CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42022/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudEio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 5/12/2019- dep. 10/12/2019, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di LATINAin data 3/04/2019, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ZUCCARO [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati di tentativo continuato di estorsione aggravata, lesioni personali e porto di coltello senza giustificato motivo, uniti per continuazione, commessi a PRIVERNO il 4/09/2018. La CORTE territoriale riduceva la sanzione inflitta dal GUP. La condotta era consistita nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé l'ingiusto profitto costituito dalla somma di 20.000 euro, richiesta dall'imputato al fratello ZUCCARO Massimiliano, che il primo colpiva con calci e pugni, e con lui la moglie PROTANI Rita, dopo aver graffiato la n fiancata dell'automobile dello stesso ZUCCARO Massimiliano, danneggiato il portone di accesso della loro abitazione e minacciato il fratello con un coltello. 2. ZUCCARO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per motivazione carente e illogica. La CORTE di ROMA avrebbe omesso di considerare che il ricorrente si era recato dal fratello per chiedergli la somma di 1500 euro, e non già quella di 20.000 euro, corrispondente alla metà del finanziamento ottenuto dalla filiale Unicredit di PRIVERNO; l'importo era finalizzato a pagare il biglietto del mezzo per andare a lavorare in GERMANIA, ed egli aveva documentato già al GUP l'avvenuta erogazione del mutuo di 3000 euro, rispetto al quale il fratello aveva fatto da garante. [OSCURATO:PERSONA] di appello, come già il primo Giudice, non avrebbe risposto alla ricostruzione alternativa del fatto, secondo cui l'aggredito sarebbe stato proprio l'imputato, con bastonate e martellate ricevute dal fratello e dagli zii, come documentato dalla certificazione sanitaria dell'Ospedale di TERRACINA, attestante una prognosi di 10 giorni per ferite lacero contuse nella zona del mento; al contrario la certificazione riguardante le lesioni alla persona offesa non era andata oltre i 3 giorni di prognosi. Infine, il coltello di cui alla imputazione sub c- non sarebbe stato trovato nella disponibilità del ricorrente, e ben poteva essere stato portato sul luogo dal fratello e dagli zii. In conclusione, lungi dal proporre una rilettura del fatto, incompatibile col giudizio di legittimità, egli intende rilevare, unitamente al vizio di motivazione, il travisamento delle prove in atti; - come secondo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per motivazione carente o illogica quanto alla mancata riqualificazione del tentativo di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone. Premesso che tale era stata pure la conclusione del P.G. in appello, accedendo a tale tesi il reato andrebbe dichiarato estinto per remissione di querela: ZUCCARO Massimiliano aveva in tal senso provveduto all'udienza davanti al GUP del 3/04/2019. La tesi del ricorrente è che, oltre ad avere avuto egli titolo a pretendere dal fratello la somma di 1500 euro, corrispondente alla metà del prestito ricevuto da Unicredit, come prima ricordato, che era stata riversata sul conto di Massimiliano, costui aveva prelevato in tre anni dal conto corrente dei genitori, poi deceduti, l'importo complessivo di 98.000 euro: per questo, quand'anche si ritenesse non provato che quel che l'imputato aveva chiesto al fratello fosse stato limitato a 1500 euro, e si desse credito alla parola delle persone offese, che avevano invece riferito di una pretesa di 20.000 euro, tuttavia quest'ultimo importo avrebbe rappresentato stata una parte di quel che ZUCCARO Massimiliano aveva preso dai genitori; - come terzo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per motivazione carente e illogica quanto al mancato riconoscimento alla condotta dell'imputato dell'esimente della legittima difesa in relazione al reato di lesioni personali, per essersi trovato nella necessità di rispondere l'ingiusta aggressione, cui si è fatto riferimento al primo motivo, per proteggere la propria personale incolumità; - come quarto, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per motivazione carente e illogica quanto alla riconducibilità al ricorrente del porto illecito del coltello, non rinvenuto in sede di perquisizione personale né sottoposto alla verifica dei rilievi dattiloscopici, essendo quindi plausibile che fosse stato portato sul luogo dai suoi aggressori, unitamente alle mazze e ai martelli adoperati per colpirlo; - come quinto, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per motivazione carente e illogica sul diniego delle attenuanti generiche, che invece avrebbero dovuto essere riconosciute con giudizio di prevalenza, e in generale sul calcolo della pena, essendo stato trascurato anche sotto questo profilo il contesto prima descritto (prestito, condizioni di salute del ricorrente, ecc.). Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato. 1. Infondati sono i primi due motivi, fra loro correlati e tali da giustificare il loro contestuale esame. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) secondo cui, "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza dei motivo in esame sta nel fatto che sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta, se pure molto sintetica, motivata, leggendo in modo unitario e coerente i singoli dati indiziari. Invero, la tesi difensiva secondo cui la richiesta dell'imputato era circoscritta a 1500 euro, corrispondenti alla metà del mutuo concesso a lui e riscosso dal fratello, che aveva prestato la fideiussione, è stata contraddetta non soltanto dalla ricostruzione resa da [OSCURATO:PERSONA], bensì pure dalla conferma che a essa hanno dato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo e il terzo zii dell'imputato, la seconda moglie del fratello, tutti testimoni dell'alterco fra i germani. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha peraltro aggiunto come non fosse "poi dato comprendere perché il fratello e gli zii avrebbero dovuto aggredire l'imputato se questi si fosse effettivamente recato a casa di Massimiliano per reclamare la quota del finanziamento lui spettante senza ricorrere alla violenza". Né appare decisiva la documentazione sanitaria sulle lesioni patite dall'imputato, poiché esse rivelano la forte reazione avuta da ZUCCARO Massimiliano e dagli zii rispetto all'aggressione patita - il primo era nella sua abitazione e ha chiamato gli altri in aiuto -, ma non appaiono idonei, non comunque in questa sede di legittimità, a giustificare logicamente la ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato. 2. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 6 sentenza n. 8610 del 05/02/2020 dep. 03/03/2020 Rv. 278457-01 imputato P.) che "il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione". La condizione è che (cf. Sez. 6 sentenza n. 36512 del 16/10/2020 dep. 18/12/2020 Rv. 280117 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, (...) che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica". (cf. anche Sez. 2 sentenza n. 19848 del 24/05/2006, imputato [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234162). Nel caso in esame il GUP (fg. 10 della sentenza) ha dato atto della produzione difensiva del contratto Unicredit filiale di PRIVERNO del 13/08/2018 "relativo ad un prestito di euro 3000,00 intatto a ZUCCARO Massimiliano e a [OSCURATO:PERSONA], documenti dai quali si evincerebbe che la richiesta di denaro formulata dall'imputato trovava la sua giustificazione nel predetto contratto"; e ha dato atto della prospettazione difensiva secondo cui l'imputato aveva chiesto 1500 euro, pari alla metà del finanziamento concesso. Il GUP ha però disatteso tale prospettazione sulla scorta, come si è detto, delle dichiarazioni di ZUCCARO Massimiliano e della di lui moglie PROTANI, oltre che degli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno parlato di una richiesta di 20.000 euro. Ha altresì negato rilievo alla tesi difensiva dei 98.000 euro, che ZUCCARO Massimiliano avrebbe sottratto ai genitori e tenuto per sé; sul punto la CORTE ha superato la questione, spiegando in modo logico che se effettivamente la persona offesa aveva prelevato 98.000 euro dal conto dei genitori, ciò era avvenuto a prescindere dal consenso del ricorrente perché i genitori erano ancora vivi, e quindi col loro consenso. 3. La conclusione è che, sulla scorta della doppia conforme valutazione dei Giudici del merito, non può configurarsi il reato di di cui all'art. 393 cod. pen., perché era mancata in concreto una richiesta azionabile in sede giudiziaria, essendo in proposito non rilevante - a differenza di quanto asserito dalla CORTE- l'intensità della coartazione, che nella specie avrebbe avuto idoneità tale da annullare la volontà della vittima. È noto come tale orientamento esegetico sia stato superato dalla sentenza Sez. U n. 29541 del 16/07/2020 dep. 23/10/2020 Rv. 280027 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale "il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie", e quindi a prescindere dalla intensità della coartazione; in tal modo optando per la scelta (ex nnultis cf. Sez. 2, Sentenza n. 42940 del 25/09/2014 dep. 14/10/2014 Rv. 260474 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) di individuare l'elemento distintivo fra i due reati "non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora miri all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria". 4. Infondati sono pure gli altri motivi:- quello che evoca l'esimente della legittima difesa in relazione al reato di lesioni personali, poiché dalla ricostruzione operata dai Giudici del merito, l'alterco era stato acceso proprio dal l'imputato attraverso il tentativo di estorsione; - quello che nega la riconducibilità al ricorrente del porto illecito del coltello, alla stregua delle concordi testimonianze della persona offese e degli suoi parenti; - quello sul diniego della prevalenza delle generiche, riconosciute con giudizio di prevalenza e sul calcolo della pena, essendovi stata da parte della CORTE la risposta nei fatti con la riduzione operata sull'entità della sanzione. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e