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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33559/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1247/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.5248/2023 depositata i l 21/09/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGT-2 del Lazio, con la sentenza n. 5248/14/23, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento n.

RM0007528/2019, emesso ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 e del dell’articolo 1 del D.M. n. 701 del 1994 in forza del quale l’Ufficio, in considerazione delle caratteristiche delle unità abitative in questione, variava la classe indicata dalla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, accertava una maggiore la rendita catastale, rigettava l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo ritenendolo privo di adeguata motivazione.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo l’ufficio.

3. La società contribuente resiste con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo l’ufficio deduce, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 2696, 2697 c.c., 2697 c.c. nonché dell’art. 1 del D.M. n. 701/1994 assumendo che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto l’atto privo di adeguata motivazione non considerando che nella motivazione dell’avviso di accertamento de quoerano stata riportata l’indicazione delle caratteristiche delle unità oggetto di accertamento, nonché il procedimento di stima sintetico- comparativo, quale parametro di raffronto ai fini della corretta attribuzione del classamento, chiarendo come “Il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata, in questo avviso di accertamento, risulta coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni)” e che, nel caso specifico, l’Ufficio aveva confrontato i valori catastali attribuibili ai beni di proprietà della società contribuente con quelli di ben tre immobili similari, caratterizzati da elementi strutturali omogenei e dalla prossimità territoriale.

2. Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 325 c.p.c. per essere stato il ricorso per cassazione notificato tardivamente oltre il termine di legge di giorni 60 (ricorso notificato a mezzo PEC mercoledì 27 dicembre 2023–sentenza notificata martedì 24 ottobre 2023), formulata dalla società controricorrente.

2.1. Orbene osservato la sentenza risulta pacificamente notificata in data 24.10.2023, i sessanta gg. scadevano il 23.12.2023 (sabato), quindi il termine per l’impugnazione è slittato al primo giorno non festivo utile, il 27 dicembre.

L’art. 155, ai commi 4, 5 e 6, c.p.c., infatti, dispone: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.

Dall’interpretazione sistematica di questi commi si evince che il legislatore considera, in via di principio, la giornata del sabato come lavorativa (co. 6), ma ciononostante ed eccezionalmente la esclude dal computo del termine soltanto per il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” (co. 5).

A seguito della novella del 2005 il sabato è rimasto giorno lavorativo ad ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” (quali il ricorso per cassazione) per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo.

2.2. Ne discende la tempestività dell’impugnazione. 2.3 – Del pari destituita di fondamento rimane l’eccezione inammissibilità del ricorsoarticolata a riguardo del suo contenuto.

La censura di violazione di legge rinviene, difatti, il suo fondamento nella stessa sentenza impugnata che, dopo aver dato atto che si trattava di rettifica di una dichiarazione docfa (non di un riclassamento di ufficio o ai sensi dell’art. 1, comma 335, cit., con riferimento alle microzone), ha cercato contenuti motivazionali che non erano pertinenti alla fattispecie in contestazione, richiamando, per l’appunto, il riclassamento per microzone (in termini del tutto inconferenti).

3. Deve, quindi, rilevarsi che il ricorso è fondato.

3.1. In tema di classamento di immobili va richiamato il consolidato orientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (ex multis: Cass. 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass. 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass. 13 agosto 2020, n. 17016; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass. 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass. 15 marzo 2021, n. 7210; Cass. 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass. 7 aprile 2022, n. 11281; Cass. 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass. 5 aprile 2024, n. 9127; Cass. 1° marzo 2025, n. 5449; Cass. 10 aprile 2025, n. 9410).

L’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto, dunque, con la mera indicazione dei dati amministrativo–censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili.

Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato.

Dunque, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. 1° febbraio 2022, n. 3017; Cass. 1° marzo 2025, n. 5449).

3.2. La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi: difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento alla individuazione del classamentodi talune delle unità.

3.3. Come richiamato dall’ Agenzia delle Entrate – ai fini dell’autosufficienza del ricorso- nella sezione “presupposti di fatto e motivazione dell'accertamento” del provvedimento impositivo, l’Ufficio ha evidenziato che: «Dall'esame della documentazione DOCFA presentata e della documentazione presente negli archivi catastali si rappresenta quanto segue” è stato evinta la circostanza «secondo cui ciascuna delle unità immobiliari identificati dalle particelle nn. 509 e 510, nel caso di specie, integrasse “unnegozio al piano terra, sito nel comune di Roma, via Zenodossio n. 45/47, zona censuaria 3, originato da un frazionamento e fusione, variazione toponomastica di due negozi entrambi di classe 5, attribuita d’impianto.

In considerazione della localizzazione e della consistenza si rispristina il classamento originario e si conferma la consistenza proposta».

Ed, ancora, per la particella identificata dalla particella n. 3, è stato, rilevato che: «L’unita in esame è un negozio al piano terra, sito nel comune di Roma, via Zenodossio n. 49/53, zona censuaria 3, oggetto di diversa distribuzione degli spazi interni` di un negozio di classe 6, rettificata dall’Ufficio.

In considerazione della localizzazione e della consistenza si allinea il classamento a quello delle altre unità su via Zenodossio (sub 509 e 510).

Si conferma la consistenza proposta».

Invero premesso che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., per gli immobili di sua proprietà, siti in Roma, via Zenodossio, civici n. da 43 a 53, in data 4 gennaio 2019 presentava all’Ufficio due distinte dichiarazioni DOCFA, l’una, identificata dal protocollo n.RM0003953, concernente i subalterni nn. 509 e 510, con causale “frazionamento e fusione –var. toponomastica” e, l’altra, identificata dal protocollo n.

RM0003954, riguardante il subalterno n. 3, con causale “diversa distribuzione spazi interni”, a mezzo delle quali, per ciascuna delle tre particelle immobiliari veniva proposta la variazione della classe di riferimento e della correlativa rendita catastale, quest’ultima determinata con metodo comparativo, nel caso di specie, con l'avviso di accertamento de quo, emesso ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 e del dell’articolo 1 del D.M. n. 701 del 1994, l’ufficio in considerazione delle caratteristiche delle unità abitative in questione, ha variato la classe indicata dalla società e, di conseguenza, ha accertato una maggiore la rendita catastale, in ragione della applicazione di parametri meramente tecnici, individuati sulla base dei dati e degli elementi fattuali unilateralmente attestati dalla società contribuente.

Trattasi, all’ evidenza, di una mera attribuzione di classe catastale diversa, ovvero di revisione del classamento a seguito di DOCFA, con attribuzione di una classe più alta di quella proposta dal contribuente, né in alcun modo emerge dalla sentenza o dalle difese della società contribuente che l'Ufficio abbia disatteso i dati di fatto dalla stessa indicati.

3.4. Da siffatti rilievi consegue l'infondatezza delle originarie doglianze proposte dalla società contribuente (e ritenute fondate dai giudici di merito) circa la mancanza di motivazione dell'atto impugnato, tenuto conto che l'Ufficio, sulla base dei datiforniti dalla stessa, senza alcuna modifica degli stessi, ha ritenuto di effettuare solo una diversa valutazione dei beni classati.

Invero una volta precisato che la variazione di valore ha riguardato esclusivamente la classe e la conseguente rendita e non la categoria determinata sulla scorta degli elementi fattuali desunti dalla documentazione prodotta, deve affermarsi come, secondo il costante orientamento di questa Corte sopra richiamato, in materia di classamento di immobili, qualora avvenga nell'ambito di una procedura DOCFA, l'obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni mentre la verifica in concreto della congruità della stima applicando i criteri ivi indicati appartiene al merito.

4. La CGT-2 -nell’ assumere che non poteva ritenersi congruamente motivato “il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento, in termini sintetici e generici, ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni).

Analoga osservazione va riproposta per la rettifica della rendita non essendo sufficiente la mera considerazione della localizzazione e della consistenza dell’unità immobiliare in considerazione che si allinea al classamento delle altre unità su via Zenodosso (sub 509 e 510).

Il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giu ridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 della legge 30.12.2004, n. 311” ha indebitamente finito per sovrapporre il profilo della «motivazione» dell'avviso di accertamento (mirato a rendere immediatamente comprensibili al contribuente gli elementi costitutivi della pretesa, al fine di valutarne e modularne l'impugnativa sulla base di motivi di opposizione per loro natura insuscettibili di essere aggiunti o modificati in corso di causa), a quello della «prova» della classificazione stabilita dall'ufficio

4.1. Il riferimento ad altri immobili limitrofi poteva infatti, al più, rilevare sotto quest'ultimo profilo, senza, tuttavia, poter aggiungere alcunché alla motivazione iniziale e costitutiva dell'avviso di accertamento opposto.

5. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla CTGT-2 Lazio in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite, cui resta demandata pure la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1247/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.5248/2023 depositata i l 21/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT-2 del Lazio, con la sentenza n. 5248/14/23, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento n. RM0007528/2019, emesso ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 e del dell’articolo 1 del D.M. n. 701 del 1994 in forza del quale l’Ufficio, in considerazione delle caratteristiche delle unità abitative in questione, variava la classe indicata dalla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, accertava una maggiore la rendita catastale, rigettava l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo ritenendolo privo di adeguata motivazione. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo l’ufficio. 3. La società contribuente resiste con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo l’ufficio deduce, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 2696, 2697 c.c., 2697 c.c. nonché dell’art. 1 del D.M. n. 701/1994 assumendo che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto l’atto privo di adeguata motivazione non considerando che nella motivazione dell’avviso di accertamento de quoerano stata riportata l’indicazione delle caratteristiche delle unità oggetto di accertamento, nonché il procedimento di stima sintetico- comparativo, quale parametro di raffronto ai fini della corretta attribuzione del classamento, chiarendo come “Il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata, in questo avviso di accertamento, risulta coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni)” e che, nel caso specifico, l’Ufficio aveva confrontato i valori catastali attribuibili ai beni di proprietà della società contribuente con quelli di ben tre immobili similari, caratterizzati da elementi strutturali omogenei e dalla prossimità territoriale. 2. Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 325 c.p.c. per essere stato il ricorso per cassazione notificato tardivamente oltre il termine di legge di giorni 60 (ricorso notificato a mezzo PEC mercoledì 27 dicembre 2023–sentenza notificata martedì 24 ottobre 2023), formulata dalla società controricorrente. 2.1. Orbene osservato la sentenza risulta pacificamente notificata in data 24.10.2023, i sessanta gg. scadevano il 23.12.2023 (sabato), quindi il termine per l’impugnazione è slittato al primo giorno non festivo utile, il 27 dicembre. L’art. 155, ai commi 4, 5 e 6, c.p.c., infatti, dispone: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”. Dall’interpretazione sistematica di questi commi si evince che il legislatore considera, in via di principio, la giornata del sabato come lavorativa (co. 6), ma ciononostante ed eccezionalmente la esclude dal computo del termine soltanto per il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” (co. 5). A seguito della novella del 2005 il sabato è rimasto giorno lavorativo ad ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” (quali il ricorso per cassazione) per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo. 2.2. Ne discende la tempestività dell’impugnazione. 2.3 – Del pari destituita di fondamento rimane l’eccezione inammissibilità del ricorsoarticolata a riguardo del suo contenuto. La censura di violazione di legge rinviene, difatti, il suo fondamento nella stessa sentenza impugnata che, dopo aver dato atto che si trattava di rettifica di una dichiarazione docfa (non di un riclassamento di ufficio o ai sensi dell’art. 1, comma 335, cit., con riferimento alle microzone), ha cercato contenuti motivazionali che non erano pertinenti alla fattispecie in contestazione, richiamando, per l’appunto, il riclassamento per microzone (in termini del tutto inconferenti). 3. Deve, quindi, rilevarsi che il ricorso è fondato. 3.1. In tema di classamento di immobili va richiamato il consolidato orientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (ex multis: Cass. 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass. 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass. 13 agosto 2020, n. 17016; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass. 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass. 15 marzo 2021, n. 7210; Cass. 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass. 7 aprile 2022, n. 11281; Cass. 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass. 5 aprile 2024, n. 9127; Cass. 1° marzo 2025, n. 5449; Cass. 10 aprile 2025, n. 9410). L’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto, dunque, con la mera indicazione dei dati amministrativo–censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. 1° febbraio 2022, n. 3017; Cass. 1° marzo 2025, n. 5449). 3.2. La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi: difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento alla individuazione del classamentodi talune delle unità. 