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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2021

Cassazione n. 29642/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di detenzione nell'interesse del clan Pesce di un kalashnikov su mandato di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 e di un mitra P40 su mandato di [OSCURATO:PERSONA] c1.1992 (di cui al capo 67).

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione del kalashnikov, confermandola nel resto.

Ha, invero, ritenuto, previa analisi delle conversazioni captate poste a fondamento di altro procedimento (c.d. operazione GEAR), che la condotta in ultimo menzionata sia la stessa di quella contestata nell'altro procedimento.

In particolare ha individuato il kalashnikov detenuto dall'indagato nell'interesse di "Nino" nell'agosto 2017, di cui all'altro procedimento (capo 26), come quello al quale [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento nel corso dell'intercettazione di cui al presente procedimento del 19 febbraio 2018.

Ha, poi, aggiunto che lo stesso non può dirsi in relazione alla detenzione del mitra P40, non coincidente con quella di cui al procedimento GEAR (capo 29), riguardante, invero, la detenzione di un'arma diversa (un mitra cal. 7,65), non custodita da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del latitante [OSCURATO:PERSONA] c1.92, bensì temporaneamente consegnata da [OSCURATO:PERSONA], con l'incarico di rivenderla, a [OSCURATO:PERSONA] che vi provvedeva immediatamente, riversando il provento della vendita a tale Nina (individuata in [OSCURATO:PERSONA], moglie di Etzi).

2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in relazione agli artt. 2

I. 2 ottobre 1967, n. 895, 416 bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.

Rileva la difesa che anche il mitra P40 era detenuto dal ricorrente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 detto Pecora per come emergente dagli atti di indagine e argomentato col riesame.

Osserva che dall'intercettazione della conversazione intrattenuta il 25 agosto 2017, progr. 925, Rit. 1308, dell'altro procedimento risulta che l'indagato ha detenuto un unico mitra per conto di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 e l'errore I sul calibro può ritenersi soltanto frutto di confusione da parte del ricorrente nel descrivere l'arma.

Sottolinea di avere messo in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'intercettazione del 19 febbraio 2018, di cui al presente procedimento, facesse riferimento al fatto che le armi fossero di "Nino" al quale, una volta uscito dal carcere, doveva dare conto, riferendosi, pertanto, non ad [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, che sarebbe stato arrestato soltanto il 10 marzo 2018, ma al cugino omonimo, [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982, che risultava all'epoca detenuto.

Pertanto, il mitra erroneamente indicato per calibro dal ricorrente era quello già contestato nel procedimento GEAR.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. All'odierna udienza, il Presidente dà atto che in calce al ricorso depositato il 27/09/2021 il ricorrente ha richiesto "fin da ora la trattazione orale della presente impugnazione".

Rileva che detta richiesta risulta formulata nel periodo di sospensione della normativa straordinaria dettata dal d.

I. n. 105 del 23/07/2021 e, quindi, in data antecedente all'ultima proroga del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Osserva, inoltre, che l'istanza di trattazione orale non risulta ripetuta in data successiva alla data di fissazione di udienza regolarmente comunicata, come previsto dalla normativa vigente.

Sentito il P.g., che nulla osserva, dispone che il presente processo sia trattato in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Il Tribunale del riesame, nel caso oggetto di attenzione, dà adeguatamente conto che dalle risultanze delle attività di intercettazione, il cui contenuto è richiamato nel provvedimento (in particolare alla p. 3 e 4), risultava che l'indagato stava detenendo un mitra per conto di [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, diverso da quello ricevuto in consegna da [OSCURATO:PERSONA] e poi rivenduto, oggetto del capo di imputazione provvisorio nel procedimento n. 5873/2016 c.d.

GEAR.

