Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22672/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19818/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - intimata – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagna, sez. 8, n. 1473 /14 , depositata in data 24 luglio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.L'oggetto della controversia trae origine dall'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso da lei presentata relativa alla maggiore imposta Irpef versata a causa della indeducibilità dell'irap dalla base imponibile.

La CTP dando atto che, nelle more , era stato emanato l'articolo 6 comma 2 del D .

L . 29 novembre 2008 n. 185 , convertito nella l. 29 gennaio2009 n.2, accoglieva parzialmente il ricorso nei limiti della normativa intervenuta. 2.La contribuente proponeva appello insistendonella declaratoria di incostituzionalità della norma, che prevede va l’indeducibilità totale o parziale dell'irap.

La CTR a ccoglieva l'appello della contribuente.

Per la cassazione del la sentenza della CTR ricorre l'Agenzia delle entrate proponendo un unico motivo. 3.Lacontribuente è rimasta intimata. . [OSCURATO:PERSONA]: 1.con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 - quate , del r D .

L . 6 dicembre 2011 n . 201 , convertito nella l . 22 dicembre 2011, n.214, in relazione all'articolo 360 , primo comma , num . 3 cod. proc . civ.

D enuncia , infatti , l' A genzia che la C TR, essendo intervenuto nelle more del giudizio il d. l . n. 201 / 2011 , in base al quale è ammesso in deduzione un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinate ai sensi degli articoli 5, 5- bis , 6 , 7 e 8 del d .

Lgs. 15 dicembre 1997 n . 446 , relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, ha fatto applicazione di tale disposizione d'ufficio.

Tuttavia, la domanda di rimborso relativo agli anni pregressi il 2012,come nella fattispecie, avrebbe dovuto essere inoltrata esclusivamente per via telematica e sempre se era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento di cui all'articolo 38 d.P.R. n.602 del 1973 a partire dall'anno d'imposta 2012.

Nella fattispecie, al contrario , si tratterebbe di rimborso [OSCURATO:PERSONA] degli anni 2004e 2005 e , quindi , ben oltre i 48 mesi dal 2012 come disposto dal comma 1-quater dell'articolo 2d.l. n.201/2011 .

3. Il motivo è fondato laddove, appunto , rimarca che il termine decadenziale di 48 mesi stabilito dall’art.2 comma 1-quater del d.l. n.201/2011 era ormai decorso al momento della proposizione dell’istanza di rimborso e lo stesso era , comunque , spirato dal momento che si tratta di imposte relative agli anni 2004/2005.

In proposito, va ricordato che in base alla giurisprudenza di questa Corte “In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l'estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d'imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell'ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell'esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche” (Cass.11/11/2019, n.29043)

4. Da quanto precede emerge la nullità della sentenza per violazione della norma suindicata, e quindi la stessa va cassata.

Non occorrendo ulteriore accertamento nel merito, va quindi accolto il ricorso della contribuente nei limiti accertati dalla sentenza della commissione tributaria provinciale.

Essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, ed essendo le questioni rilevanti tutte inerenti a jus superveniens, va disposta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, accoglie il ricorsodella contribuente nei limiti accertati dalla sentenza di primo grado.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19818/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - intimata – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagna, sez. 8, n. 1473 /14 , depositata in data 24 luglio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.L'oggetto della controversia trae origine dall'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso da lei presentata relativa alla maggiore imposta Irpef versata a causa della indeducibilità dell'irap dalla base imponibile. La CTP dando atto che, nelle more , era stato emanato l'articolo 6 comma 2 del D . L . 29 novembre 2008 n. 185 , convertito nella l. 29 gennaio2009 n.2, accoglieva parzialmente il ricorso nei limiti della normativa intervenuta. 2.La contribuente proponeva appello insistendonella declaratoria di incostituzionalità della norma, che prevede va l’indeducibilità totale o parziale dell'irap. La CTR a ccoglieva l'appello della contribuente. Per la cassazione del la sentenza della CTR ricorre l'Agenzia delle entrate proponendo un unico motivo. 3.Lacontribuente è rimasta intimata. . [OSCURATO:PERSONA]: 1.con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 - quate , del r D . L . 6 dicembre 2011 n . 201 , convertito nella l . 22 dicembre 2011, n.214, in relazione all'articolo 360 , primo comma , num . 3 cod. proc . civ. D enuncia , infatti , l' A genzia che la C TR, essendo intervenuto nelle more del giudizio il d. l . n. 201 / 2011 , in base al quale è ammesso in deduzione un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinate ai sensi degli articoli 5, 5- bis , 6 , 7 e 8 del d . Lgs. 15 dicembre 1997 n . 446 , relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, ha fatto applicazione di tale disposizione d'ufficio. Tuttavia, la domanda di rimborso relativo agli anni pregressi il 2012,come nella fattispecie, avrebbe dovuto essere inoltrata esclusivamente per via telematica e sempre se era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento di cui all'articolo 38 d.P.R. n.602 del 1973 a partire dall'anno d'imposta 2012. Nella fattispecie, al contrario , si tratterebbe di rimborso [OSCURATO:PERSONA] degli anni 2004e 2005 e , quindi , ben oltre i 48 mesi dal 2012 come disposto dal comma 1-quater dell'articolo 2d.l. n.201/2011 . 3. Il motivo è fondato laddove, appunto , rimarca che il termine decadenziale di 48 mesi stabilito dall’art.2 comma 1-quater del d.l. n.201/2011 era ormai decorso al momento della proposizione dell’istanza di rimborso e lo stesso era , comunque , spirato dal momento che si tratta di imposte relative agli anni 2004/2005. In proposito, va ricordato che in base alla giurisprudenza di questa Corte “In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l'estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d'imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell'ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell'esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche” (Cass.11/11/2019, n.29043) 4. Da quanto precede emerge la nullità della sentenza per violazione della norma suindicata, e quindi la stessa va cassata. Non occorrendo ulteriore accertamento nel merito, va quindi accolto il ricorso della contribuente nei limiti accertati dalla sentenza della commissione tributaria provinciale. Essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, ed essendo le questioni rilevanti tutte inerenti a jus superveniens, va disposta la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, accoglie il ricorsodella contribuente nei limiti accertati dalla sentenza di primo grado. Dichi
Sentenza Cassazione n. 22672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris