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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 14937/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/07/2025 della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza emessa il 24/03/2023 dal Tribunale di Sondrio, perché l’atto di impugnazione,presentato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e prima della legge 9 agosto2024, n. 114, era non solo privo di alcuna dichiarazione e/o elezione di domiciliodell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione giudizio, ma nonconteneva neppure alcun richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio(Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 - 02).2.

Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato chesolleva un unico motivo con cui deduce l’inosservanza degli artt. 164 e 581 cod. proc.pen., sostenendo che via sia in atti l’elezione di domicilio che il [OSCURATO:PERSONA] fece al momentodella contestazione dell’addebito in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; elezione di domicilio peraltroindicata nell’intestazione della sentenza di primo grado.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Nella specie trova applicazione, in ragione della data di proposizione dell’atto diappello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150.

Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte,esprimendosi sull’interpretazione dell’anzidetta disposizione e sui profili di dirittointertemporale - atteso che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen. è stata abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto2024) - hanno stabilito il principio per il quale, in tema di impugnazioni, “l'onere deldeposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena diinammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.,può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione” (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De FeliceAlvaro, Rv. 287855 – 02).Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato non solo che il difensore non avevaprovveduto a depositare alcuna dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato aifini della notificazione del decreto di citazione giudizio, ma che l’impugnazione stessanon conteneva alcun richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 9 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/07/2025 della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza emessa il 24/03/2023 dal Tribunale di Sondrio, perché l’atto di impugnazione,presentato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e prima della legge 9 agosto2024, n. 114, era non solo privo di alcuna dichiarazione e/o elezione di domiciliodell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione giudizio, ma nonconteneva neppure alcun richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio(Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 - 02).2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato chesolleva un unico motivo con cui deduce l’inosservanza degli artt. 164 e 581 cod. proc.pen., sostenendo che via sia in atti l’elezione di domicilio che il [OSCURATO:PERSONA] fece al momentodella contestazione dell’addebito in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; elezione di domicilio peraltroindicata nell’intestazione della sentenza di primo grado.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nella specie trova applicazione, in ragione della data di proposizione dell’atto diappello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte,esprimendosi sull’interpretazione dell’anzidetta disposizione e sui profili di dirittointertemporale - atteso che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen. è stata abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto2024) - hanno stabilito il principio per il quale, in tema di impugnazioni, “l'onere deldeposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena diinammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.,può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione” (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De FeliceAlvaro, Rv. 287855 – 02).Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato non solo che il difensore non avevaprovveduto a depositare alcuna dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato aifini della notificazione del decreto di citazione giudizio, ma che l’impugnazione stessanon conteneva alcun richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 9 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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