A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici anzi coerenti con le risultanze investigative, il ricorso ripropone i motivi dedotti in sede di riesame e non si confronta con le stesse, mirando ad una rivalutazione del quadro indiziario non consentita in questa sede, peraltro in contrasto con quanto plausibilmente emerge dalla conversazione del 19 febbraio 2018, in cui il riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] alias pecora sembra relativo alla detenzione del solo kalashnikov, e in violazione del principio di autosufficienza, avendo riguardo a circostanze in alcun modo documentate.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di detenzione nell'interesse del clan Pesce di un kalashnikov su mandato di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 e di un mitra P40 su mandato di [OSCURATO:PERSONA] c1.1992 (di cui al capo 67). Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione del kalashnikov, confermandola nel resto. Ha, invero, ritenuto, previa analisi delle conversazioni captate poste a fondamento di altro procedimento (c.d. operazione GEAR), che la condotta in ultimo menzionata sia la stessa di quella contestata nell'altro procedimento. In particolare ha individuato il kalashnikov detenuto dall'indagato nell'interesse di "Nino" nell'agosto 2017, di cui all'altro procedimento (capo 26), come quello al quale [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento nel corso dell'intercettazione di cui al presente procedimento del 19 febbraio 2018. Ha, poi, aggiunto che lo stesso non può dirsi in relazione alla detenzione del mitra P40, non coincidente con quella di cui al procedimento GEAR (capo 29), riguardante, invero, la detenzione di un'arma diversa (un mitra cal. 7,65), non custodita da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del latitante [OSCURATO:PERSONA] c1.92, bensì temporaneamente consegnata da [OSCURATO:PERSONA], con l'incarico di rivenderla, a [OSCURATO:PERSONA] che vi provvedeva immediatamente, riversando il provento della vendita a tale Nina (individuata in [OSCURATO:PERSONA], moglie di Etzi). 2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, 416 bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Rileva la difesa che anche il mitra P40 era detenuto dal ricorrente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 detto Pecora per come emergente dagli atti di indagine e argomentato col riesame. Osserva che dall'intercettazione della conversazione intrattenuta il 25 agosto 2017, progr. 925, Rit. 1308, dell'altro procedimento risulta che l'indagato ha detenuto un unico mitra per conto di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 e l'errore I sul calibro può ritenersi soltanto frutto di confusione da parte del ricorrente nel descrivere l'arma. Sottolinea di avere messo in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'intercettazione del 19 febbraio 2018, di cui al presente procedimento, facesse riferimento al fatto che le armi fossero di "Nino" al quale, una volta uscito dal carcere, doveva dare conto, riferendosi, pertanto, non ad [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, che sarebbe stato arrestato soltanto il 10 marzo 2018, ma al cugino omonimo, [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982, che risultava all'epoca detenuto. Pertanto, il mitra erroneamente indicato per calibro dal ricorrente era quello già contestato nel procedimento GEAR. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. All'odierna udienza, il Presidente dà atto che in calce al ricorso depositato il 27/09/2021 il ricorrente ha richiesto "fin da ora la trattazione orale della presente impugnazione". Rileva che detta richiesta risulta formulata nel periodo di sospensione della normativa straordinaria dettata dal d. I. n. 105 del 23/07/2021 e, quindi, in data antecedente all'ultima proroga del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Osserva, inoltre, che l'istanza di trattazione orale non risulta ripetuta in data successiva alla data di fissazione di udienza regolarmente comunicata, come previsto dalla normativa vigente. Sentito il P.g., che nulla osserva, dispone che il presente processo sia trattato in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Il Tribunale del riesame, nel caso oggetto di attenzione, dà adeguatamente conto che dalle risultanze delle attività di intercettazione, il cui contenuto è richiamato nel provvedimento (in particolare alla p. 3 e 4), risultava che l'indagato stava detenendo un mitra per conto di [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, diverso da quello ricevuto in consegna da [OSCURATO:PERSONA] e poi rivenduto, oggetto del capo di imputazione provvisorio nel procedimento n. 5873/2016 c.d. GEAR. A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici anzi coerenti con le risultanze investigative, il ricorso ripropone i motivi dedotti in sede di riesame e non si confronta con le stesse, mirando ad una rivalutazione del quadro indiziario non consentita in questa sede, peraltro in contrasto con quanto plausibilmente emerge dalla conversazione del 19 febbraio 2018, in cui il riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] alias pecora sembra relativo alla detenzione del solo kalashnikov, e in violazione del principio di autosufficienza, avendo riguardo a circostanze in alcun modo documentate. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com
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