3.3. Come richiamato dall’ Agenzia delle Entrate – ai fini dell’autosufficienza del ricorso- nella sezione “presupposti di fatto e motivazione dell'accertamento” del provvedimento impositivo, l’Ufficio ha evidenziato che: «Dall'esame della documentazione DOCFA presentata e della documentazione presente negli archivi catastali si rappresenta quanto segue” è stato evinta la circostanza «secondo cui ciascuna delle unità immobiliari identificati dalle particelle nn. 509 e 510, nel caso di specie, integrasse “unnegozio al piano terra, sito nel comune di Roma, via Zenodossio n. 45/47, zona censuaria 3, originato da un frazionamento e fusione, variazione toponomastica di due negozi entrambi di classe 5, attribuita d’impianto. In considerazione della localizzazione e della consistenza si rispristina il classamento originario e si conferma la consistenza proposta». Ed, ancora, per la particella identificata dalla particella n. 3, è stato, rilevato che: «L’unita in esame è un negozio al piano terra, sito nel comune di Roma, via Zenodossio n. 49/53, zona censuaria 3, oggetto di diversa distribuzione degli spazi interni` di un negozio di classe 6, rettificata dall’Ufficio. In considerazione della localizzazione e della consistenza si allinea il classamento a quello delle altre unità su via Zenodossio (sub 509 e 510). Si conferma la consistenza proposta». Invero premesso che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., per gli immobili di sua proprietà, siti in Roma, via Zenodossio, civici n. da 43 a 53, in data 4 gennaio 2019 presentava all’Ufficio due distinte dichiarazioni DOCFA, l’una, identificata dal protocollo n.RM0003953, concernente i subalterni nn. 509 e 510, con causale “frazionamento e fusione –var. toponomastica” e, l’altra, identificata dal protocollo n. RM0003954, riguardante il subalterno n. 3, con causale “diversa distribuzione spazi interni”, a mezzo delle quali, per ciascuna delle tre particelle immobiliari veniva proposta la variazione della classe di riferimento e della correlativa rendita catastale, quest’ultima determinata con metodo comparativo, nel caso di specie, con l'avviso di accertamento de quo, emesso ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 e del dell’articolo 1 del D.M. n. 701 del 1994, l’ufficio in considerazione delle caratteristiche delle unità abitative in questione, ha variato la classe indicata dalla società e, di conseguenza, ha accertato una maggiore la rendita catastale, in ragione della applicazione di parametri meramente tecnici, individuati sulla base dei dati e degli elementi fattuali unilateralmente attestati dalla società contribuente. Trattasi, all’ evidenza, di una mera attribuzione di classe catastale diversa, ovvero di revisione del classamento a seguito di DOCFA, con attribuzione di una classe più alta di quella proposta dal contribuente, né in alcun modo emerge dalla sentenza o dalle difese della società contribuente che l'Ufficio abbia disatteso i dati di fatto dalla stessa indicati. 3.4. Da siffatti rilievi consegue l'infondatezza delle originarie doglianze proposte dalla società contribuente (e ritenute fondate dai giudici di merito) circa la mancanza di motivazione dell'atto impugnato, tenuto conto che l'Ufficio, sulla base dei datiforniti dalla stessa, senza alcuna modifica degli stessi, ha ritenuto di effettuare solo una diversa valutazione dei beni classati. Invero una volta precisato che la variazione di valore ha riguardato esclusivamente la classe e la conseguente rendita e non la categoria determinata sulla scorta degli elementi fattuali desunti dalla documentazione prodotta, deve affermarsi come, secondo il costante orientamento di questa Corte sopra richiamato, in materia di classamento di immobili, qualora avvenga nell'ambito di una procedura DOCFA, l'obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni mentre la verifica in concreto della congruità della stima applicando i criteri ivi indicati appartiene al merito. 4. La CGT-2 -nell’ assumere che non poteva ritenersi congruamente motivato “il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento, in termini sintetici e generici, ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni). Analoga osservazione va riproposta per la rettifica della rendita non essendo sufficiente la mera considerazione della localizzazione e della consistenza dell’unità immobiliare in considerazione che si allinea al classamento delle altre unità su via Zenodosso (sub 509 e 510). Il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giu ridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 della legge 30.12.2004, n. 311” ha indebitamente finito per sovrapporre il profilo della «motivazione» dell'avviso di accertamento (mirato a rendere immediatamente comprensibili al contribuente gli elementi costitutivi della pretesa, al fine di valutarne e modularne l'impugnativa sulla base di motivi di opposizione per loro natura insuscettibili di essere aggiunti o modificati in corso di causa), a quello della «prova» della classificazione stabilita dall'ufficio 4.1. Il riferimento ad altri immobili limitrofi poteva infatti, al più, rilevare sotto quest'ultimo profilo, senza, tuttavia, poter aggiungere alcunché alla motivazione iniziale e costitutiva dell'avviso di accertamento opposto. 5. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla CTGT-2 Lazio in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite, cui resta demandata pure la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
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