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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18573/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/6/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze in fatto sulla scotta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti sia sulla concreta dinamica della condotta sussunta nel delitto di resistenza, in ragione delle concreta dinamica della condotta di guida, consistita nello "speronamento" dell'auto della Polizia, che sulla identificazione del conducente in [OSCURATO:PERSONA] e sul contributo del coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla condotta illecita; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere eptnsore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] G. Giorg o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] 1 1 A 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/6/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze in fatto sulla scotta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti sia sulla concreta dinamica della condotta sussunta nel delitto di resistenza, in ragione delle concreta dinamica della condotta di guida, consistita nello "speronamento" dell'auto della Polizia, che sulla identificazione del conducente in [OSCURATO:PERSONA] e sul contributo del coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla condotta illecita; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere eptnsore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] G. Giorg o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] 1 1 A 2
Sentenza Cassazione n. 18573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris