CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 47218/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il gravame proposto dalla medesima parte in relazione al proscioglimento per ne bis in idem disposto in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputate in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - si tratta di sentenza pronunciata con motivazione contestuale il 28 giugno 2024; - il termine per l'impugnazione, pari a quindici giorni, scadeva sabato 13 luglio 2024; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 29 luglio 2024 (cfr. timbro di depositato in cancelleria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis