corruttivo in cui era coinvolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ed incentrato sulla corresponsione di somme di denaro, oscillanti tra i 7.000 ed i 15.000 Euro in base ad un vero e proprio "tariffario", per ottenere relazioni finalizzate a consentire la ammissione di detenuti a benefici di vario genere. Nel ripercorrere gli elementi acquisiti, i giudici del rinvio hanno richiamato il dialogo, intercettato dagli investigatori, tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale Barone, avvenuto in data 4.10.2019 in cui il primo aveva esposto al secondo il suo modo di agire ed hanno aggiunto che gli accertamenti bancari avevano dato conto della disponibilità di risorse incompatibili con le condizioni economiche della famiglia del summenzionato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha fatto ancora presente che, dagli elementi acquisiti, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] si era accordato con il [OSCURATO:PERSONA] per offrire una somma di 3.000 Euro ad una educatrice penitenziaria al fine di ottenere da costei una relazione di sintesi dal contenuto idoneo a consentire al fratello Massimiliano, detenuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] per espiare la pena di anni 5 e giorni 24 di reclusione con fine pena previsto per il 25.7.2023, di accedere a benefici penitenziari quali, in particolare, l'agognata ammissione al lavoro esterno. Nella ordinanza "genetica" si era ipotizzato che l'offerta non era stata accettata perché, nel frattempo, la educatrice non era stata ancora "retribuita" per un accordo dello stesso tipo relativo ad altro detenuto (si tratta del fatto oggetto del capo 3) della provvisoria incolpazione); per altro verso non risultando né la concessione a [OSCURATO:PERSONA] di alcun beneficio né l'effettivo e concreto versamento della somma di 3.000 Euro pattuiti, si poteva pensare, secondo il GIP, che le trattative fossero ancora in corso al momento della adozione della misura. La ricostruzione operata dal Tribunale si fonda, di fatto, sulle conversazioni intercettate ed integralmente riportate nel provvedimento impugnato e, in particolare, su quelle del 17.10.2019, del 5 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ovvero le stesse già richiamate e pure riprodotte nella ordinanza del 5.1.2021 annullata dalla sentenza della VI Sezione di questa Corte. In effetti, il provvedimento impugnato in questa sede si è limitato a riprodurre nuovamente i medesimi dati intercettivi già riportati nella ordinanza del gennaio 2021 senza poter addurre elementi diversi ed ulteriori a sostegno della ipotesi accusatoria e, in particolare, senza che nessuno di essi, pure alla luce di una lettura complessiva ed integrata, come già sottolineato nella sentenza di annullamento, potesse condurre al risultato di ritenere - sia pure in termini di gravità indiziaria - intervenuto il "contatto" con l'operatrice, mai identificata, che sarebbe stata la destinataria finale della contestata condotta di induzione alla corruzione. Ed è proprio in relazione a questo dato che la sentenza di annullamento aveva evidenziato la carenza indiziaria segnalando che "il vuoto probatorio su quello snodo essenziale della vicenda mina la tenuta logica dell'intera costruzione accusatoria, recepita dal provvedimento impugnato"; la VI Sezione aveva precisato che "tale lacuna non può che essere colmata attraverso una più completa lettura dell'intero materiale probatorio a disposizione dei giudici del riesame o, comunque, mediante un supplemento di motivazione: talché, per questo capo, s'impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al giudice e m ittente". Vero che la sentenza di annullamento aveva evocato un "supplemento di motivazione" ma, invero, il punto centrale della decisione è senza dubbio rappresentato dalla evidenziata "lacuna" sul piano probatorio che aveva indotto i giudici di legittimità ad imporre il ricorso ad una "più completa lettura dell'intero materiale probatorio" finalizzata, all'evidenza, al rinvenimento di elementi ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ma ritenuti complessivamente insufficienti. È allora ed a questo punto opportuno ribadire che il principio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, previsto dall'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, non si applica nel giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame, in cui il giudice è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, restando vincolato alle valutazioni ed alle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se di determinante rilevanza ai fini della decisione (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066; Sez. 2 -, Sentenza n. 45863 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277999; Sez. 5, Sentenza n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 6, Sentenza n. 19206 del 10/01/2013, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122). Nel caso di specie, a fronte del medesimo patrimonio conoscitivo, letteralmente riprodotto in entrambe le due ordinanze, la adozione di un ulteriore sforzo motivazionale non avrebbe in ogni caso potuto risolversi nella formulazione di una diagnosi diversa sul piano della loro capacità di dimostrare l'intervenuto "contatto" tra il [OSCURATO:PERSONA] e la (ancora invero) sconosciuta educatrice. In altri termini, la sentenza di annullamento, nel momento in cui aveva ritenuto necessario procedere ad una "più completa lettura del materiale probatorio", aveva in definitiva invitato il giudice del rinvio ad operare una rassegna delle acquisizioni investigative finalizzata a rinvenire elementi ulteriori rispetto a quelli che erano stati giudicati, in termini che non possono in questa sede essere (ri)discussi, inidonei ed inadeguati a dimostrare, sia pure in termini di gravità indiziaria, il perfezionamento della fattispecie di reato ipotizzata secondo lo schema fattuale ed alla stregua della ricostruzione operata nella provvisoria incolpazione. Anche l'invio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e sin dal mese di ottobre del 2019, di istanze per essere trasferito al Carcere di Bollate era circostanza già evidenziata nella ordinanza annullata (cfr., pag. 6) mentre è del tutto irrilevante, sotto il profilo del "decisunn" di annullamento, che la sentenza della VI Sezione - come ritenuto nel provvedimento qui impugnato (cfr., pag. 15 della ordinanza in verifica) non ne avesse - in ipotesi - tenuto conto: si tratterebbe, infatti, di un errore o di una carenza valutativa propria della decisione rescindente che, anche laddove effettivamente tale, non sarebbe certo in grado di consentire un approdo decisionale diverso da quello precedente sulla base ed in forza di quelle che sono rimaste le medesime emergenze investigative valorizzate in entrambi i provvedimenti di merito. Si impone, perciò, l'annullamento - in tal caso senza rinvio - della ordinanza impugnata. 4. Risultano evidentemente assorbiti i rilievi concernenti la pur invocata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319quater cod. pen. rispetto alla quale, tuttavia, il Tribunale ha motivato in termini assolutamente ineccepibili ed in aderenza alle richiamate risultanze fattuali che hanno consentito di escludere i presupposti della fattispecie da ultimo richiamata e, in particolare, l'esistenza di una posizione "squilibrata" tra il pubblico ufficiale ed il privato soggetto alla condotta di persuasione, suggestione, inganno e/o pressione morale che, come si è detto, si caratterizza per il più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (cfr., per altro verso, ed in generale, sugli elementi di distinzione tra il delitto di cui all'art. 322 cod. pen. e quello di cui all'art. 319quater cod. pen., e tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 3750 del 21/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280834; Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279555; Sez. 6, Sentenza n. 23004 del 04/02/2014, Pigozzo, Rv. 259951); in punto di fatto è sufficiente, d'altronde, osservare che il [OSCURATO:PERSONA] si era anzi dichiarato disponibile ad interessarsi "a proprie spese" delle sorti carcerarie del fratello dell'indagato a fronte dell'interessamento del Ronga nel "recupero" di un credito vantato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di terzi. 5. Per quanto concerne, infine, i rilievi difensivi riguardanti le esigenze cautelari, è necessario evidenziare che la sentenza di annullamento aveva dal canto suo fatto presente che "... del tutto lineare è la deduzione per cui già solo la necessità di accertare l'identità dell'educatrice penitenziaria destinataria del progetto corruttivo e la provenienza della mitraglietta detenuta dal ricorrente comporti il pericolo di compromissione dell'attività investigativa, ancora in atto; come pure quella che la micidialità di quell'arma e la disponibilità del Ronga a curarsi del recupero di crediti per conto di [OSCURATO:PERSONA] siano sintomatiche di un pericolo di recidiva". Si tratta di valutazioni concernenti la fondatezza dell'apprezzamento in punto di esigenze cautelari giustificate in termini autonomi e che non risultano intaccate dall'annullamento nuovamente disposto in questa sede. E' vero, inoltre, che la stessa sentenza della VI Sezione aveva fatto presente che "... la motivazione, invece, è tautologica, e perciò insufficiente, in tema di scelta della misura cautelare, poiché si risolve nell'indicazione dei limiti connaturati a quelle diverse dal carcere, ma non spiega perché questi le rendano insufficienti od inadeguate nel caso specifico". pur vero che, nelle more, la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita da quella degli arresti domiciliari e che, anche alla luce della presente sentenza, la situazione cautelare potrà semmai essere nuovamente rivalutata in sede di istanza di revoca. Quanto al periculum in m
Sentenza Cassazione n. 04803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris